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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 11 del DPR 602/1973 stabilisce cosa può essere iscritto nei ruoli e ne distingue le due specie. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. I ruoli si dividono in ordinari e straordinari. La formazione di un ruolo straordinario è giustificata dalla presenza di un fondato pericolo per la riscossione: in questo caso l'Amministrazione può iscrivere le somme senza attendere i termini ordinari e per l'intero importo accertato (anche provvisorio), a differenza del ruolo ordinario in cui l'iscrizione provvisoria è limitata a un terzo ai sensi dell'art. 15.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 DPR 602/1973 — Oggetto e specie dei ruoli

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e’ fondato pericolo per la riscossione.

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In sintesi

L'art. 11 del DPR 602/1973 stabilisce cosa può essere iscritto nei ruoli e ne distingue le due specie. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. I ruoli si dividono in ordinari e straordinari. La formazione di un ruolo straordinario è giustificata dalla presenza di un fondato pericolo per la riscossione: in questo caso l'Amministrazione può iscrivere le somme senza attendere i termini ordinari e per l'intero importo accertato (anche provvisorio), a differenza del ruolo ordinario in cui l'iscrizione provvisoria è limitata a un terzo ai sensi dell'art. 15.
Ratio della norma

La distinzione tra ruolo ordinario e ruolo straordinario risponde all'esigenza di tutela del credito erariale in situazioni di urgenza. Quando vi è pericolo concreto che il debitore possa diventare insolvente, occultare beni o compiere atti dispositivi che rendano inefficace la successiva riscossione, la legge consente all'Amministrazione di anticipare l'iscrizione per l'intero importo, senza attendere la definitività dell'accertamento e senza limitarsi al terzo provvisorio. È uno strumento eccezionale che deroga al principio del contraddittorio pre-iscrizione e alla proporzionalità della riscossione frazionata.

Analisi e struttura

Il comma 1 definisce il contenuto del ruolo: imposte (IRPEF, IRES, IVA e altri tributi iscritti per conto degli enti creditori), sanzioni e interessi. Il comma 2 introduce la bipartizione ruoli ordinari/straordinari. Il comma 3 definisce il presupposto del ruolo straordinario: fondato pericolo per la riscossione. Questo presupposto richiede una valutazione discrezionale dell'ufficio, che deve motivare adeguatamente l'iscrizione straordinaria. Le modalità specifiche di iscrizione nel ruolo straordinario sono disciplinate dall'art. 15-bis (iscrizione per l'intero importo anche se non definitivo).

Quando si applica

Il ruolo ordinario è la modalità standard di riscossione coattiva, utilizzata in tutte le situazioni in cui l'Amministrazione procede nei normali termini di legge. Il ruolo straordinario si applica quando l'ufficio ha elementi concreti che fanno temere la dispersione del patrimonio del debitore: imprenditore in crisi, operazioni straordinarie (fusioni, cessioni di azienda), insolvenza imminente, o comportamenti evasivi documentati. La valutazione del «fondato pericolo» deve essere supportata da motivazione specifica nell'atto di iscrizione.

Confronto e norme correlate

L'art. 11 va letto insieme all'art. 15-bis (iscrizione straordinaria per l'intero importo) e all'art. 12 (formazione e contenuto dei ruoli). Il D.Lgs. 46/1999 ha riformato il sistema dei ruoli nell'ottica della semplificazione e della tutela del contribuente. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che le iscrizioni a ruolo straordinario siano sempre motivate, pena la nullità dell'atto. Il debitore che ritiene insussistente il pericolo per la riscossione può impugnare l'iscrizione straordinaria davanti alla corte di giustizia tributaria.

Problemi applicativi

Il principale profilo critico riguarda la motivazione del ruolo straordinario: la giurisprudenza ha chiarito che il semplice stato di morosità non è sufficiente a integrare il «fondato pericolo per la riscossione», occorrendo elementi ulteriori che facciano temere la dispersione del patrimonio. Un secondo profilo riguarda le conseguenze dell'iscrizione straordinaria: il debitore si vede immediatamente esposto all'esecuzione per l'intero importo (e non solo per il terzo), il che può avere effetti devastanti sulla sua situazione finanziaria e liquidità aziendale. La tempestività dell'impugnazione è quindi cruciale.

Casi pratici

Caso 1: Impugnazione del ruolo straordinario per difetto di motivazione

Caso 2: Ruolo straordinario in caso di imminente cessione d'azienda

Caso 3: Contenuto del ruolo: imposte, sanzioni e interessi

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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