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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 65 del DPR 602/1973 disciplina le modalità di notifica del verbale di pignoramento al debitore. Il verbale deve essere notificato al debitore; se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, la notificazione avviene mediante consegna di una copia del verbale allo stesso nella fase conclusiva dell'operazione di pignoramento. La norma garantisce che il debitore sia informato del pignoramento e della sua entità in modo tempestivo, consentendogli di esercitare i propri diritti (opposizione, pagamento estintivo, richiesta di dilazione) nei termini previsti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 DPR 602/1973 — Notifica del verbale di pignoramento

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il verbale di pignoramento e’ notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e’ eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

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In sintesi

L'art. 65 del DPR 602/1973 disciplina le modalità di notifica del verbale di pignoramento al debitore. Il verbale deve essere notificato al debitore; se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, la notificazione avviene mediante consegna di una copia del verbale allo stesso nella fase conclusiva dell'operazione di pignoramento. La norma garantisce che il debitore sia informato del pignoramento e della sua entità in modo tempestivo, consentendogli di esercitare i propri diritti (opposizione, pagamento estintivo, richiesta di dilazione) nei termini previsti.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Il verbale di pignoramento è l'atto che formalizza il vincolo sui beni del debitore e avvia ufficialmente la fase esecutiva della riscossione. La notifica al debitore è un presupposto fondamentale per la validità della successiva procedura: il debitore deve essere a conoscenza del pignoramento per poter esercitare i propri diritti (opposizione alla pignorabilità dei beni, pagamento estintivo ex art. 61, richiesta di dilazione ex art. 19). Una notifica viziata può rendere nullo il pignoramento e tutti gli atti esecutivi successivi.

Analisi e struttura

La norma prevede due modalità di notifica. La prima è la modalità semplificata, applicabile quando il debitore (o un suo rappresentante legale o procuratore) assiste all'operazione di pignoramento: in questo caso la notifica avviene mediante consegna in mani proprie di una copia del verbale al termine dell'operazione. Questa è la modalità più comune nell'esecuzione mobiliare, dove l'ufficiale esegue il pignoramento direttamente nei locali del debitore. La seconda modalità, implicita nel primo comma, è quella ordinaria applicabile quando il debitore non assiste al pignoramento: il verbale viene notificato secondo le forme ordinarie previste per gli atti dell'esecuzione tributaria (analoghe alla notifica della cartella ex art. 26 DPR 602/1973). La notifica deve avvenire entro termini che consentano al debitore di esercitare i propri diritti prima della vendita.

Quando si applica

Si applica a tutti i pignoramenti mobiliari nell'esecuzione tributaria. Per i pignoramenti immobiliari (trascritti nei registri immobiliari) e per il pignoramento di crediti verso terzi (notificato al terzo), le modalità di notifica al debitore seguono le regole specifiche degli artt. 76 ss. e 72-bis ss. del DPR 602/1973. La consegna a mani proprie è la modalità preferita quando il debitore è presente, perché garantisce certezza della data di conoscenza e riduce i rischi di contestazioni sulla notifica.

Confronto e norme correlate

L'art. 65 va coordinato con l'art. 26 (notificazione della cartella di pagamento, che precede il pignoramento), con gli artt. 57-58 (opposizioni esperibili dopo la notifica del pignoramento) e con l'art. 61 (estinzione del procedimento per pagamento, che richiede il debitore sia a conoscenza del pignoramento per esercitare il diritto di pagamento estintivo). La notifica del verbale di pignoramento è un atto formale soggetto alle stesse regole di validità degli altri atti di notificazione tributaria.

Problemi applicativi

Il principale problema riguarda i casi in cui il debitore non è reperibile per la notifica: in tal caso l'ufficiale deve procedere secondo le regole ordinarie della notifica per irreperibilità, con deposito dell'atto alla casa del comune e affissione. Eventuali vizi nella notifica del verbale di pignoramento possono essere eccepiti dal debitore nell'opposizione agli atti esecutivi ammessa per le questioni sulla pignorabilità dei beni (art. 57). Ulteriore questione: la norma non precisa entro quanto tempo dalla consegna del verbale il debitore può esercitare il diritto al pagamento estintivo ex art. 61: in via generale, fino al momento della vendita.

Casi pratici

Caso 1: Verbale consegnato al debitore presente durante il pignoramento

Caso 2: Notifica ordinaria al debitore assente durante il pignoramento

Caso 3: Opposizione per vizio nella notifica del verbale di pignoramento

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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