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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regime speciale per la navigazione interna: al personale navigante delle acque interne non si applicano alcune disposizioni del Codice della navigazione valide per la navigazione marittima (artt. 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 comma 3).
  • Continuità del servizio: l'interruzione tra due contratti successivi non superiore a trenta giorni è considerata ininterrotta ai fini del terzo comma dell'art. 326.
  • Forma scritta obbligatoria: il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, salvo per le navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate.
  • Conservazione a bordo: il contratto deve essere conservato tra i documenti di bordo della nave.
  • Risoluzione in caso di cambio armatore: può essere chiesta all'arrivo nel porto di assunzione o comunque entro trenta giorni.
  • Retribuzione e usi locali: la retribuzione e le indennità sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 375 Codice della Navigazione — Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni. Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, può esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni. La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi. Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali. DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE Della locazione

Commento

Ratio e ambito di applicazione

L'art. 375 del Codice della navigazione disciplina il contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna, adattando la disciplina generale dell'arruolamento alle peculiarità strutturali di questo settore. La navigazione interna — svolta su fiumi, canali, laghi e lagune — si distingue da quella marittima per la natura dei percorsi, la tipologia delle unità impiegate, le minori distanze e i rischi differenziati. Il legislatore ha ritenuto opportuno escludere l'applicazione di alcune norme pensate per la navigazione d'alto mare, costruendo un regime in parte autonomo.

Esclusioni dall'applicazione

Il primo comma elenca tassativamente le disposizioni della disciplina marittima che non si applicano al personale della navigazione interna: l'art. 323 (arruolamento in senso stretto), l'art. 328 (lista di equipaggio), l'art. 330 (obblighi di presenza a bordo), l'art. 331 (abbandono della nave), l'art. 333 (disertori), l'art. 343 n. 5 (risoluzione per cause legate alla navigazione d'altura) e l'art. 369 comma 3 (rimpatrio del marittimo). L'esclusione risponde alla diversa natura del servizio: chi lavora su un barcone fluviale o su un traghetto lacustre non deve essere soggetto alle stesse discipline concepite per marinai imbarcati su navi oceaniche, lontani dai porti nazionali per settimane o mesi.

Continuità del servizio e tutela della progressione

Il secondo comma introduce una regola di presunzione di continuità funzionale al computo della anzianità di servizio rilevante ai sensi dell'art. 326, terzo comma. L'interruzione tra la cessazione di un contratto e la stipula del successivo non superiore a trenta giorni non spezza la continuità del rapporto. Questa soluzione riflette la struttura tipica del mercato della navigazione interna, caratterizzata da contratti stagionali o a termine ravvicinati, in cui i lavoratori si alternano sui medesimi mezzi e rotte con brevi pause. Senza questa regola, il lavoratore perderebbe sistematicamente i benefici legati all'anzianità, anche in presenza di una relazione lavorativa sostanzialmente stabile.

Forma scritta e documenti di bordo

Il terzo e quarto comma stabiliscono che il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, con un'eccezione per le navi di piccola stazza (lorda non superiore a 25 tonnellate): per queste ultime la forma scritta non è richiesta, in omaggio alla semplicità e informalità che caratterizza l'esercizio della navigazione minore. La conservazione del contratto tra i documenti di bordo risponde a un'esigenza di trasparenza e controllo: le autorità marittime possono verificare il rapporto di lavoro in qualunque momento, e il personale ha accesso diretto alla prova scritta del proprio status. Analoga previsione per la navigazione marittima è contenuta nell'art. 340 del Codice.

Risoluzione in caso di cambio di armatore

Il quinto comma adatta al contesto della navigazione interna la regola generale dell'art. 347 sulla risoluzione del contratto in caso di mutamento dell'armatore. Il lavoratore può richiedere la risoluzione all'arrivo nel porto di assunzione oppure entro il termine di trenta giorni: questo doppio meccanismo tiene conto del fatto che le rotte interne spesso non prevedono soste programmate in porti specifici, sicché è necessario lasciare al lavoratore una finestra temporale certa per esercitare la facoltà risolutiva senza dover attendere un porto determinato.

