Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.
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In sintesi
Le controstallie sono il compenso dovuto al vettore per la sosta della nave oltre il termine di stallia.
Presupposto è che il ritardo nella caricazione o scaricazione sia imputabile al caricatore o al destinatario.
Scaduto il termine di stallia per causa imputabile alla parte commerciale, le controstallie sono dovute automaticamente.
In mancanza di patto diverso, la durata delle controstallie è pari a tanti giorni correnti quanti erano i giorni lavorativi di stallia.
I giorni di controstallia si computano a giorni correnti (consecutivi), non lavorativi.
Indice dei contenuti
Nozione di controstallie e ratio della norma
Le controstallie (in inglese: 'demurrage') costituiscono il compenso che il vettore ha diritto di ricevere quando la nave rimane ferma in porto oltre il termine di stallia convenuto o determinato ai sensi dell'art. 444 Cod. nav., e tale ritardo sia imputabile al caricatore o al destinatario. L'istituto ha una funzione economica precisa: incentivare l'efficienza delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco, remunerando il vettore per il mancato impiego produttivo della nave durante la sosta aggiuntiva.
L'art. 446 si occupa di due profili: il presupposto soggettivo per l'insorgenza del diritto alle controstallie (l'imputabilità del ritardo) e la durata delle stesse in mancanza di accordo specifico. La norma si raccorda con l'art. 447 (soppressione delle controstallie di caricazione), l'art. 448 (modalità di computo) e l'art. 449 (controstallie straordinarie), formando un sistema compiuto della disciplina dello stazionamento della nave in porto.
Il presupposto soggettivo: l'imputabilità del ritardo
Le controstallie sono dovute solo se la mancata ultimazione della caricazione o scaricazione entro il termine di stallia è imputabile al caricatore o al destinatario. L'imputabilità implica che il ritardo trovi la propria causa in un comportamento, un'omissione o una circostanza che ricade nella sfera di rischio della parte commerciale. Non sono invece imputabili al caricatore o al destinatario le cause di forza maggiore, i ritardi dipendenti da disfunzioni della nave o dell'equipaggio, le condizioni meteomarine avverse che sospendono le stallie ai sensi dell'art. 445 Cod. nav.
La questione dell'imputabilità è spesso al centro delle controversie in materia di controstallie, perché le operazioni portuali coinvolgono numerosi soggetti - spedizionieri, imprese portuali, agenti doganali, enti pubblici - e le cause del ritardo possono essere molteplici e intrecciate. Il principio generale è che il caricatore e il destinatario rispondono di tutti i ritardi che non siano riconducibili a cause esterne alla loro organizzazione e alla loro sfera di controllo.
Il carattere automatico delle controstallie
Una volta verificatosi il presupposto oggettivo (scadenza delle stallie) e soggettivo (imputabilità del ritardo), le controstallie sono dovute automaticamente, senza necessità di costituzione in mora o di formale richiesta da parte del vettore. Questo carattere automatico dell'obbligo è coerente con la natura delle controstallie come corrispettivo per la sosta aggiuntiva della nave, non come sanzione o penale: il ritardo genera di per sé il credito del vettore, indipendentemente dall'intimazione formale.
Nella prassi contrattuale, i formulari di charterparty contengono spesso formule come 'demurrage to be paid day by day' che confermano la natura di corrispettivo giornaliero automatico delle controstallie; il mancato pagamento puntuale può essere previsto come causa di risoluzione del contratto o dare diritto al vettore di trattenere le merci come garanzia.
Durata delle controstallie in mancanza di patto
In mancanza di patto diverso, regolamento portuale o uso locale, l'art. 446 stabilisce che il periodo di controstallia ha una durata pari a tanti giorni correnti quanti erano stati i giorni lavorativi di stallia. Questa regola introduce un meccanismo di simmetria funzionale: se le stallie erano di tre giorni lavorativi, il periodo di controstallia è di tre giorni correnti.
La distinzione tra «giorni correnti» e «giorni lavorativi» è fondamentale: i giorni correnti (o consecutivi, o di calendario) si computano senza interruzioni per festività o giorni di riposo. Questa differenza aumenta l'efficacia incentivante delle controstallie rispetto alle stallie: mentre nel periodo di stallia i festivi non si contano (art. 445 Cod. nav.), durante le controstallie ogni giorno conta, incluse le domeniche e i giorni festivi. Ciò crea una pressione economica crescente sul caricatore o destinatario che tardano nelle operazioni.
La deroga convenzionale
L'art. 446 è una norma dispositiva, e le parti possono liberamente concordare una durata diversa delle controstallie, sia in termini assoluti (un numero fisso di giorni) sia modificando il criterio di computo (ad esempio, anche le controstallie a giorni lavorativi invece che correnti). Analogamente, i regolamenti portuali e gli usi locali possono prevedere discipline differenti. Nella prassi internazionale dei noleggi a viaggio, la durata delle controstallie è quasi sempre oggetto di pattuizione espressa, e la norma suppletiva dell'art. 446 trova applicazione principalmente nei contratti di trasporto di cose determinate che non affrontino specificamente la questione.
