Autore: Andrea Marton

  • Art. 60 DPR 602/1973 – Sospensione dell’esecuzione

    Art. 60 DPR 602/1973 – Sospensione dell’esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il giudice dell’esecuzione non puo’ sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

  • Art. 15 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

    Art. 15 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

    a) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;

    b) per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;

    c) per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto illegale o di violazione delle condizioni generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

    d) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

    e) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

    2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.

    3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 26-bis DPR 602/1973 – Comunicazioni al domicilio digitale

    Art. 26-bis DPR 602/1973 – Comunicazioni al domicilio digitale

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita’ e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 452 Codice della Navigazione – Caricazione delle merci

    Art. 452 Codice della Navigazione – Caricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso. Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.

  • Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.

  • Controlli a distanza e videosorveglianza: cosa può fare il datore

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore non può installare impianti e sistemi che controllino a distanza l’attività dei lavoratori senza prima aver concluso un accordo sindacale con le RSA/RSU o, in alternativa, ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La procedura non si applica agli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione né ai sistemi di registrazione degli accessi, ma i dati raccolti possono essere usati a fini disciplinari solo se il lavoratore è stato preventivamente informato.

    Riferimento normativo

    Art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); D.Lgs. 81/2008; Reg. UE 2016/679

    Tabella riepilogativa

    Sistemi soggetti all’art. 4 Statuto e procedura richiesta
    Sistema Accordo sindacale / autorizzazione ITL? Note
    Telecamere di videosorveglianza (se possono monitorare l’attività lavorativa) Non necessario se solo per sicurezza patrimoniale senza visuale sui lavoratori
    Software di monitoraggio PC (keylogger, screenshot) Necessari accordo + informativa GDPR
    Sistemi di geolocalizzazione veicoli aziendali Accordo o autorizzazione + informativa
    Badge per accessi (orari entrata/uscita) No Strumento di registrazione degli accessi
    Strumenti di lavoro (PC, telefono aziendale) No per lo strumento in sé Ma policy d’uso e informativa GDPR obbligatorie

    La procedura: accordo o autorizzazione

    Per installare impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza che possano rilevare l’attività lavorativa, il datore deve seguire una procedura alternativa: accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), oppure – in assenza di rappresentanze o in caso di mancato accordo – autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Per le aziende con unità produttive in più province l’autorizzazione è richiesta all’ITL competente per la sede legale.

    Gli strumenti di lavoro e i sistemi di accesso

    Il legislatore del 2015 ha escluso dall’obbligo di accordo/autorizzazione gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (PC, smartphone, software gestionali) e i sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze. Tuttavia, l’esclusione riguarda lo strumento in sé: se il datore installa applicazioni di monitoraggio aggiuntive su questi strumenti (es. screenshot periodici, registrazione dei tasti), rientra nell’ambito applicativo dell’art. 4 e richiede la procedura autorizzatoria.

    Uso dei dati e informativa obbligatoria

    I dati raccolti attraverso i sistemi autorizzati possono essere utilizzati dal datore a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, ma solo a condizione che il lavoratore sia stato previamente informato delle modalità d’uso degli strumenti e del possibile controllo. L’informativa deve essere resa ai sensi del GDPR. In assenza di informativa, i dati non sono utilizzabili.

    Casi pratici

    Tizio – telecamere nel magazzino senza accordo sindacale

    Il datore installa telecamere nel magazzino dove lavora Tizio per verificare la movimentazione della merce. Poiché le telecamere riprendono anche l’attività lavorativa, è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione ITL; in assenza, l’installazione viola l’art. 4 e i dati raccolti non sono utilizzabili nemmeno a fini disciplinari.

    Caia – GPS su furgone aziendale

    Il furgone aziendale di Caia viene dotato di GPS per ottimizzare i percorsi. Trattandosi di geolocalizzazione del veicolo (e indirettamente del lavoratore durante l’orario di lavoro), il datore deve concludere un accordo sindacale o ottenere autorizzazione ITL e fornire a Caia un’informativa GDPR.

    Sempronio – badge accessi: nessuna procedura richiesta

    Sempronio timbra l’entrata e l’uscita con un badge. Il sistema di rilevazione delle presenze non rientra nella procedura dell’art. 4: è uno strumento di registrazione degli accessi. Il datore deve comunque fornire l’informativa GDPR sul trattamento di questi dati.