Retribuzione, indennità e servizi pubblici di linea

Il sesto comma rimette la determinazione della retribuzione e delle indennità alle norme corporative (oggi contratti collettivi di settore) o, in mancanza, agli usi locali. Questo rinvio è particolarmente significativo perché il mercato della navigazione interna è storicamente frammentato su base regionale e i contratti collettivi nazionali non coprono uniformemente tutte le tipologie di esercizio. Gli 'usi' richiamati dall'articolo sono dunque fonti integrative di rango inferiore, applicabili solo in assenza di una disciplina collettiva. Il settimo comma estende il medesimo regime ai servizi pubblici di linea e di rimorchio su acque interne, salvo che leggi o regolamenti speciali non dispongano diversamente: si tratta di un'apertura a discipline settoriali specifiche, necessaria in un settore caratterizzato da concessioni e autorizzazioni pubbliche.

Casi pratici

Caso 1: Nullità del contratto orale per un marinaio fluviale

Tizio viene assunto verbalmente dall'armatore Caio per condurre un'imbarcazione da carico sul Po, nave di stazza superiore alle 25 tonnellate. Al termine del servizio, sorge una controversia sulla retribuzione. Poiché l'art. 375 richiede la forma scritta a pena di nullità per contratti di questa stazza, il contratto è nullo e Tizio potrà agire per il riconoscimento delle prestazioni rese in via di fatto, secondo i principi generali sul lavoro irregolare.

Caso 2: Interruzione stagionale e continuità del servizio

Sempronio lavora come marinaio su un traghetto lacustre con contratti stagionali che si susseguono ogni anno con una pausa invernale di circa 25 giorni. L'armatore Caio sostiene che ogni contratto è autonomo e che Sempronio non ha maturato anzianità cumulativa. L'art. 375 comma 2 stabilisce invece che i periodi di interruzione non superiori a 30 giorni sono considerati ininterrotti ai fini dell'art. 326 comma 3, e Sempronio può far valere l'anzianità complessiva.

Caso 3: Risoluzione del contratto per cambio di armatore

Tizio è imbarcato su una chiatta fluviale gestita dall'armatore Caio. A metà stagione, Caio cede l'impresa a Sempronio. Tizio non intende continuare con il nuovo armatore e chiede la risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 375 comma 5, può farlo all'arrivo nel porto di assunzione o comunque entro trenta giorni dalla cessione, ottenendo la risoluzione senza obbligo di preavviso aggiuntivo.

Domande frequenti

Il contratto di arruolamento per la navigazione interna deve sempre essere scritto?

Sì, a pena di nullità, salvo l'eccezione per navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, per le quali la forma scritta non è richiesta. La scrittura deve essere conservata tra i documenti di bordo.

Cosa si intende per continuità del servizio nella navigazione interna?

La prestazione è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e la stipula del successivo intercorre un periodo non superiore a trenta giorni. Questa regola tutela la maturazione dell'anzianità per i lavoratori stagionali.

Chi determina la retribuzione del personale navigante della navigazione interna?

La retribuzione è regolata dalle norme corporative (oggi contratti collettivi di settore) o, in mancanza, dagli usi locali. Non si applicano automaticamente le tariffe della navigazione marittima.

Quali norme marittime non si applicano al personale della navigazione interna?

Non si applicano gli artt. 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5 e 369 comma 3, disposizioni pensate per la navigazione marittima d'altura e incompatibili con le caratteristiche della navigazione su acque interne.

Il personale dei servizi di linea su acque interne segue le stesse regole?

Sì, l'art. 375 si applica anche al personale dei servizi pubblici di linea e di rimorchio su acque interne, salvo che leggi e regolamenti speciali dispongano diversamente per specifici settori.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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