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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 DPR 602/1973 — Mancato o ritardato versamento diretto (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 17/08/1999 n. 326, art. 2]

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In sintesi

L'art. 9 del DPR 602/1973, abrogato dal D.Lgs. 326/1999, disciplinava le conseguenze del mancato o ritardato versamento diretto delle imposte: sanzioni pecuniarie e interessi per il periodo di ritardo. La norma aveva funzione sanzionatoria specifica nel sistema originario del DPR 602/1973. Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario attuata con i D.Lgs. 471 e 472 del 1997 (entrati in vigore il 1° aprile 1998) e con il riordino operato dal D.Lgs. 326/1999, le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono state unificate e trasferite nella disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, rendendo superflua la norma speciale dell'art. 9.
Ratio della norma

L'art. 9 rispecchiava l'esigenza di sanzionare specificamente i ritardi nei versamenti diretti, categoria di adempimento distinta dall'iscrizione a ruolo. Nel sistema ante-riforma, le sanzioni per mancati versamenti erano disciplinate da norme sparse e spesso di difficile coordinamento. L'abrogazione nel 1999 ha consentito di unificare il regime sanzionatorio nel D.Lgs. 471/1997, che prevede oggi la sanzione del 30% per omesso versamento (riducibile con il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997).

Analisi e struttura

L'art. 9 prevedeva, nell'impianto originario del 1973, una sanzione pecuniaria commisurata all'entità del ritardo e all'importo non versato, oltre agli interessi legali per il periodo di morosità. Il meccanismo sanzionatorio era autonomo rispetto alla riscossione delle somme principali e si affiancava agli strumenti coattivi (iscrizione a ruolo, cartella) già previsti dagli articoli successivi del decreto. La norma è stata formalmente abrogata dal D.Lgs. 326/1999, atto del riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate dello Stato.

Quando si applica

La norma non è più applicabile. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento diretto sono oggi disciplinate dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997: sanzione del 30% delle somme non versate (ridotta all'1% per i primi 14 giorni di ritardo con il ravvedimento operoso). Gli interessi per il ritardo sono determinati ai sensi del D.Lgs. 472/1997 e delle norme sulla riscossione coattiva.

Confronto e norme correlate

Il regime sanzionatorio attuale per i tardivi versamenti è contenuto nel D.Lgs. 471/1997 (art. 13) e nel D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso, art. 13). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 10) limita l'applicazione delle sanzioni nei casi di incertezza normativa o di comportamento in buona fede. Il DPR 600/1973 (artt. 36-bis e 36-ter) disciplina i controlli sulle dichiarazioni e le comunicazioni di irregolarità che precedono l'iscrizione a ruolo.

Problemi applicativi

L'abrogazione dell'art. 9 ha risolto le problematiche di coordinamento tra le sanzioni speciali del DPR 602/1973 e la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie. L'unificazione nel D.Lgs. 471/1997 ha semplificato il sistema e introdotto il ravvedimento operoso come strumento di regolarizzazione volontaria ampiamente utilizzato. Sul piano storico, la norma abrogata è rilevante per comprendere come si determinano le sanzioni su versamenti omessi ante-1998, nei rari procedimenti ancora pendenti su quelle annualità.

Casi pratici

Caso 1: Sanzione ante-1998 per versamento tardivo IRPEF

Caso 2: Ravvedimento operoso post-abrogazione

Caso 3: Contenzioso su sanzioni di versamenti ante-riforma

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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