Testo dell'articoloVigente
Art. 16 Reg. (UE) 2022/2065 – Meccanismo di segnalazione e azione
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate. A tal fine i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti:
a) una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l'ente presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali;
b) una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, quali l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale adeguato al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di memorizzazione di informazioni;
c) il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la segnalazione, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;
d) una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la segnalazione conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.
3. Si considera che le segnalazioni di cui al presente articolo permettono di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 6 in relazione alle specifiche informazioni in questione qualora consentano a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare l'illegalità della pertinente attività o informazione senza un esame giuridico dettagliato.
4. Se la segnalazione contiene un'informazione di contatto elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni invia senza indebito ritardo una conferma di ricevimento della segnalazione a tale persona o ente.
5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la segnalazione, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.
6. I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni trattano le segnalazioni ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali segnalazioni si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 5 essi includono informazioni su tale uso.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il meccanismo «notice and action»: struttura e finalità
L'articolo 16 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce a livello di diritto primario europeo il meccanismo di «segnalazione e azione» (notice and action), già praticato informalmente da molti operatori del web ma ora codificato con obblighi precisi e uniformi in tutta l'Unione. La disposizione riguarda i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, ossia qualsiasi servizio che archivia dati forniti dagli utenti su richiesta e li rende accessibili a terzi. In questa categoria rientrano i provider di web hosting classico, le piattaforme di condivisione di file, le piattaforme di e-commerce, i social network, i forum, i blog multi-utente e i marketplace.
La logica sottostante è quella di coniugare due interessi in tensione: da un lato, la libertà di espressione e il flusso libero di informazioni; dall'altro, la necessità di rimuovere rapidamente contenuti genuinamente illegali. Il meccanismo di segnalazione serve da canale formale per far giungere al prestatore la notizia dell'illegalità di un contenuto specifico, trasformandola in «conoscenza effettiva» ai sensi dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 6 DSA.
La struttura del meccanismo: requisiti formali della segnalazione
Il paragrafo 1 impone ai prestatori di predisporre meccanismi «di facile accesso e uso», esclusivamente elettronici. Non sono ammessi canali solo cartacei o postali. La facilità di accesso implica che il modulo o il percorso di segnalazione deve essere raggiungibile senza navigazione eccessivamente complessa all'interno del servizio.
Il paragrafo 2 definisce il contenuto minimo della segnalazione, articolato in quattro elementi cumulativi:
a) Motivazione: una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui il segnalante presume che le informazioni costituiscano contenuti illegali. Non si richiede una perizia giuridica, ma la segnalazione deve andare oltre la generica affermazione «questo contenuto è illegale». Occorre indicare quale norma o quale diritto si ritiene violato.
b) Ubicazione precisa: l'URL esatto del contenuto o, se necessario, informazioni supplementari per individuarlo. Il requisito della precisione è cruciale: una segnalazione che indichi solo il nome di un sito web senza specificare il contenuto oggetto di censura non soddisfa il requisito e non produce l'effetto di «conoscenza effettiva».
c) Dati del segnalante: nome e indirizzo email, con un'eccezione importante per le segnalazioni relative a uno dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 3-7 della direttiva 2011/93/UE. In questi casi l'anonimato del segnalante è tutelato, anche per incoraggiare la segnalazione di contenuti particolarmente gravi.
d) Dichiarazione di buona fede: il segnalante conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e completezza di quanto dichiarato. Questa clausola funge da deterrente contro le segnalazioni strumentali o abusive, senza tuttavia richiedere prove documentali.
L'effetto giuridico della segnalazione: il collegamento con l'esenzione di responsabilità
Il paragrafo 3 è probabilmente la disposizione di maggiore rilevanza pratica dell'articolo 16. Esso stabilisce che le segnalazioni conformi ai requisiti del presente articolo si considerano idonee a produrre una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 6, in relazione alle specifiche informazioni segnalate, qualora permettano a un prestatore «diligente» di individuare l'illegalità senza un esame giuridico dettagliato.
Il richiamo all'articolo 6 è fondamentale: l'esenzione di responsabilità per l'hosting opera solo finché il prestatore non è a conoscenza dell'attività o delle informazioni illegali. La segnalazione conforme crea un momento preciso a partire dal quale il prestatore non può più dirsi ignaro. Se dopo quella segnalazione non agisce prontamente, perde lo scudo e diventa potenzialmente responsabile.
Il criterio del prestatore «diligente» introduce un elemento obiettivo: non basta che il prestatore dichiari di non comprendere l'illegalità; la valutazione si effettua in base a ciò che un operatore professionalmente attento, nel settore specifico, avrebbe potuto rilevare. Una segnalazione che indica un URL di un contenuto palesemente illecito (ad esempio, un video che raffigura violenza esplicita con didascalia esplicativa) produce conoscenza effettiva anche se il prestatore non ha svolto alcuna analisi interna.
