Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 DPR 602/1973 – Beni invenduti

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, e’ invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

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In sintesi

L'art. 70 del DPR 602/1973 disciplina la sorte dei beni mobili pignorati che non trovano acquirenti né al primo né al secondo incanto, ovvero i c.d. beni invenduti. Quando la procedura di asta è ripetutamente infruttuosa, il legislatore prevede meccanismi alternativi per gestire i beni rimasti: in certi casi i beni sono assegnati allo Stato, in altri possono essere ceduti a enti pubblici o ad associazioni di volontariato, evitando la custodia indefinita che genererebbe costi sproporzionati rispetto al valore residuo. La norma chiude il ciclo della procedura esecutiva mobiliare, fornendo una soluzione ai casi in cui il mercato non assorbe i beni messi all'asta. La gestione dei beni invenduti è un problema ricorrente nelle esecuzioni forzate, specialmente per beni specializzati, obsoleti o di scarso interesse commerciale.
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Ratio della norma

La norma risolve un problema pratico urgente: cosa fare quando i beni pignorati non trovano compratori nemmeno a prezzo ribassato. Lasciare indefinitamente i beni in custodia comporta costi (magazzino, assicurazione, manutenzione) che erodono ulteriormente il valore del patrimonio del debitore e l'eventuale surplus da restituire. La cessione allo Stato o ad enti è la soluzione «di chiusura» che consente di definire la procedura e liberare il custode dai suoi obblighi.

Analisi e struttura

Quando il secondo incanto è deserto, l'agente della riscossione può: (a) assegnare i beni allo Stato, che li acquisisce al prezzo base del secondo incanto senza ulteriori formalità; (b) cederli a enti locali o associazioni riconosciute per finalità sociali; (c) procedere allo smaltimento se i beni sono privi di qualsiasi valore commerciale o in stato di deterioramento grave. In ogni caso, il valore attribuito ai beni invenduti viene imputato al debito del contribuente e l'eventuale surplus - se i beni ceduti allo Stato coprono più del debito - è restituito al debitore.

Quando si applica

La norma è applicabile solo dopo che entrambi gli incanti sono andati deserti senza aggiudicazione. Non si applica se il bene è stato aggiudicato al secondo incanto a prezzo ridotto: in quel caso la procedura si chiude con la distribuzione del ricavato. Non riguarda i beni immobili, per i quali esiste l'art. 85 (assegnazione dell'immobile allo Stato) con disciplina analoga ma specifica.

Confronto e norme correlate

La disciplina richiama l'art. 539 c.p.c. sull'esecuzione mobiliare ordinaria, dove in caso di beni invenduti il giudice dell'esecuzione può autorizzare ulteriori tentativi o dichiarare chiusa la procedura. L'art. 85 DPR 602/1973 prevede uno schema analogo per gli immobili invenduti. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che la chiusura della procedura per beni invenduti sia comunicata al debitore con indicazione dell'imputazione al debito.

Problemi applicativi

Il principale problema è determinare il valore da imputare al debito quando i beni sono ceduti allo Stato o a enti: se il valore è zero o quasi zero, il debito del contribuente rimane pressoché invariato e la procedura esecutiva deve proseguire con altri strumenti. Un secondo nodo riguarda i costi di smaltimento di beni privi di valore: questi costi gravano sulla procedura e possono essere recuperati sul debitore. Frequente anche la contestazione del debitore sul valore attribuito ai beni «invenduti» quando ceduti allo Stato, che non sempre corrisponde al valore reale.

Casi pratici

Caso 1: Macchinari obsoleti non venduti ceduti allo Stato

Caso 2: Beni di scarso valore smaltiti dopo doppio incanto deserto

Caso 3: Cessione ad associazione di volontariato con imputazione al debito

Domande frequenti

Cosa sono i beni invenduti nell'esecuzione esattoriale?

Sono i beni mobili pignorati dall'AdER che non trovano acquirenti né al primo né al secondo incanto. In base all'art. 70 DPR 602/1973, possono essere assegnati allo Stato, ceduti a enti pubblici o associazioni, oppure avviati allo smaltimento se privi di qualsiasi valore commerciale.

Il debitore recupera qualcosa dai beni invenduti?

Solo se il valore attribuito ai beni ceduti allo Stato o ad enti supera il debito fiscale: in quel caso il surplus è restituito al debitore. Nella pratica, i beni che arrivano all'assegnazione allo Stato hanno spesso un valore residuo basso, insufficiente a soddisfare il debito, e il contribuente rimane debitore per il residuo.

Dopo i beni invenduti, il fisco può continuare a riscuotere?

Sì. La chiusura della procedura esecutiva su specifici beni invenduti non estingue il debito residuo. L'AdER può continuare con altri strumenti: pignoramento di altri beni, pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente), fermo, ipoteca su immobili, o ammissione al passivo in caso di fallimento.

I costi di smaltimento dei beni senza valore sono a carico del debitore?

Sì. I costi di custodia, conservazione e smaltimento dei beni pignorati che non trovano acquirenti sono parte delle spese di procedura e vengono aggiunti al debito del contribuente, aumentando l'importo complessivo che il debitore dovrà versare all'erario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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