Testo dell'articoloVigente
Art. 70 DPR 602/1973 – Beni invenduti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, e’ invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
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In sintesi
L'art. 70 del DPR 602/1973 disciplina la sorte dei beni mobili pignorati che non trovano acquirenti né al primo né al secondo incanto, ovvero i c.d. beni invenduti. Quando la procedura di asta è ripetutamente infruttuosa, il legislatore prevede meccanismi alternativi per gestire i beni rimasti: in certi casi i beni sono assegnati allo Stato, in altri possono essere ceduti a enti pubblici o ad associazioni di volontariato, evitando la custodia indefinita che genererebbe costi sproporzionati rispetto al valore residuo. La norma chiude il ciclo della procedura esecutiva mobiliare, fornendo una soluzione ai casi in cui il mercato non assorbe i beni messi all'asta. La gestione dei beni invenduti è un problema ricorrente nelle esecuzioni forzate, specialmente per beni specializzati, obsoleti o di scarso interesse commerciale.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La norma risolve un problema pratico urgente: cosa fare quando i beni pignorati non trovano compratori nemmeno a prezzo ribassato. Lasciare indefinitamente i beni in custodia comporta costi (magazzino, assicurazione, manutenzione) che erodono ulteriormente il valore del patrimonio del debitore e l'eventuale surplus da restituire. La cessione allo Stato o ad enti è la soluzione «di chiusura» che consente di definire la procedura e liberare il custode dai suoi obblighi.
Analisi e struttura
Quando il secondo incanto è deserto, l'agente della riscossione può: (a) assegnare i beni allo Stato, che li acquisisce al prezzo base del secondo incanto senza ulteriori formalità; (b) cederli a enti locali o associazioni riconosciute per finalità sociali; (c) procedere allo smaltimento se i beni sono privi di qualsiasi valore commerciale o in stato di deterioramento grave. In ogni caso, il valore attribuito ai beni invenduti viene imputato al debito del contribuente e l'eventuale surplus - se i beni ceduti allo Stato coprono più del debito - è restituito al debitore.
Quando si applica
La norma è applicabile solo dopo che entrambi gli incanti sono andati deserti senza aggiudicazione. Non si applica se il bene è stato aggiudicato al secondo incanto a prezzo ridotto: in quel caso la procedura si chiude con la distribuzione del ricavato. Non riguarda i beni immobili, per i quali esiste l'art. 85 (assegnazione dell'immobile allo Stato) con disciplina analoga ma specifica.
Confronto e norme correlate
La disciplina richiama l'art. 539 c.p.c. sull'esecuzione mobiliare ordinaria, dove in caso di beni invenduti il giudice dell'esecuzione può autorizzare ulteriori tentativi o dichiarare chiusa la procedura. L'art. 85 DPR 602/1973 prevede uno schema analogo per gli immobili invenduti. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che la chiusura della procedura per beni invenduti sia comunicata al debitore con indicazione dell'imputazione al debito.
Problemi applicativi
Il principale problema è determinare il valore da imputare al debito quando i beni sono ceduti allo Stato o a enti: se il valore è zero o quasi zero, il debito del contribuente rimane pressoché invariato e la procedura esecutiva deve proseguire con altri strumenti. Un secondo nodo riguarda i costi di smaltimento di beni privi di valore: questi costi gravano sulla procedura e possono essere recuperati sul debitore. Frequente anche la contestazione del debitore sul valore attribuito ai beni «invenduti» quando ceduti allo Stato, che non sempre corrisponde al valore reale.
Casi pratici
Caso 1: Macchinari obsoleti non venduti ceduti allo Stato
Caso 2: Beni di scarso valore smaltiti dopo doppio incanto deserto
Caso 3: Cessione ad associazione di volontariato con imputazione al debito
Domande frequenti
Cosa sono i beni invenduti nell'esecuzione esattoriale?
Sono i beni mobili pignorati dall'AdER che non trovano acquirenti né al primo né al secondo incanto. In base all'art. 70 DPR 602/1973, possono essere assegnati allo Stato, ceduti a enti pubblici o associazioni, oppure avviati allo smaltimento se privi di qualsiasi valore commerciale.
Il debitore recupera qualcosa dai beni invenduti?
Solo se il valore attribuito ai beni ceduti allo Stato o ad enti supera il debito fiscale: in quel caso il surplus è restituito al debitore. Nella pratica, i beni che arrivano all'assegnazione allo Stato hanno spesso un valore residuo basso, insufficiente a soddisfare il debito, e il contribuente rimane debitore per il residuo.
Dopo i beni invenduti, il fisco può continuare a riscuotere?
Sì. La chiusura della procedura esecutiva su specifici beni invenduti non estingue il debito residuo. L'AdER può continuare con altri strumenti: pignoramento di altri beni, pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente), fermo, ipoteca su immobili, o ammissione al passivo in caso di fallimento.
I costi di smaltimento dei beni senza valore sono a carico del debitore?
Sì. I costi di custodia, conservazione e smaltimento dei beni pignorati che non trovano acquirenti sono parte delle spese di procedura e vengono aggiunti al debito del contribuente, aumentando l'importo complessivo che il debitore dovrà versare all'erario.