Gli obblighi procedurali del prestatore: ricevuta e decisione
I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli obblighi procedurali successivi alla ricezione della segnalazione. Se la segnalazione contiene un contatto elettronico del segnalante, il prestatore deve inviare «senza indebito ritardo» una conferma di ricevimento. L'espressione «senza indebito ritardo» ricorre frequentemente nel DSA e va interpretata tenendo conto del volume di segnalazioni ricevute e della complessità della valutazione; un termine di 24-72 ore è generalmente considerato adeguato per la semplice ricevuta.
Successivamente, sempre senza indebito ritardo, il prestatore deve notificare al segnalante la propria decisione in merito al contenuto segnalato, corredandola di informazioni sui rimedi disponibili. La decisione può essere: rimozione del contenuto, suo oscuramento, rifiuto della segnalazione, o richiesta di ulteriori informazioni. L'indicazione dei rimedi (tra cui il ricorso ai meccanismi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20 per le piattaforme online) è un'espressione del diritto al contraddittorio del destinatario del servizio il cui contenuto sia rimosso.
La qualità del trattamento: non-arbitrarietà e uso di strumenti automatizzati
Il paragrafo 6 impone un obbligo di qualità nel trattamento delle segnalazioni: il prestatore deve agire in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Il divieto di arbitrarietà implica che le decisioni devono essere coerenti e motivate; un prestatore non può rimuovere un contenuto segnalato da un soggetto influente e ignorare la stessa tipologia di contenuto segnalato da un utente qualunque.
Se il prestatore usa strumenti automatizzati per il trattamento delle segnalazioni o l'adozione delle decisioni, deve darne conto nella notifica al segnalante di cui al paragrafo 5. Questa trasparenza sull'uso dell'automazione è un riflesso del più ampio principio di spiegabilità dei sistemi algoritmici che permea il DSA (si veda anche l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e, in materia di motivazione delle restrizioni). Non è richiesta una spiegazione tecnica dettagliata, ma una chiara indicazione del fatto che la decisione sia stata adottata, almeno in parte, in modo automatico.
Coordinamento con gli altri obblighi del DSA e delle piattaforme online
L'articolo 16 si applica a tutti i prestatori di hosting, indipendentemente dalle dimensioni. Tuttavia, per le piattaforme online il DSA prevede una serie di obblighi aggiuntivi che interagiscono strettamente con il meccanismo di segnalazione e azione: l'obbligo di motivazione delle restrizioni (articolo 17), i meccanismi interni di gestione dei reclami (articolo 20), la risoluzione extragiudiziale delle controversie (articolo 21) e il regime delle segnalazioni affidabili (trusted flaggers, articolo 22). I trusted flaggers sono soggetti certificati dal coordinatore dei servizi digitali che hanno competenze specifiche nell'identificazione di contenuti illegali in determinati settori (ad esempio, organizzazioni anti-odio, autorità per la tutela dei minori): le loro segnalazioni devono essere trattate con priorità.
Per le piattaforme di dimensioni molto grandi (VLOP), gli obblighi si intensificano ulteriormente: devono pubblicare relazioni di trasparenza semestrale (articolo 42), condurre valutazioni dei rischi sistemici connessi ai loro meccanismi di moderazione (articolo 34) e sottoporsi ad audit indipendenti annuali (articolo 37). Il meccanismo di segnalazione e azione è quindi il punto di ingresso di un sistema stratificato che cresce di complessità all'aumentare delle dimensioni e dell'impatto del servizio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali soggetti devono obbligatoriamente predisporre il meccanismo di segnalazione e azione?
Tutti i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni (hosting), indipendentemente dalle dimensioni: web host, piattaforme di condivisione file, forum, social network, marketplace. Non sono obbligati i mere conduit (accesso) e i caching provider.
Una segnalazione priva di URL esatto produce 'conoscenza effettiva'?
No: il paragrafo 2, lettera b), richiede la chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta. Una segnalazione generica che indichi solo il nome del sito senza specificare il contenuto illecito non soddisfa i requisiti e non fa scattare l'obbligo di agire né la conoscenza effettiva ai sensi dell'articolo 6.
Entro quanto tempo il prestatore deve rispondere alla segnalazione?
Il DSA usa la formula 'senza indebito ritardo' sia per la conferma di ricevuta (paragrafo 4) sia per la comunicazione della decisione finale (paragrafo 5). Non fissa un termine in ore o giorni, rimandando a una valutazione proporzionata al volume di segnalazioni e alla complessità del caso.
Cosa succede se il prestatore usa l'intelligenza artificiale per gestire le segnalazioni?
Può farlo, ma è tenuto a informarne il segnalante nella notifica della decisione (paragrafo 6, ultimo periodo). La trasparenza sull'uso di strumenti automatizzati non richiede la divulgazione dell'algoritmo, ma almeno l'indicazione del fatto che la decisione è stata adottata, in tutto o in parte, in modo automatico.
Cosa sono i 'trusted flaggers' e come interagiscono con l'articolo 16?
I segnalatori affidabili (articolo 22 DSA) sono soggetti certificati dal coordinatore dei servizi digitali con comprovata expertise nell'individuazione di contenuti illegali in specifici settori. Le loro segnalazioni devono essere trattate con priorità rispetto alle segnalazioni ordinarie previste dall'articolo 16, ma devono comunque rispettare i requisiti formali di quest'ultimo.