Autore: Andrea Marton

  • Art. 31 Reg. (UE) 2023/1114 – Procedure di trattamento dei reclami

    Art. 31 Reg. (UE) 2023/1114 – Procedure di trattamento dei reclami

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori di token collegati ad attività e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori di token collegati ad attività, e pubblicano descrizioni di tali procedure. Se i token collegati ad attività sono distribuiti, in tutto o in parte, da soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), gli emittenti dei token collegati ad attività istituiscono procedure anche per facilitare il trattamento di tali reclami tra i possessori dei token collegati ad attività e tali soggetti terzi.

    2. I possessori di token collegati ad attività possono presentare reclami a titolo gratuito agli emittenti dei loro token collegati ad attività o, se del caso, ai soggetti terzi di cui al paragrafo 1.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi di cui al paragrafo 1 elaborano e mettono a disposizione dei possessori di token collegati ad attività un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l’esito di tale esame ai possessori dei loro token entro un termine ragionevole.

    5. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 160 TUIR: Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione

    Art. 160 TUIR: Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione

    Art. 160 TUIR – Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 10

    “1. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne’ in qualita’ di controllanti, ne’ in qualita’ di controllati. 2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa’ il cui reddito e’ determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 156 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall’articolo 110, comma 7. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 156.”

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  • Art. 5 D.Lgs. 174/2016 – Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

    Art. 5 D.Lgs. 174/2016 – Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.

    2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

  • Art. 414 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole

    Art. 414 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

  • Art. 5 D.Lgs. 171/2005

    Art. 5 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore

    Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore

    Art. 174 c.c. [Sostituzione del coniuge amministratore]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 72 DPR 495/1992 – Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

    Art. 72 DPR 495/1992 – Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario

    1994. 3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. (19) 52

    4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1 aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.

  • Art. 17 Reg. (UE) 2024/1689 – Sistema di gestione della qualità

    Art. 17 Reg. (UE) 2024/1689 – Sistema di gestione della qualità

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio istituiscono un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento. Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno gli aspetti seguenti:

    a) una strategia per la conformità normativa, compresa la conformità alle procedure di valutazione della conformità e alle procedure per la gestione delle modifiche dei sistemi di IA ad alto rischio;

    b) le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del sistema di IA ad alto rischio;

    c) le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di IA ad alto rischio;

    d) le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del sistema di IA ad alto rischio e la frequenza con cui devono essere effettuate;

    e) le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente, o non includano tutti i requisiti pertinenti di cui alla sezione 2, i mezzi da usare per garantire che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme a tali requisiti;

    f) i sistemi e le procedure per la gestione dei dati, compresa l'acquisizione, la raccolta, l'analisi, l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione, l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione riguardante i dati effettuata prima e ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio;

    g) il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9;

    h) la predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 72;

    i) le procedure relative alla segnalazione di un incidente grave a norma dell'articolo 73;

    j) la gestione della comunicazione con le autorità nazionali competenti, altre autorità pertinenti, comprese quelle che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, gli organismi notificati, altri operatori, clienti o altre parti interessate;

    k) i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;

    l) la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;

    m) un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel presente paragrafo.

    2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.

    3. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio soggetti agli obblighi relativi ai sistemi di gestione della qualità o a una funzione equivalente a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione possono includere gli aspetti elencati al paragrafo 1 nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità stabiliti a norma di tale diritto.

    4. Per i fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità, ad eccezione del paragrafo 1, lettere g), h) e i), del presente articolo, si considera soddisfatto se sono soddisfatte le regole sui dispositivi o i processi di governance interna a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari. A tal fine, si tiene conto delle norme armonizzate di cui all'articolo 40.

  • Art. 24 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del diritto all’indennità

    Art. 24 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del diritto all’indennità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi previsti dall’articolo 17, per l’intero periodo di interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’ispettorato del lavoro.

    2. Nei casi di cui all’articolo 19, l’indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto.

  • Art. 12 T.U. Espropriazione – Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

    Art. 12 T.U. Espropriazione – Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

    a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

    2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

    3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

  • Art. 18 DPR 445/2000 – L-R

    Art. 18 DPR 445/2000 – L-R

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

    2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)

    3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

  • Art. 21 Codice del Processo Amministrativo – Commissario ad acta

    Art. 21 Codice del Processo Amministrativo – Commissario ad acta

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.

    Titolo II – Parti e difensori