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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 71 del DPR 602/1973 prevede la possibilità per l'agente della riscossione di avvalersi degli istituti vendite giudiziarie (IVG) per la gestione delle aste di beni mobili pignorati nell'esecuzione esattoriale. Gli IVG sono soggetti specializzati nella conduzione di vendite all'asta — sia giudiziali sia stragiudiziali — che dispongono di strutture, competenze tecniche e reti commerciali idonee a garantire la massima partecipazione di offerenti e il miglior prezzo di realizzo. Il ricorso agli IVG nell'esecuzione esattoriale risponde all'esigenza di professionalizzare la fase della vendita, delegando a esperti del settore un'attività che l'agente della riscossione non svolge con la stessa frequenza e specializzazione. La norma regola le modalità di conferimento dell'incarico agli IVG e le loro responsabilità nella conduzione della procedura di vendita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 71 DPR 602/1973 — Intervento degli istituti vendite giudiziarie

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo’ avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

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In sintesi

L'art. 71 del DPR 602/1973 prevede la possibilità per l'agente della riscossione di avvalersi degli istituti vendite giudiziarie (IVG) per la gestione delle aste di beni mobili pignorati nell'esecuzione esattoriale. Gli IVG sono soggetti specializzati nella conduzione di vendite all'asta — sia giudiziali sia stragiudiziali — che dispongono di strutture, competenze tecniche e reti commerciali idonee a garantire la massima partecipazione di offerenti e il miglior prezzo di realizzo. Il ricorso agli IVG nell'esecuzione esattoriale risponde all'esigenza di professionalizzare la fase della vendita, delegando a esperti del settore un'attività che l'agente della riscossione non svolge con la stessa frequenza e specializzazione. La norma regola le modalità di conferimento dell'incarico agli IVG e le loro responsabilità nella conduzione della procedura di vendita.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

La specializzazione degli IVG rappresenta un valore aggiunto rispetto alle vendite gestite direttamente dall'agente della riscossione: conoscono i mercati di riferimento, dispongono di banche dati di acquirenti potenziali, e hanno esperienza nella fissazione di prezzi base realistici. Il legislatore ha ritenuto opportuno consentire il ricorso a questi soggetti per migliorare i risultati delle aste esattoriali, a beneficio sia del creditore erariale sia del debitore.

Analisi e struttura

L'AdER può conferire all'IVG l'incarico di gestire l'asta dei beni mobili pignorati; l'IVG svolge le operazioni di stima, pubblicizza la vendita attraverso i propri canali (catalogo, sito web, reti di acquirenti), organizza le visite dei potenziali acquirenti, gestisce le offerte e l'aggiudicazione. Il compenso dell'IVG è stabilito dalla normativa di settore ed è parte delle spese di procedura, che gravano sul ricavato prima della distribuzione. La responsabilità dell'IVG per irregolarità nella conduzione dell'asta è disciplinata dalle norme generali sul mandato e dalle specifiche disposizioni della vigilanza ministeriale sugli IVG.

Quando si applica

L'intervento dell'IVG è facoltativo e rimesso alla valutazione discrezionale dell'AdER, che lo può ritenere opportuno per beni di valore elevato, di natura specializzata o che richiedono canali di vendita particolari (es. macchinari industriali, attrezzature professionali, collezioni). È meno comune per beni di uso comune o di valore modesto, dove i costi dell'intermediazione IVG sarebbero sproporzionati rispetto al ricavato atteso.

Confronto e norme correlate

La figura degli IVG è disciplinata dal Regio Decreto 25 maggio 1939, n. 797 e successive modificazioni, e dal regolamento ministeriale che ne regolamenta l'attività. Nell'esecuzione giudiziale ordinaria, l'utilizzo degli IVG è sempre più diffuso anche nelle aste delegate dai tribunali; l'estensione all'esecuzione esattoriale segue la stessa logica di professionalizzazione del settore. Gli artt. 66-70 DPR 602/1973 definiscono il quadro procedimentale entro cui opera l'IVG delegato dall'AdER.

Problemi applicativi

Il principale nodo è il costo dell'intermediazione: il compenso dell'IVG riduce il ricavato netto disponibile per il creditore, e il debitore potrebbe contestare che l'utilizzo dell'IVG non fosse necessario per beni di semplice commerciabilità. Un secondo problema è la responsabilità in caso di irregolarità della procedura condotta dall'IVG: l'AdER rimane formalmente il soggetto che ha attivato la procedura, ma l'IVG risponde per i danni derivanti da propri errori nella gestione dell'asta.

Casi pratici

Caso 1: IVG incaricato per l'asta di macchinari industriali complessi

Caso 2: Contestazione del compenso IVG come costo non necessario

Caso 3: IVG e irregolarità nella conduzione dell'asta

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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