Testo dell'articoloVigente
Art. 68 DPR 602/1973 — Prezzo base del primo incanto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e’ determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e’ stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e’ richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
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Stesso numero, altri codici
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- Art. 68 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazioni
In sintesi
L'art. 68 del DPR 602/1973 stabilisce i criteri per la determinazione del prezzo base del primo incanto nell'esecuzione mobiliare esattoriale. Il prezzo base non è una cifra arbitraria ma deve corrispondere a una stima obiettiva del valore di mercato del bene, secondo criteri predeterminati che variano in funzione della natura del bene stesso: per i titoli quotati si usa il valore di borsa, per gli altri beni si tiene conto del valore venale corrente. La corretta determinazione del prezzo base è cruciale sia per il creditore (che vuole massimizzare il ricavato) sia per il debitore (che ha interesse a non veder svenduto il proprio patrimonio a prezzi irrisori). La norma costituisce il presupposto tecnico per le aste successive — primo e secondo incanto — disciplinate dagli artt. 67-70.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La fissazione di un prezzo base adeguato assolve a una funzione di garanzia bilaterale: tutela il debitore evitando la svendita del patrimonio, e tutela il creditore garantendo che la procedura produca un ricavato proporzionato al valore reale del bene. Un prezzo base troppo basso rende la vendita quasi una donazione a terzi a spese del debitore; uno troppo alto allontana i potenziali acquirenti, portando all'asta deserta e al secondo incanto con ribasso.
Analisi e struttura
I criteri di valutazione sono differenziati per categoria di bene: (a) per titoli di credito quotati in borsa, il prezzo è il valore di borsa del giorno dell'asta o, in mancanza di quotazione, il valore nominale; (b) per beni mobili comuni (macchinari, arredi, scorte), il prezzo è determinato sulla base del valore venale, cioè del prezzo di mercato corrente per beni analoghi in pari stato di conservazione; (c) per beni di particolare complessità tecnica, l'agente della riscossione può nominare un perito estimatore. La valutazione deve essere documentata e resa nota nell'avviso di vendita ex art. 66.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che l'AdER procede alla vendita forzata di beni mobili pignorati, come fase propedeutica all'asta. Non si applica ai beni immobili (disciplinati dall'art. 79 per l'asta immobiliare) né ai beni mobili registrati (per i quali valgono disposizioni speciali). Trova applicazione anche nelle ipotesi di incanto anticipato ex art. 67, dove il prezzo base è determinato con gli stessi criteri ma in tempi accelerati.
Confronto e norme correlate
Il meccanismo richiama le disposizioni del c.p.c. sull'esecuzione mobiliare (artt. 518-540 c.p.c.) dove la determinazione del valore dei beni pignorati è affidata all'ufficiale giudiziario o a un perito. Nell'esecuzione esattoriale la stima è effettuata dall'agente della riscossione o da un perito da esso nominato, senza intervento del giudice nella fase di stima. Il collegamento con l'art. 69 (secondo incanto) è funzionale: se il primo incanto va deserto, il prezzo base del secondo incanto è ridotto rispetto a quello del primo.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico riguarda la contestazione della stima: il debitore che ritiene la valutazione inadeguata può chiedere una perizia di parte e opporsi agli atti esecutivi se la differenza tra stima ufficiale e valore reale è significativa. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del debitore a partecipare alla fase di stima o almeno a essere informato della sua conclusione prima dell'asta. Un secondo nodo è la stima di beni di difficile valutazione (opere d'arte, gioielli, attrezzature industriali specializzate): in tali casi l'intervento del perito è quasi sempre necessario.
Casi pratici
Caso 1: Contestazione della stima troppo bassa dei macchinari
Caso 2: Valutazione di titoli quotati in borsa pignorati
Caso 3: Asta deserta per prezzo base fissato troppo alto
Domande frequenti