Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 16-bis D.Lgs. 472/1997 – Accelerazione irrogazione sanzioni

    Art. 16-bis D.Lgs. 472/1997 – Accelerazione irrogazione sanzioni

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’atto di contestazione previsto dall’articolo 16, relativo alle violazioni previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, dall’articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

    2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall’articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

  • Art. 26 Codice del Processo Amministrativo – Spese di giudizio

    Art. 26 Codice del Processo Amministrativo – Spese di giudizio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

    2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione.

    Titolo III – Azioni e domande

    Capo I – Contraddittorio e intervento

  • Permessi per scrutatori e presidenti di seggio: cosa spetta

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Gli scrutatori, i presidenti di seggio e i segretari hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni di servizio elettorale. Il datore non può opporsi. I giorni di seggio (di solito 2-3 giorni tra votazione e spoglio) sono retribuiti e il dipendente ha anche diritto al riposo compensativo.

    Riferimento normativo

    L. 69/1992; L. 53/1990; normativa elettorale

    Tabella riepilogativa

    Permessi elettorali – figure e diritti
    Figura Giorni di permesso Retribuzione Riposo compensativo
    Scrutatore Durata effettiva del seggio (es. 2-3 giorni) Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato al seggio
    Presidente di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato
    Segretario di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato

    Il diritto al permesso retribuito

    La L. 69/1992 (e le leggi elettorali di riferimento) stabilisce che i lavoratori dipendenti nominati scrutatori, presidenti o segretari di seggio hanno diritto a permessi retribuiti per tutti i giorni in cui prestano servizio al seggio. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il permesso e non può negarlo né subordinarlo a esigenze produttive.

    Quanti giorni e come si comunica

    La durata dipende dalla consultazione elettorale (di norma 2 giorni di votazione + eventuale giornata di spoglio = 2-3 giorni). Il lavoratore deve comunicare al datore l’avvenuta nomina non appena ricevuta, esibendo il documento di nomina del Comune o del Tribunale. Al rientro consegna il verbale del seggio come giustificativo.

    Il riposo compensativo

    Per ogni giorno feriale lavorativo trascorso al seggio il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo retribuito, da fruire entro i termini concordati col datore. I giorni festivi (domeniche) non danno diritto al compensativo aggiuntivo rispetto al normale regime.

    Casi pratici

    Tizio – scrutatore, due giorni di lavoro feriale al seggio

    Tizio presta servizio come scrutatore sabato e domenica. Il sabato è feriale: ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo. La domenica è festiva: non genera riposo compensativo aggiuntivo. Entrambi i giorni sono retribuiti.

    Caia – presidente di seggio, datore che si oppone

    Il datore di Caia tenta di negare il permesso per carenza di personale. Non può farlo: il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo; il diniego espone il datore a sanzioni e al risarcimento dei danni.

    Sempronio – seggio in altra città

    Sempronio è nominato scrutatore in un comune diverso da quello di residenza. Il permesso spetta comunque; eventuali spese di viaggio non sono a carico del datore (sono rimborsate dal Comune di nomina secondo le tariffe elettorali).

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare il permesso elettorale?

    No. Il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo: il rifiuto del datore è illegittimo e sanzionabile.

    Bisogna recuperare le ore di assenza?

    No. Le ore di assenza per servizio al seggio sono retribuite e non devono essere recuperate né scalate dalle ferie.

    Il compenso del seggio si cumula con lo stipendio?

    Sì. Il compenso percepito dal Comune per il servizio elettorale (indennità di seggio) si cumula con la normale retribuzione.

    Vale anche per i referendum?

    Sì. La normativa si applica a tutte le consultazioni elettorali e referendarie per cui il lavoratore sia nominato membro di seggio.

    Cosa succede se il seggio si prolunga oltre i giorni previsti?

    Il permesso copre l’intera durata effettiva del servizio; se lo spoglio si prolunga, il dipendente è comunque coperto e il datore non può contestare l’assenza purché il lavoratore esibisca il verbale attestante le ore effettive.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Come maturano le ferie: calcolo dei giorni e regole base

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Le ferie maturano proporzionalmente alle giornate lavorate o comunque retribuite nel corso dell’anno. Il minimo legale è quattro settimane l’anno. I CCNL spesso prevedono un numero superiore. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno si applica il rateo proporzionale.

    Tabella riepilogativa

    Maturazione ferie – regole principali
    Voce Regola
    Minimo legale annuo 4 settimane (D.Lgs. 66/2003)
    Ferie da CCNL Varia in base al CCNL (spesso 20-26 giorni lavorativi)
    Maturazione mensile (min. legale) 4 sett. ÷ 12 mesi = circa 2,66 giorni/mese
    Anno parziale Rateo proporzionale ai mesi lavorati
    Malattia e maternità obbligatoria Maturano le ferie
    Aspettativa non retribuita Di norma non maturano ferie (salvo CCNL diverso)

    Il minimo legale e il ruolo del CCNL

    La legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003, in attuazione della direttiva europea) garantisce a ogni lavoratore dipendente almeno quattro settimane di ferie l’anno. Nella quasi totalità dei settori i CCNL prevedono un numero di giorni superiore, spesso tra 20 e 26 giorni lavorativi, talvolta crescente con l’anzianità di servizio: per conoscere il proprio spettante è quindi necessario consultare il contratto collettivo applicato.

