Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 477 Codice della Navigazione – Contribuzione del nolo

    Art. 477 Codice della Navigazione – Contribuzione del nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

  • Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore

    Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore

    Art. 165 c.c. – Capacità del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Capacità del minore.

    Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.

  • Art. 421 Codice della Navigazione – Obblighi del vettore all’inizio del viaggio

    Art. 421 Codice della Navigazione – Obblighi del vettore all’inizio del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

  • Art. 458 Codice della Navigazione – Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla consegna e all’imbarco delle merci

    Art. 458 Codice della Navigazione – Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla consegna e all’imbarco delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco. Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.

  • Art. 32 Codice del Processo Amministrativo – Pluralità delle domande e conversione delle azioni

    Art. 32 Codice del Processo Amministrativo – Pluralità delle domande e conversione delle azioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. E’ sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.

    2. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

    Titolo IV – Pronunce giurisdizionali

  • Comma 51 LB 2026: PEX e dividendi, soglia 5% o 500.000 euro

    Comma 51 LB 2026: PEX e dividendi, soglia 5% o 500.000 euro

    Comma 51 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, soppresso dal 28 marzo 2026 dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Norma di brevissima vita: ha prodotto effetti solo per i bilanci con esercizio chiuso entro il 27 marzo 2026 e per le plusvalenze realizzate in quella finestra temporale.

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    51. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Art. 89 DPR 602/1973 – Esenzione dell’azione revocatoria

    Art. 89 DPR 602/1973 – Esenzione dell’azione revocatoria

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  • Art. 81 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno maternità lavori atipici

    Art. 81 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno maternità lavori atipici

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 fanno carico alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  • Art. 34 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale imposte persone fisiche

    Art. 34 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale imposte persone fisiche

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.

    La responsabilita’ solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.

  • Art. 78 DPR 602/1973 – Avvisi di vendita immobili pignorati

    Art. 78 DPR 602/1973 – Avvisi di vendita immobili pignorati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalita’ del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto; e) l’importo complessivo del credito per cui si procede; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione.

    2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita e’ notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo’ procedersi alla vendita.

  • Art. 22 Reg. (UE) 2022/2065 – Segnalatori attendibili

    Art. 22 Reg. (UE) 2022/2065 – Segnalatori attendibili

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

    2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

    a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

    b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

    c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

    3. I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

    a) all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

    b) al tipo di presunto contenuto illegale notificato;

    c) alle azioni adottate dal prestatore.

    Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza. I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

    4. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

    5. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

    6. Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

    7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

    8. La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

  • Art. 36 DPR 602/1973 – Responsabilità amministratori, liquidatori e soci

    Art. 36 DPR 602/1973 – Responsabilità amministratori, liquidatori e soci

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

    La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

    I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile.

    Le responsabilita’ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

    La responsabilita’ di cui ai commi precedenti e’ accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.