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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 46 del DPR 602/1973 disciplina il meccanismo della delega territoriale tra concessionari della riscossione. Quando l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dall'ambito territoriale del concessionario titolare del ruolo, quest'ultimo delega in via telematica il concessionario competente per territorio, fornendo tutte le informazioni utili sui beni del debitore. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo deve essere eseguito al concessionario delegato. La norma garantisce la continuità e l'efficacia della riscossione anche quando il debitore ha beni o domicilio in circoscrizioni diverse da quella del concessionario che ha formato il ruolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 DPR 602/1973 — Delega ad altro concessionario

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il concessionario cui e’ stato consegnato il ruolo, se l’attivita’ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo’ riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e’ eseguito al delegato.

Commento

Ratio della norma

Il sistema tributario italiano ha una struttura territorialmente articolata: il ruolo è formato dall'ufficio del domicilio fiscale del contribuente, ma i beni su cui eseguire l'esecuzione forzata possono trovarsi altrove. La delega consente di superare questa frammentazione territoriale, garantendo che il concessionario competente per il luogo in cui si trovano i beni possa agire in modo efficace. La telematizzazione della delega (introdotta in sostituzione della vecchia delega cartacea) ha reso il meccanismo più rapido e meno soggetto a errori formali.

Analisi e struttura

La delega è conferita in via telematica dal concessionario titolare del ruolo (delegante) al concessionario competente per il territorio dove devono svolgersi le attività di riscossione (delegato). Il delegante fornisce al delegato tutte le informazioni utili sui beni del debitore su cui procedere (conti correnti, immobili, crediti verso terzi). La delega può riguardare anche la sola notifica della cartella di pagamento, senza necessità che l'intera procedura esecutiva venga esternalizzata. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al concessionario delegato, che poi riversa gli importi al delegante secondo le procedure interne. Oggi, con la gestione unitaria della riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente unico nazionale), la norma ha ridotta rilevanza pratica ma rimane applicabile ai casi di gestione decentrata.

Quando si applica

Si applica quando il debitore ha beni (immobili, conti correnti, crediti) in una circoscrizione territoriale diversa da quella del concessionario che ha ricevuto il ruolo. La delega è facoltativa: il concessionario titolare può anche operare direttamente se ha capacità operative nel territorio interessato. La norma è particolarmente rilevante per le grandi imprese con beni distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Confronto e norme correlate

L'art. 46 va coordinato con l'art. 45 (riscossione coattiva, cornice generale), con l'art. 49 (espropriazione forzata, che necessita dell'intervento del concessionario territorialmente competente) e con il D.Lgs. 112/1999 (disciplina del rapporto tra ente creditore e concessionario). Con l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente unico (D.L. 193/2016), la delega tra concessionari diversi è divenuta meno frequente.

Problemi applicativi

Il principale problema riguarda il coordinamento tra delegante e delegato nelle procedure esecutive complesse (es. espropriazioni immobiliari). Ritardi nella trasmissione telematica delle informazioni sui beni o nelle comunicazioni tra i due enti possono rallentare l'esecuzione e creare discontinuità procedurali. Ulteriore questione è la ripartizione delle spese di esecuzione tra delegante e delegato: la norma non risolve espressamente questo aspetto, che è regolato dagli accordi interni tra gli enti.

Casi pratici

Caso 1: Debitore con immobili in provincia diversa da quella del ruolo

Caso 2: Delega per la sola notifica della cartella

Caso 3: Riscossione presso terzo domiciliato in altra circoscrizione

Domande frequenti

Cos'è la delega ad altro concessionario ex art. 46 DPR 602/1973?

È il meccanismo con cui il concessionario titolare del ruolo (AdER per la circoscrizione del domicilio fiscale del debitore) affida a un altro concessionario (quello del luogo dove si trovano i beni) il compito di eseguire le attività di riscossione coattiva o di notificare la cartella.

La delega deve essere comunicata al debitore?

No: la delega è un atto interno tra concessionari. Il debitore non deve essere informato della delega, ma nella pratica può accorgersi che il pagamento deve essere eseguito al concessionario delegato anziché a quello titolare del ruolo, come indicato negli atti che riceve.

Se ricevo una richiesta di pagamento da un concessionario diverso da quello del mio domicilio fiscale, devo preoccuparmi?

No necessariamente: potrebbe trattarsi di una delega ex art. 46. Verificate che l'atto faccia riferimento al ruolo originario e al concessionario delegante. In caso di dubbio, contattate l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare la validità della delega ricevuta.

Con l'istituzione dell'AdER come ente unico, la delega è ancora necessaria?

La norma è formalmente ancora in vigore ma ha ridotta applicazione pratica da quando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gestisce la riscossione su tutto il territorio nazionale come ente unico. Può ancora rilevare per la gestione di ruoli formati da enti locali o per situazioni di delega interna tra uffici territoriali dell'AdER.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.