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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 67 del DPR 602/1973 disciplina l'istituto dell'incanto anticipato, che consente all'agente della riscossione di procedere alla vendita dei beni pignorati in tempi più rapidi rispetto all'ordinario, quando sussistono condizioni che rendono urgente la liquidazione. La ratio è preservare il valore dei beni deperibili o soggetti a rapido deprezzamento, evitando che il trascorrere del tempo riduca il ricavato e pregiudichi sia il creditore erariale sia il debitore. La norma stabilisce i presupposti per attivare la procedura accelerata e le modalità di svolgimento dell'incanto, che segue comunque le regole di pubblicità essenziali a garantire la concorrenza tra offerenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 DPR 602/1973 — Incanto anticipato

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Se vi e’ pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione puo’ autorizzare il concessionario a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66.

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In sintesi

L'art. 67 del DPR 602/1973 disciplina l'istituto dell'incanto anticipato, che consente all'agente della riscossione di procedere alla vendita dei beni pignorati in tempi più rapidi rispetto all'ordinario, quando sussistono condizioni che rendono urgente la liquidazione. La ratio è preservare il valore dei beni deperibili o soggetti a rapido deprezzamento, evitando che il trascorrere del tempo riduca il ricavato e pregiudichi sia il creditore erariale sia il debitore. La norma stabilisce i presupposti per attivare la procedura accelerata e le modalità di svolgimento dell'incanto, che segue comunque le regole di pubblicità essenziali a garantire la concorrenza tra offerenti.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'incanto anticipato è un'eccezione alla procedura ordinaria motivata dall'urgenza. Beni mobili come merci deperibili, scorte di magazzino, animali vivi, o beni soggetti a rapido deterioramento o svalutazione (strumentazione elettronica, veicoli usati) perdono valore con il passare del tempo. Attendere i tempi ordinari dell'asta porterebbe a ricavare somme inferiori, danneggiando sia il debitore (che vede il proprio patrimonio svalutarsi) sia il creditore (che recupera meno del dovuto). La norma consente quindi di comprimere i tempi procedurali mantenendo le garanzie essenziali.

Analisi e struttura

L'incanto anticipato presuppone: (a) pignoramento già eseguito e verbale notificato; (b) sussistenza di cause di urgenza (deperibilità del bene, rischio di svalutazione rapida, costi di custodia eccessivi rispetto al valore); (c) valutazione discrezionale dell'agente della riscossione sulla opportunità di procedere con l'incanto accelerato. La procedura mantiene le forme essenziali di pubblicità (avviso affisso o pubblicato online) ma con termini ridotti rispetto all'asta ordinaria. Il prezzo base è determinato secondo i criteri generali dell'art. 68, senza riduzioni automatiche rispetto al valore stimato.

Quando si applica

La norma trova applicazione principalmente per: beni alimentari o merci deperibili sottoposte a pignoramento nel corso di procedure a carico di esercenti attività commerciali; attrezzature tecnologiche con rapida obsolescenza; scorte di magazzino di aziende in crisi; animali vivi (nel caso di pignoramento a carico di imprenditori agricoli o allevatori). Non si applica ai beni immobili, che hanno una procedura di vendita propria (artt. 76-85 DPR 602/1973), né ai beni mobili registrati, soggetti alla specifica disciplina del fermo ex art. 86.

Confronto e norme correlate

Rispetto all'incanto ordinario (artt. 66-70), l'incanto anticipato abbrevia i termini di pubblicità. Si distingue dalla vendita diretta o a trattativa privata che può essere autorizzata in casi estremi dal giudice dell'esecuzione. Il coordinamento con l'art. 64 (custodia dei beni pignorati) è stretto: il custode è responsabile della conservazione del bene e segnala all'AdER i casi in cui il bene rischia deterioramento, suggerendo l'attivazione dell'incanto anticipato.

Problemi applicativi

Il principale problema è la valutazione della «urgenza»: la giurisprudenza ha precisato che la discrezionalità dell'agente della riscossione nell'attivare l'incanto anticipato non è illimitata e deve essere motivata con riferimento alle concrete condizioni del bene. Un incanto anticipato ingiustificato — ad esempio su beni che non richiederbbero la vendita urgente — potrebbe essere contestato come atto esecutivo irregolare. Altro nodo riguarda la riduzione dei termini di pubblicità: la compressione dei tempi non deve essere tale da rendere l'asta meramente apparente, svuotandola di concorrenza effettiva.

Casi pratici

Caso 1: Incanto anticipato su scorte alimentari pignorate

Caso 2: Asta accelerata su attrezzatura informatica obsolescente

Caso 3: Contestazione dell'incanto anticipato come non giustificato

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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