Casi pratici
Caso 1: Ritardo nello scarico imputabile al destinatario
La nave del vettore Caio arriva in porto e il termine di stallia per la scaricazione è di 4 giorni lavorativi. Il destinatario Tizio non organizza in tempo le operazioni di trasporto delle merci verso il magazzino e le operazioni si prolungano per ulteriori 2 giorni: poiché il ritardo è imputabile a Tizio, le controstallie decorrono automaticamente e sono computate per 2 giorni correnti, secondo il tasso stabilito.
Caso 2: Durata delle controstallie in assenza di patto specifico
Sempronio, caricatore, non ha pattuito alcuna clausola specifica sulle controstallie nel contratto con il vettore Caio. Il termine di stallia era di 3 giorni lavorativi. Scaduto tale termine per causa imputabile a Sempronio, le controstallie hanno una durata massima di 3 giorni correnti ai sensi dell'art. 446, dopodiché si applicano le controstallie straordinarie dell'art. 449.
Caso 3: Ritardo causato da avaria alla nave: nessuna controstallia
Tizio, destinatario, non riesce a completare lo scarico entro le stallie perché la gru di bordo della nave del vettore Caio si guasta per un'ora bloccando le operazioni. Quella porzione di ritardo non è imputabile a Tizio: il vettore Caio non può pretendere controstallie per il periodo di blocco causato dall'avaria del proprio equipaggiamento.
Domande frequenti
Quando scattano le controstallie?
Le controstallie scattano automaticamente quando il termine di stallia è spirato senza che le operazioni di caricazione o scaricazione siano state completate, sempre che il ritardo sia imputabile al caricatore o al destinatario.
Le controstallie si calcolano a giorni lavorativi o correnti?
A giorni correnti (consecutivi), inclusi festivi e domeniche. Questo è diverso dal computo delle stallie, che avviene a giorni lavorativi. La distinzione aumenta la pressione economica sul soggetto in ritardo.
Quanto dura il periodo di controstallia se il contratto non lo specifica?
In mancanza di patto, la durata è pari a tanti giorni correnti quanti erano i giorni lavorativi di stallia. Ad esempio, con 4 giorni lavorativi di stallia, le controstallie durano 4 giorni correnti.
Il vettore deve fare una formale richiesta per ottenere le controstallie?
No. Le controstallie sono dovute automaticamente allo scadere delle stallie, senza necessità di costituzione in mora o richiesta formale. Il ritardo imputabile genera di per sé il credito del vettore.
Un ritardo causato da sciopero dei portuali genera controstallie?
Dipende. Se lo sciopero non è imputabile al caricatore o al destinatario, il ritardo non dà luogo a controstallie (e le stallie rimangono sospese ex art. 445). Se invece lo sciopero fosse provocato da condotte della parte commerciale, la responsabilità resterebbe in capo a quest'ultima.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Nozione di controstallie e ratio della norma
Le controstallie (in inglese: 'demurrage') costituiscono il compenso che il vettore ha diritto di ricevere quando la nave rimane ferma in porto oltre il termine di stallia convenuto o determinato ai sensi dell'art. 444 Cod. nav., e tale ritardo sia imputabile al caricatore o al destinatario. L'istituto ha una funzione economica precisa: incentivare l'efficienza delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco, remunerando il vettore per il mancato impiego produttivo della nave durante la sosta aggiuntiva.
L'art. 446 si occupa di due profili: il presupposto soggettivo per l'insorgenza del diritto alle controstallie (l'imputabilità del ritardo) e la durata delle stesse in mancanza di accordo specifico. La norma si raccorda con l'art. 447 (soppressione delle controstallie di caricazione), l'art. 448 (modalità di computo) e l'art. 449 (controstallie straordinarie), formando un sistema compiuto della disciplina dello stazionamento della nave in porto.
Il presupposto soggettivo: l'imputabilità del ritardo
Le controstallie sono dovute solo se la mancata ultimazione della caricazione o scaricazione entro il termine di stallia è imputabile al caricatore o al destinatario. L'imputabilità implica che il ritardo trovi la propria causa in un comportamento, un'omissione o una circostanza che ricade nella sfera di rischio della parte commerciale. Non sono invece imputabili al caricatore o al destinatario le cause di forza maggiore, i ritardi dipendenti da disfunzioni della nave o dell'equipaggio, le condizioni meteomarine avverse che sospendono le stallie ai sensi dell'art. 445 Cod. nav.
La questione dell'imputabilità è spesso al centro delle controversie in materia di controstallie, perché le operazioni portuali coinvolgono numerosi soggetti - spedizionieri, imprese portuali, agenti doganali, enti pubblici - e le cause del ritardo possono essere molteplici e intrecciate. Il principio generale è che il caricatore e il destinatario rispondono di tutti i ritardi che non siano riconducibili a cause esterne alla loro organizzazione e alla loro sfera di controllo.
