Testo dell'articoloVigente
Art. 12 DPR 602/1973 — Formazione e contenuto dei ruoli
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche’ le modalita’ dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo’ farsi luogo all’iscrizione.
4. Il ruolo e’ sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
4-bis. L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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In sintesi
L'art. 12 del DPR 602/1973 disciplina la formazione e il contenuto dei ruoli tributari. L'ufficio forma ruoli distinti per ciascun ambito territoriale del concessionario, iscrivendo tutti i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni di quell'ambito. Il ruolo deve contenere il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo (ordinario o straordinario), la data di esecutività e il riferimento all'atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione della pretesa. Il ruolo è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o suo delegato, anche con firma elettronica: con la sottoscrizione diventa esecutivo. Un comma rilevante (4-bis) stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente, ma che il ruolo e la cartella invalida possono essere impugnati direttamente in casi tassativi di pregiudizio concreto.Ratio della norma
La norma definisce il ruolo come documento amministrativo che deve rispettare requisiti formali e sostanziali precisi: la loro presenza garantisce al contribuente di poter verificare la legittimità del procedimento che ha portato all'iscrizione del debito e di contestare eventuali irregolarità. Il requisito della motivazione (sia in forma di riferimento all'atto presupposto, sia in forma sintetica autonoma) tutela il contribuente dal pericolo di iscrizioni arbitrarie o non documentate.
Analisi e struttura
I commi 1 e 2 disciplinano l'organizzazione del ruolo per ambiti territoriali e demandano a un decreto ministeriale i dati contenuti, i tempi e le procedure di formazione. Il comma 3 elenca gli elementi obbligatori del ruolo: codice fiscale, specie (ordinario/straordinario), data di esecutività, riferimento all'atto di accertamento o motivazione sintetica. La mancanza di questi elementi impedisce l'iscrizione. Il comma 4 prevede la sottoscrizione (anche elettronica) come atto che rende il ruolo esecutivo. Il comma 4-bis (aggiunto successivamente) affronta il tema dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo: di per sé non impugnabile, ma il ruolo e la cartella invalida lo sono in casi tassativi (procedure appalti pubblici, recupero crediti verso PA, perdita di benefici amministrativi, procedure concorsuali, finanziamenti da istituti autorizzati, cessione d'azienda).
Quando si applica
L'art. 12 si applica nella fase formativa del ruolo, cioè prima che esso venga consegnato al concessionario e prima della notifica della cartella di pagamento. Il contribuente non partecipa a questa fase, che avviene interamente all'interno dell'Amministrazione. Le conseguenze dell'art. 12 diventano rilevanti nel momento dell'impugnazione: il ricorrente che contesta la cartella può eccepire la mancanza degli elementi obbligatori del ruolo come vizio dell'atto presupposto.
Confronto e norme correlate
L'art. 12 va letto insieme all'art. 24 (consegna del ruolo al concessionario), all'art. 25 (cartella di pagamento) e agli artt. 14-15 (iscrizioni a titolo definitivo e provvisorio). La norma sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo (comma 4-bis) interagisce con gli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 (impugnabilità degli atti tributari). Lo Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000) rafforza il principio di motivazione degli atti impositivi.
Problemi applicativi
Il comma 4-bis sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo ha dato luogo a un intenso dibattito giurisprudenziale. La norma, introdotta per limitare l'accesso al contenzioso tributario su atti non definitivi, è stata oggetto di critiche perché potrebbe comprimere il diritto di difesa del contribuente in situazioni in cui il debito iscritto a ruolo (pur non ancora oggetto di cartella) produce effetti concreti. La giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente ampliato le ipotesi di impugnabilità diretta, privilegiando l'interpretazione che garantisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Casi pratici
Caso 1: Verifica del contenuto obbligatorio del ruolo in sede di ricorso
Caso 2: Impugnazione diretta del ruolo per perdita di un beneficio PA
Caso 3: Estratto di ruolo e accesso ai mutui bancari
Domande frequenti