    Domande frequenti

    Il datore può installare telecamere senza dirlo ai dipendenti?

    No. L’installazione di sistemi che possono monitorare l’attività lavorativa richiede un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ITL. Inoltre il lavoratore deve ricevere un’informativa preventiva sul sistema di controllo ai sensi del GDPR.

    I dati delle telecamere possono essere usati per licenziarmi?

    I dati possono essere usati a fini disciplinari solo se raccolti nel rispetto dell’art. 4 (accordo/autorizzazione) e se il lavoratore era stato preventivamente informato. In assenza di questi presupposti, i dati non sono utilizzabili.

    Il GPS sulla mia auto aziendale richiede accordo sindacale?

    Sì, se il veicolo viene usato durante l’orario di lavoro e la geolocalizzazione può tracciare l’attività del lavoratore. Il datore deve seguire la procedura dell’art. 4 e rilasciare informativa GDPR.

    Gli strumenti di lavoro (PC, telefono) possono essere monitorati?

    Il PC e il telefono aziendali non richiedono accordo/autorizzazione per il loro uso in quanto strumenti di lavoro; ma se vengono installati software aggiuntivi di monitoraggio (screenshot, keylogger), scatta l’obbligo procedurale dell’art. 4.

    Cosa succede se il datore viola l'art. 4 Statuto?

    L’installazione non autorizzata di sistemi di controllo a distanza costituisce reato (art. 38 Statuto). I dati così raccolti non sono utilizzabili a fini disciplinari o probatori nel processo del lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie

    Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.

  • Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo

    Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale somministrato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

    2. I contratti di lavoro di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

  • Art. 37 DPR 602/1973 – Rimborso di ritenute dirette

    Art. 37 DPR 602/1973 – Rimborso di ritenute dirette

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo’ ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.

    Avverso la decisione dell’intendente di finanza ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione, il contribuente puo’ ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

    Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e’ reso definitivo.

  • Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 – Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 – Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di mettere a disposizione i sistemi di IA ad alto rischio sul mercato dell'Unione, i fornitori stabiliti in paesi terzi nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.

    2. Il fornitore consente al suo rappresentante autorizzato di eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore.

    3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione indicata dall'autorità competente. Ai fini del presente regolamento, il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire i compiti seguenti:

    a) verificare che la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 e la documentazione tecnica di cui all'articolo 11 siano state redatte e che il fornitore abbia eseguito un'appropriata procedura di valutazione della conformità;

    b) tenere a disposizione delle autorità competenti e delle autorità o degli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 10, per un periodo di 10 anni dopo la data di immissione sul mercato o di messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, i dati di contatto del fornitore che ha nominato il rappresentante autorizzato, una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47, la documentazione tecnica e, se del caso, il certificato rilasciato dall'organismo notificato;

    c) fornire all'autorità competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma, necessarie per dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2, compreso l'accesso ai log, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, generati automaticamente dal sistema di IA ad alto rischio nella misura in cui tali log sono sotto il controllo del fornitore;

    d) cooperare con le autoritàcompetenti, su richiesta motivata, in merito a qualsiasi azione intrapresa da queste ultime in relazione al sistema di IA ad alto rischio, in particolare per ridurre e attenuare i rischi posti dal sistema di IA ad alto rischio;

    e) ove applicabile, rispettare gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o, se la registrazione è effettuata dal fornitore stesso, garantire la correttezza delle informazioni di cui all'allegato VIII, sezione A, punto 3.

    Il mandato consente al rappresentante autorizzato di fare da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del fornitore, con le autorità competenti per tutte le questioni relative al rispetto del presente regolamento.

    4. Il rappresentante autorizzato pone fine al mandato se ritiene o ha motivi per ritenere che il fornitore agisca in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento. In tal caso, comunica immediatamente alla pertinente autorità di vigilanza del mercato, nonché, se del caso, all'organismo notificato pertinente, la cessazione del mandato e i relativi motivi.

  • Art. 17 Reg. (UE) 2022/2065 – Motivazione

    Art. 17 Reg. (UE) 2022/2065 – Motivazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali:

    a) eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti;

    b) la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro;

    c) la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;

    d) la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario del servizio.

    2. Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta. Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

    3. La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

    a) l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

    b) i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

    c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

    d) se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

    e) se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

    f) informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

    4. Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di sfruttare in modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f).

    5. Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all'articolo 9.

  • Art. 420 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 420 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.