Autore: Andrea Marton

  • Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

    Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola la fruizione del congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 389 Codice della Navigazione – Eccesso di durata del viaggio

    Art. 389 Codice della Navigazione – Eccesso di durata del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

  • Università: personale tecnico-amministrativo (PTA)

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il personale dell’università (PTA) è inquadrato nel CCNL Istruzione e Ricerca sezione Università. Aree: Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP. Profili specifici: bibliotecari, tecnici di laboratorio, assistenti di ricerca, EP. Stipendi simili a Funzioni Locali. Tabellare €1.690-2.690 + IIS + indennità ateneo + salario accessorio decentrato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    PTA Università – Aree e stipendi
    Area Profili Tabellare base
    Operatori Operatori generici, autisti €1.450
    Operatori esperti Bibliotecari, segretari, tecnici junior €1.690
    Funzionari Amministrativi, tecnici laboratorio, programmatori, bibliotecari senior €2.100
    EP Direttori dipartimento, responsabili biblioteche grandi atenei €2.690

    Aree del personale universitario

    Il PTA universitario è inquadrato in 4 aree analoghe a Funzioni Locali. Profili specifici università:

    • Bibliotecario: gestione collezioni, prestito, catalogazione (Operatori esperti junior, Funzionari senior)
    • Tecnico di laboratorio: supporto attività scientifiche, manutenzione strumentazione
    • Assistente di ricerca: supporto a progetti di ricerca (PRIN, PNRR)
    • Programmatore/sistemista: servizi informatici di ateneo

    Stipendio e indennità ateneo

    Lo stipendio segue lo schema CCNL ma con specificità:

    • Tabellare + IIS + indennità di comparto + RIA
    • Indennità di ateneo: voce locale di ciascuna università (€50-300/mese)
    • Salario accessorio decentrato: contrattato in sede locale con RSU
    • Eventuale indennità di posizione organizzativa se PO

    Atenei con più risorse (es. Bocconi privata, Politecnico Milano, Sapienza Roma) hanno salari accessori più alti.

    Specificità università: progetti PNRR e ricerca

    Le università hanno una grande quantità di progetti di ricerca (PRIN, PNRR, Horizon Europe). Il personale tecnico-amministrativo è spesso impiegato come:

    • Project manager di progetti
    • Tecnico assegnatario di borse o assegni
    • Personale a tempo determinato su progetti (durata 1-3 anni)

    I contratti a termine universitari (RTD-A/B fino a 3 anni, assegni di ricerca fino a 6) sono in regime pubblicistico, non contrattualizzati. Solo il PTA è nel CCNL Istruzione-Ricerca.

    Casi pratici

    Tizia – Bibliotecaria università
    Tizia, bibliotecaria area Funzionari, gestisce collezioni Dipartimento Storia. Stipendio €2.100 + IIS €540 + ind. ateneo Università X €180 + salario accessorio €130 = €2.950 lordi.
    Caia – Tecnica laboratorio scienze
    Caia, tecnica laboratorio area Funzionari DSS2, supporto Chimica. Stipendio €2.220 + IIS €540 + ind. ateneo €200 + indennità rischio chimico €60 = €3.020 lordi.
    Sempronio – EP responsabile servizio IT
    Sempronio EP responsabile servizio IT ateneo. Stipendio €2.690 + IIS €580 + ind. ateneo Politecnico Milano €350 + ind. posizione €900 + risultato €200 = €4.720 lordi.

    Domande frequenti

    Il PTA universitario è nel CCNL Istruzione e Ricerca?
    Sì, sezione Università. Ha 4 aree: Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP. Profili specifici: bibliotecari, tecnici laboratorio, assistenti di ricerca, programmatori.
    I docenti universitari sono nel CCNL?
    No, sono in regime pubblicistico (L. 240/2010) con stipendi fissati per decreto MUR. Ordinari, associati, ricercatori non sono contrattualizzati. Solo il PTA universitario rientra nel CCNL.
    Cos'è l'indennità di ateneo?
    Una voce locale di ciascuna università (€50-300/mese), aggiuntiva al tabellare nazionale. È contrattata in sede di contrattazione integrativa con le RSU dell’ateneo. Atenei più ricchi hanno indennità più alte.
    Posso lavorare in università senza essere docente?
    Sì, come PTA (concorso pubblico bandito dall’ateneo) o come personale a tempo determinato su progetti (assegnista di ricerca, ricercatore RTD-A/B). Il PTA è strutturato; i contratti a termine sono in regime pubblicistico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1263 Codice della Navigazione – Contestazione degli addebiti

    Art. 1263 Codice della Navigazione – Contestazione degli addebiti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I provvedimenti d’inibizione dall’esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullità, dal parere delle associazioni sindacali interessate (1). (1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

  • Art. 415 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    Art. 415 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.

  • Art. 11 DPR 602/1973 – Oggetto e specie dei ruoli

    Art. 11 DPR 602/1973 – Oggetto e specie dei ruoli

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

    2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

    3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e’ fondato pericolo per la riscossione.

  • Art. 436 Codice della Navigazione – Mancato arrivo delle cose

    Art. 436 Codice della Navigazione – Mancato arrivo delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

  • Art. 20 L. 354/1975 – Lavoro

    Art. 20 L. 354/1975 – Lavoro

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

    2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

    3. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

    4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

    6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.

    7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).

    9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l’istituto.

    10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall’amministrazione penitenziaria impiegando l’attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.

    11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento.

    12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

    13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

    14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

    15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.

  • Art. 28 D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità alternativo

    Art. 28 D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità alternativo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità, per il periodo corrispondente a quello di maternità o per il suo residuo, nelle ipotesi in cui:

    a) la madre sia morta o gravemente inferma;

    b) il figlio sia affidato esclusivamente al padre.

    2. Il congedo di paternità si prolunga, fino a cinque mesi, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, lettere a), b), c) e d), nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1.

  • Art. 28 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

    Art. 28 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Un emittente di un token collegato ad attività pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, o all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25. Il White Paper sulle cripto-attività approvato è pubblicamente accessibile entro la data di inizio dell’offerta al pubblico di tale token collegato ad attività o dell’ammissione di tale token alla negoziazione. Il White Paper sulle cripto-attività approvato e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimangono disponibili sul sito web dell’emittente finché il token collegato ad attività è detenuto dal pubblico.

  • Art. 375 Codice della Navigazione – Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna

    Art. 375 Codice della Navigazione – Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni. Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, può esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni. La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi. Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali. DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE Della locazione

  • Art. 12 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per i destinatari del servizio

    Art. 12 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per i destinatari del servizio

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica e in modo facilmente fruibile, anche consentendo ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione che non si basino unicamente su strumenti automatizzati.

    2. Oltre agli obblighi previsti dalla direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie affinché i destinatari del servizio possano identificare agevolmente i loro punti di contatto unici e comunicare con essi. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.