Testo dell'articoloVigente
Art. 8 DPR 602/1973 — Termini per il versamento diretto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e’ stata operata la ritenuta prevista dall’art. 3, comma 1, n. 1) e dal comma 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2;
2) (numero soppresso);
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell’articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti previsti dall’art. 3, comma 2, lett. e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lettera d);
4) (numero soppresso);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall’articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita’ da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
- Art. 8 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
- Art. 8 D.Lgs. 42/2004 — Regioni e province ad autonomia speciale
- Art. 8 CAD — Alfabetizzazione informatica dei cittadini
- Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari
Commento
Ratio della norma
La determinazione di termini precisi per i versamenti diretti risponde a un'esigenza di ordinata gestione del gettito fiscale: l'Erario deve poter programmare i propri incassi e i contribuenti devono conoscere con certezza le scadenze per evitare sanzioni. I termini dell'art. 8 riflettono la cadenza temporale dei flussi reddituali: ritenute mensili per i lavoratori dipendenti, scadenze trimestrali per alcuni redditi di capitale, scadenze annuali per le imposte da dichiarazione.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca i termini per categoria di versamento. Il numero 1 prevede la scadenza del 15 del mese successivo per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (oggi sistematicamente il 16 con il principio del giorno successivo ai festivi). Il numero 3 fissa il termine per l'IRPEF e l'IRPEG/IRES da dichiarazione annuale. Il numero 3-bis introduce una scadenza al sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per specifiche ritenute su redditi di capitale. Il numero 5 regola le ritenute trimestrali sui dividendi. Il numero 5-bis prevede la scadenza per la ritenuta ex art. 27, comma 3-bis, DPR 600/1973 collegata al saldo della dichiarazione dei redditi. Il comma 2 disciplina i versamenti dell'Amministrazione postale.
Quando si applica
I termini dell'art. 8 si applicano ai sostituti d'imposta (datori di lavoro, banche, intermediari finanziari) e ai contribuenti che versano spontaneamente le imposte da dichiarazione. La scadenza è perentoria: il mancato rispetto determina l'applicazione delle sanzioni per tardivo versamento ex D.Lgs. 471/1997. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente tuttavia di ridurre le sanzioni versando il debito entro certi termini con una maggiorazione percentuale decrescente.
Confronto e norme correlate
L'art. 8 va coordinato con il D.Lgs. 241/1997 (che fissa al 16 di ogni mese il termine per la maggior parte dei versamenti tramite F24), con le leggi annuali di bilancio che possono prorogare scadenze specifiche, e con il DPR 600/1973 (disciplina dei sostituti d'imposta e delle ritenute alla fonte). Il ravvedimento operoso e le sanzioni per tardivo versamento sono disciplinati rispettivamente dai D.Lgs. 472/1997 e 471/1997.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda l'allineamento tra i termini dell'art. 8 (in parte ormai datati) e le scadenze effettivamente vigenti, che derivano da una stratificazione normativa complessa (D.Lgs. 241/1997, proroghe annuali, circolari ministeriali). In pratica, il contribuente si orienta sulle scadenze pubblicate ogni anno dall'Agenzia delle entrate nel calendario fiscale, che tiene conto di tutte le modifiche sopravvenute. Un altro profilo riguarda il computo dei giorni quando il termine cade di sabato o festivo: il giorno successivo è utile per il versamento, principio codificato dall'art. 6 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).
Casi pratici
Caso 1: Sostituto d'imposta che rispetta il termine del 16 del mese
Caso 2: IRPEF da dichiarazione: termine del 30 giugno
Caso 3: Ritenute trimestrali sui dividendi: scadenze del 15 aprile, luglio, ottobre, gennaio
Domande frequenti
Entro quando vanno versate le ritenute dei dipendenti?
Entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (ad es. le ritenute di settembre vanno versate entro il 16 ottobre). Se il 16 cade di sabato o festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Entro quando devo versare il saldo IRPEF da dichiarazione?
Entro il 30 giugno dell'anno successivo (ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%). Le leggi di bilancio possono prevedere proroghe specifiche. Controlla il calendario fiscale dell'Agenzia delle entrate ogni anno.
Cosa succede se verso le ritenute in ritardo?
Se paghi entro 14 giorni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), la sanzione è ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Oltre i 14 giorni la sanzione cresce progressivamente. Senza ravvedimento, la sanzione ordinaria per tardivo versamento è del 30%.
I termini dell'art. 8 DPR 602/1973 sono aggiornati ogni anno?
Le scadenze fondamentali sono fisse (il 16 del mese, il 30 giugno, ecc.), ma possono essere prorogate da leggi di bilancio o decreti ministeriali per situazioni specifiche. Il calendario fiscale annuale dell'Agenzia delle entrate è il riferimento pratico aggiornato.
Vedi anche