Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 DPR 602/1973 – Cartella di pagamento

    Art. 25 DPR 602/1973 – Cartella di pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio; c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.

    2. La cartella di pagamento, redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ ad esecuzione forzata.

    2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo.

    3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo.

  • Art. 422 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore

    Art. 422 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.

  • Art. 401 Codice della Navigazione – Mancata partenza del passeggero

    Art. 401 Codice della Navigazione – Mancata partenza del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

  • Art. 23 Codice del Processo Amministrativo – Difesa personale delle parti

    Art. 23 Codice del Processo Amministrativo – Difesa personale delle parti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

  • Art. 52 DPR 495/1992 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

    Art. 52 DPR 495/1992 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

    8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

    2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato. 4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

  • Art. 80 DPR 495/1992 – Dimensioni e formati dei segnali verticali

    Art. 80 DPR 495/1992 – Dimensioni e formati dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.

    2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".

    3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".

    4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei 'segnali compositì relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm.

    6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).

  • Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale

    Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale

    Art. 167 c.c. Costituzione del fondo patrimoniale

    In vigore

    Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

  • Maternità Funzioni Locali: 5+5 e paternità

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    La dipendente Funzioni Locali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (2+3 standard o flessibile 1+4 o 0+5). Paternità obbligatoria 10gg al 100%. Congedo parentale fino a 10 mesi totali coppia (max 6 madre, 7 padre), primi 30 giorni al 100%, successivi al 30%. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno del bambino.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Congedi parentali Funzioni Locali
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS + 20% ente
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale (1-30gg) 30 gg 100%
    Congedo parentale (successivi) Fino 10 mesi totali coppia 30%
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    I 5 mesi di maternità

    La dipendente Funzioni Locali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (a carico ente, non INPS).

    Modalità:

    • Standard: 2 ante + 3 post
    • Flessibile: 1 ante + 4 post (con certificato medico)
    • Flessibilità totale: 0 ante + 5 post (D.Lgs. 105/2022, certificato + ginecologo SSN)

    L’interdizione anticipata INPS si applica per gravidanze a rischio: 80% INPS + 20% integrazione ente = 100% effettivo.

    Paternità obbligatoria e congedo parentale

    La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi al 100% da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita (D.Lgs. 105/2022).

    Il congedo parentale è di:

    • Max 6 mesi madre + 7 mesi padre = 10 mesi totali coppia
    • 11 mesi se genitore unico
    • Primi 30 giorni al 100% (a carico ente)
    • Mesi successivi al 30% (CCNL eleva dal 30% di base)

    Allattamento e flessibilità organizzativa

    L’allattamento è di 2 ore al giorno fino al primo anno del bambino, ridotte a 1h se orario settimanale è inferiore a 6h. Cumulabili a giornate intere.

    I Comuni offrono inoltre asili nido aziendali o convenzionati con tariffe agevolate per dipendenti. Permessi extra per malattia bimbo <8 anni: alternanza coppia, non retribuiti (salvo Comuni con welfare specifico).

    Casi pratici

    Tizia – Funzionaria in maternità flessibile
    Tizia, funzionaria Comune, sceglie modalità flessibile 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100% (€2.700/mese) per tutto il periodo.
    Caia – Interdizione anticipata 3 mesi
    Caia, istruttrice tributi, gravidanza a rischio. Interdizione anticipata 3 mesi INPS + integrazione ente = 100% retribuzione.
    Sempronio – Paternità + parentale
    Sempronio padre di bimbo: 10gg paternità obbligatoria + 30gg congedo parentale, tutti al 100%. Totale 40gg full pay nei primi 5 mesi del bambino.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità nel Comune?
    5 mesi al 100% (2+3 standard, o flessibile 1+4 o 0+5). Più eventuale interdizione anticipata INPS per gravidanze a rischio.
    Posso chiedere il congedo parentale a tempo parziale?
    Sì, dal D.Lgs. 105/2022 il congedo parentale è frazionabile anche su base oraria. L’amministrazione deve concordare le ore con il dipendente.
    La paternità è obbligatoria o facoltativa?
    Obbligatoria: 10 giorni lavorativi al 100% nei primi 5 mesi dalla nascita. Non sostituisce la maternità madre. È un diritto autonomo del padre lavoratore.
    Asilo nido aziendale Comune: c'è?
    Alcuni Comuni grandi (capoluoghi, città metropolitane) hanno asili nido per dipendenti o convenzioni con tariffe agevolate (-30/50%). Disponibilità variabile.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 11 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

    Art. 11 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

    2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.

    3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

  • Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 186 c.c. Obblighi gravanti sui beni della comunione

    In vigore

    I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; b) di tutti i carichi dell’amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

  • Art. 31 DPR 602/1973 – Imputazione dei pagamenti

    Art. 31 DPR 602/1973 – Imputazione dei pagamenti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il concessionario non puo’ rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

    Tuttavia se il contribuente e’ debitore di rate scadute il pagamento non puo’ essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennita’ di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

    Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione e’ fatta, rata per rata, iniziando dalla piu’ remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita’ di mora e non puo’ essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita’ di mora.

    Per i debiti d’imposta gia’ scaduti l’imputazione e’ fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu’ remota.

  • Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola il godimento dei riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e dei permessi di cui all’articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.