Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 22 D.Lgs. 472/1997 – Ipoteca e sequestro conservativo tributario

    Art. 22 D.Lgs. 472/1997 – Ipoteca e sequestro conservativo tributario

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo’ chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

    2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

    7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b).

  • Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione

    Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

    2. Sulle somme il cui pagamento e’ stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

  • Art. 400 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    Art. 400 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.

  • Stipendi Sanita 2026: infermieri, OSS, tecnici

    Aggiornamento del 1° agosto 2026. Il CCNL 2022-2024 qui descritto resta il contratto in vigore, ma il 29 luglio 2026 ARAN e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025-2027, con nuovi incrementi tabellari, indennità professionali più alte e arretrati. → Tabelle stipendiali 2025-2027: tutti i valori area per area

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Lo stipendio del personale Sanita 2026 e’ composto da: tabellare + IIS + indennita di comparto + indennita specifiche (infermieri €92, malattie infettive €70, sede disagiata, ecc.) + indennita turni (notturno €4-7, festivo €5-9) + eventuali ore eccedenti. Il rinnovo 2024 ha incrementato i tabellari mediamente del 6%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Stipendio mensile lordo Sanita 2026 (a regime)
    Profilo Tabellare IIS Ind. specifica Totale base
    OSS DSS1 €1.700 €500 €60 mal.inf. €2.260
    Infermiere DSS1 €2.100 €540 €92 ind. inf. + €70 mal.inf. €2.802
    Infermiere DSS3 €2.350 €540 €92 + €70 €3.052
    Tecnico radiologia DSS1 €2.150 €540 €92 + €40 ind. raggi X €2.822
    EP coordinatore €2.700 €580 €700 ind. posizione €3.980

    Importi base senza turni e straordinari. Aggiungere indennita turno notturno (€4-7/h), festivo (€5-9/h), straordinari, salario accessorio decentrato (€100-400/mese).

    Voci dello stipendio infermiere

    Lo stipendio mensile lordo di un infermiere si compone di:

    • Tabellare base per DSS
    • IIS €540/mese (area Funzionari)
    • Indennita di infermiere €92/mese (voce di settore specifica)
    • Indennita malattie infettive €70/mese (per reparti a rischio)
    • Indennita di comparto €60-80/mese (Sanita)
    • Turni notturni: +€4-7/h ordinaria
    • Turni festivi: +€5-9/h ordinaria
    • Eventuale RIA (per chi era in servizio pre-1989)

    Indennita di turno: notturno e festivo

    Il personale sanitario lavora a ciclo continuo per molti reparti (ospedali H24). Maggiorazioni:

    • Notturno (22-6): +25% retribuzione oraria ordinaria + indennita fissa €4-7/h secondo CCNL
    • Festivo: +30% retribuzione + indennita €5-9/h
    • Notturno-festivo: +50% retribuzione + indennita doppia
    • Reperibilita: 30% retribuzione fissa per ore di reperibilita non chiamata + chiamata pagata come straordinario

    Indennita di malattie infettive e sede disagiata

    Indennita malattie infettive: €70-90/mese per personale di reparti a rischio (Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Anestesia/Rianimazione, Microbiologia, Pneumologia).

    Indennita di sede disagiata: €200-500/mese per servizi in piccoli ospedali di montagna o isole. Calabria, Sicilia interna, Sardegna, Alto Adige sono i contesti tipici.

    Indennita di radiologia: €40-60/mese aggiuntiva per tecnici radiologia esposti a radiazioni ionizzanti.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera medicina 12 anni
    Tizia, infermiera DSS2 medicina interna, 12 anni servizio. Stipendio: €2.220 tabellare + €540 IIS + €92 ind. inf. + €70 mal.inf. + indennita turni circa €350/mese + accessorio decentrato €120 = ~€3.392 lordi.
    Caia – OSS in RSA con turni notte
    Caia, OSS area Op. esperti DSS1 RSA ASL Roma. Stipendio €1.700 + IIS €500 + ind. mal.inf. €60 + 8 turni notte × €40 = €2.580 lordi. Ind. comparto €60.
    Sempronio – EP caposala chirurgia
    Sempronio EP caposala chirurgia generale, 28 anni servizio. Stipendio €2.700 + IIS €580 + ind. mal.inf. €80 + ind. posizione €700 + risultato 22% €154 + accessorio €280 = €4.494 lordi.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un infermiere ospedaliero?
    Stipendio lordo complessivo €2.800-3.400/mese (DSS1-DSS3) comprese indennita di settore standard e turni. Variabile in base alla sede, reparto, anzianita. Tredicesima a dicembre. Netto circa €2.100-2.500/mese.
    L'indennita di malattie infettive a chi spetta?
    Al personale di reparti a rischio: Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Anestesia/Rianimazione, Microbiologia, Pneumologia, dialisi. €70-90/mese. Aggiuntiva al tabellare. Pagata 12 mensilita.
    Quanto si guadagna in piu in turno notte?
    +25% sulla retribuzione oraria ordinaria + indennita fissa €4-7/h. In media, un turno notte di 12h vale circa €60-90 in piu rispetto a un turno diurno equivalente. Indennita aggiuntiva di malattie infettive resta.
    Il salario accessorio decentrato cos'e'?
    Il complesso di voci aggiuntive contrattate in sede integrativa con le RSU di ogni azienda sanitaria. Include premio produttivita, indennita specifiche, progetti. €100-400/mese in busta paga o annualmente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 40 DPR 602/1973 – Rimborso imposta da commissioni tributarie (abrogato)

    Art. 40 DPR 602/1973 – Rimborso imposta da commissioni tributarie (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Art. 19 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

    Art. 19 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

    2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

  • Art. 143 TUIR: Reddito complessivo – Testo aggiornato

    Art. 143 TUIR: Reddito complessivo – Testo aggiornato

    Art. 143 TUIR – Reddito complessivo (ex art. 108)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita’ commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformita’ alle finalita’ istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
    2. Il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.
    3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:
    a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi.”

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  • Art. 20 DPR 445/2000

    Art. 20 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 – Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

    Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 – Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

    2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Scaduto tale termine, si applica l’articolo 2, comma 2-octies.

    3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.

    4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

    5. Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

    6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

    7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda. 7-bis. L’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

    8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

    9. La regione può stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

    10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

    11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico del l’interessato.

    12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, è versata dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico del l’interessato.

    13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

    14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

    15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

  • Art. 453 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    Art. 453 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

  • Art. 26 D.Lgs. 472/1997 – Abolizione soprattassa e pena pecuniaria

    Art. 26 D.Lgs. 472/1997 – Abolizione soprattassa e pena pecuniaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche’ ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche’ diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e’ sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

    2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

    3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all’irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

  • Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale e comunicano con i possessori e i potenziali possessori di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali token e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.