Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 24 DPR 602/1973 – Consegna del ruolo al concessionario

    Art. 24 DPR 602/1973 – Consegna del ruolo al concessionario

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita’ telematiche.

  • Art. 2 L. 218/1995 – Convenzioni internazionali

    Art. 2 L. 218/1995 – Convenzioni internazionali

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

    2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 2 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni amministrative tributarie

    Art. 2 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni amministrative tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

    2. La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

    2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa’ o enti, con o senza personalita’ giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, e’ esclusivamente a carico della societa’ o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita’ solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita’ giuridica.

    3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

    4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.

  • Art. 28-quinquies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con istituti definitori tributari

    Art. 28-quinquies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con istituti definitori tributari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale, di mediazione.

    2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 9 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali regionali

    Art. 9 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali regionali

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

    2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio….

    3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

  • Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

    Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

    2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

    3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

    4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

    5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e

    81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano… ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

    6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

    7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

  • Art. 83 DPR 602/1973 – Progetto di distribuzione delle somme ricavate

    Art. 83 DPR 602/1973 – Progetto di distribuzione delle somme ricavate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se vi e’ intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

  • Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente testo unico per il settore del lavoro subordinato privato fanno carico alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ivi compreso l’onere derivante dagli sgravi contributivi di cui all’articolo 78.

  • Art. 77 D.Lgs. 151/2001 – Vigilanza sull’applicazione del testo unico

    Art. 77 D.Lgs. 151/2001 – Vigilanza sull’applicazione del testo unico

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La vigilanza sull’applicazione del presente testo unico è affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INPS, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

  • Art. 79 DPR 602/1973 – Prezzo base e cauzione asta immobiliare

    Art. 79 DPR 602/1973 – Prezzo base e cauzione asta immobiliare

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il prezzo base dell’incanto e’ pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.

    2. Se non e’ possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio.

    3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile e’ prestata al concessionario ed e’ fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

  • Art. 4 D.Lgs. 174/2016 – Giusto processo

    Art. 4 D.Lgs. 174/2016 – Giusto processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.

    2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

  • Art. 476 Codice della Navigazione – Contribuzione della nave e del carico

    Art. 476 Codice della Navigazione – Contribuzione della nave e del carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo. Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.