    Come si calcola il rateo

    Le ferie maturano proporzionalmente al periodo di lavoro. Per il minimo legale di quattro settimane, il rateo mensile è circa 2,66 giorni al mese (quattro settimane diviso dodici mesi). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, si moltiplicano i giorni annui per i mesi interi lavorati divisi dodici, arrotondando la frazione superiore a 15 giorni a un mese intero (prassi diffusa, salvo CCNL).

    Periodi che non interrompono la maturazione

    Maturano le ferie anche durante: malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato, ferie stesse, permessi retribuiti. Non maturano invece durante l’aspettativa non retribuita (salvo diversa previsione del CCNL) o i periodi di sospensione senza retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – assunto a marzo, calcolo ferie di fine anno

    Tizio è assunto il 1° marzo. Il suo CCNL prevede 24 giorni lavorativi di ferie. Avendo lavorato 10 mesi, matura: 24 × 10/12 = 20 giorni.

    Caia – sei mesi di malattia, ferie non ridotte

    Caia è stata in malattia sei mesi nell’anno. Le ferie continuano a maturare anche durante la malattia: a fine anno le spettano le ferie intere previste dal CCNL, proporzionate al solo anno di servizio in caso di assunzione recente.

    Sempronio – aspettativa non retribuita di tre mesi

    Sempronio ha preso tre mesi di aspettativa non retribuita per motivi personali. Il suo CCNL non prevede diversamente: per quei tre mesi le ferie non maturano. A fine anno gli spetterà il rateo proporzionale ai soli 9 mesi effettivi.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano al mese?

    Per il minimo legale di quattro settimane, circa 2,66 giorni al mese. Il CCNL può prevedere un numero superiore.

    Le ferie maturano durante la malattia?

    Sì. Malattia, infortunio e maternità obbligatoria non interrompono la maturazione delle ferie.

    Cosa succede se sono assunto a metà anno?

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Si applica il rateo mensile sul totale annuo previsto dal CCNL.

    Il part-time ha meno ferie?

    No. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa durata delle ferie del full-time; cambia solo il valore economico delle giornate, proporzionato all’orario ridotto.

    Le ferie aumentano con l'anzianità?

    Dipende dal CCNL: molti contratti collettivi prevedono giornate aggiuntive al raggiungimento di determinate soglie di anzianità aziendale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo

    Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo

    Art. 175 c.c. [Cessazione del vincolo] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 416 Codice della Navigazione – Pegno legale sul bagaglio

    Art. 416 Codice della Navigazione – Pegno legale sul bagaglio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

  • Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione

    Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

    a) l’emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi;

    b) l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’articolo 25;

    c) l’emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

    d) l’emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

    e) l’emittente è soggetto a un piano di risanamento;

    f) l’emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;

    g) l’attività dell’emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

    L’emittente del token collegato ad attività notifica alla rispettiva autorità competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f).

    2. Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    3. Le autorità competenti limitano l’importo di un token collegato ad attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token collegato ad attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    4. Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’autorità competente dell’emittente di un token collegato ad attività le informazioni seguenti:

    a) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente creditizio di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59 del presente regolamento, come istituto di pagamento o come istituto di moneta elettronica;

    b) i membri dell’organo di amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

    5. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 34. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’emittente del token collegato ad attività applica la procedura di cui all’articolo 47.

    6. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’emittente di un token collegato ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109.

  • Art. 16 D.Lgs. 472/1997 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

    Art. 16 D.Lgs. 472/1997 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

    2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni.

    3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.

    4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18.

    6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3.

    7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22.

  • Art. 69 DPR 495/1992 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

    Art. 69 DPR 495/1992 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso. 2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.

  • Art. 1269 Codice della Navigazione – Magistrato alle acque

    Art. 1269 Codice della Navigazione – Magistrato alle acque

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 (1) e dalle altre leggi relative. (1) Ai sensi dell’art. 31, secondo comma, l. 5 marzo 1963, n. 366 le norme della legge stessa sostituiscono quelle del r.d.l. 18 giugno 1936, n. 1853, nelle citazioni che figurano nel presente articolo e nell’art. 515 regol. cod. nav.

  • Art. 16 DPR 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)

    Art. 16 DPR 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920, art. 3]

  • Art. 3 D.Lgs. 502/1992 – Organizzazione delle unità sanitarie locali

    Art. 3 D.Lgs. 502/1992 – Organizzazione delle unità sanitarie locali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 1-quater. Sono organi dell’azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l’atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 per le attività ivi indicate. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    3. L’unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L’unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell’ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l’altro: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

    6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo interno di cui all’ art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L’autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    7. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. (Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l’ufficio di direzione.

    8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39.

    10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590.

    11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’ articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’ articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

    12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell’unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati – con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell’unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero – nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico- sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

    13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell’intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del collegio ordinario. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.