Il carattere automatico delle controstallie
Una volta verificatosi il presupposto oggettivo (scadenza delle stallie) e soggettivo (imputabilità del ritardo), le controstallie sono dovute automaticamente, senza necessità di costituzione in mora o di formale richiesta da parte del vettore. Questo carattere automatico dell'obbligo è coerente con la natura delle controstallie come corrispettivo per la sosta aggiuntiva della nave, non come sanzione o penale: il ritardo genera di per sé il credito del vettore, indipendentemente dall'intimazione formale.
Nella prassi contrattuale, i formulari di charterparty contengono spesso formule come 'demurrage to be paid day by day' che confermano la natura di corrispettivo giornaliero automatico delle controstallie; il mancato pagamento puntuale può essere previsto come causa di risoluzione del contratto o dare diritto al vettore di trattenere le merci come garanzia.
Durata delle controstallie in mancanza di patto
In mancanza di patto diverso, regolamento portuale o uso locale, l'art. 446 stabilisce che il periodo di controstallia ha una durata pari a tanti giorni correnti quanti erano stati i giorni lavorativi di stallia. Questa regola introduce un meccanismo di simmetria funzionale: se le stallie erano di tre giorni lavorativi, il periodo di controstallia è di tre giorni correnti.
La distinzione tra «giorni correnti» e «giorni lavorativi» è fondamentale: i giorni correnti (o consecutivi, o di calendario) si computano senza interruzioni per festività o giorni di riposo. Questa differenza aumenta l'efficacia incentivante delle controstallie rispetto alle stallie: mentre nel periodo di stallia i festivi non si contano (art. 445 Cod. nav.), durante le controstallie ogni giorno conta, incluse le domeniche e i giorni festivi. Ciò crea una pressione economica crescente sul caricatore o destinatario che tardano nelle operazioni.
La deroga convenzionale
L'art. 446 è una norma dispositiva, e le parti possono liberamente concordare una durata diversa delle controstallie, sia in termini assoluti (un numero fisso di giorni) sia modificando il criterio di computo (ad esempio, anche le controstallie a giorni lavorativi invece che correnti). Analogamente, i regolamenti portuali e gli usi locali possono prevedere discipline differenti. Nella prassi internazionale dei noleggi a viaggio, la durata delle controstallie è quasi sempre oggetto di pattuizione espressa, e la norma suppletiva dell'art. 446 trova applicazione principalmente nei contratti di trasporto di cose determinate che non affrontino specificamente la questione.
Casi pratici
Caso 1: Ritardo nello scarico imputabile al destinatario
La nave del vettore Caio arriva in porto e il termine di stallia per la scaricazione è di 4 giorni lavorativi. Il destinatario Tizio non organizza in tempo le operazioni di trasporto delle merci verso il magazzino e le operazioni si prolungano per ulteriori 2 giorni: poiché il ritardo è imputabile a Tizio, le controstallie decorrono automaticamente e sono computate per 2 giorni correnti, secondo il tasso stabilito.
Caso 2: Durata delle controstallie in assenza di patto specifico
Sempronio, caricatore, non ha pattuito alcuna clausola specifica sulle controstallie nel contratto con il vettore Caio. Il termine di stallia era di 3 giorni lavorativi. Scaduto tale termine per causa imputabile a Sempronio, le controstallie hanno una durata massima di 3 giorni correnti ai sensi dell'art. 446, dopodiché si applicano le controstallie straordinarie dell'art. 449.
Caso 3: Ritardo causato da avaria alla nave: nessuna controstallia
Tizio, destinatario, non riesce a completare lo scarico entro le stallie perché la gru di bordo della nave del vettore Caio si guasta per un'ora bloccando le operazioni. Quella porzione di ritardo non è imputabile a Tizio: il vettore Caio non può pretendere controstallie per il periodo di blocco causato dall'avaria del proprio equipaggiamento.
Domande frequenti
Quando scattano le controstallie?
Le controstallie scattano automaticamente quando il termine di stallia è spirato senza che le operazioni di caricazione o scaricazione siano state completate, sempre che il ritardo sia imputabile al caricatore o al destinatario.
Le controstallie si calcolano a giorni lavorativi o correnti?
A giorni correnti (consecutivi), inclusi festivi e domeniche. Questo è diverso dal computo delle stallie, che avviene a giorni lavorativi. La distinzione aumenta la pressione economica sul soggetto in ritardo.
Quanto dura il periodo di controstallia se il contratto non lo specifica?
In mancanza di patto, la durata è pari a tanti giorni correnti quanti erano i giorni lavorativi di stallia. Ad esempio, con 4 giorni lavorativi di stallia, le controstallie durano 4 giorni correnti.
Il vettore deve fare una formale richiesta per ottenere le controstallie?
No. Le controstallie sono dovute automaticamente allo scadere delle stallie, senza necessità di costituzione in mora o richiesta formale. Il ritardo imputabile genera di per sé il credito del vettore.
Un ritardo causato da sciopero dei portuali genera controstallie?
Dipende. Se lo sciopero non è imputabile al caricatore o al destinatario, il ritardo non dà luogo a controstallie (e le stallie rimangono sospese ex art. 445). Se invece lo sciopero fosse provocato da condotte della parte commerciale, la responsabilità resterebbe in capo a quest'ultima.