In sintesi
- Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice amministrativo nominato per sostituirsi all'amministrazione inadempiente nell'adozione di un atto o nell'esecuzione di un provvedimento.
- La nomina presuppone che il giudice debba esercitare la propria giurisdizione in sostituzione dell'amministrazione, tipicamente in sede di giudizio di ottemperanza.
- Si applica al commissario ad acta l'art. 20, comma 2, c.p.a.: può dunque essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all'art. 51 c.p.c.
- La figura si colloca nel Titolo I della Parte II del c.p.a., accanto alle altre figure di ausiliari del giudice (verificatore, CTU).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 Codice del Processo Amministrativo — Commissario ad acta
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.
Titolo II – Parti e difensori
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 21 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina il commissario ad acta quale ausiliario del giudice amministrativo, collocandosi nel Titolo I della Parte II del codice, dedicato al giudice e ai suoi ausiliari. La brevità della disposizione non deve trarre in inganno: la figura del commissario ad acta è uno degli strumenti più incisivi del sistema di giustizia amministrativa, perché consente al giudice di superare l'inerzia o l'inadempimento dell'amministrazione senza abdicare alla tutela dei diritti e degli interessi del ricorrente vittorioso.
La norma si raccorda strettamente con il Titolo I del Libro IV del codice, dedicato al giudizio di ottemperanza (artt. 112 ss. c.p.a.), che rappresenta la sede principale di utilizzo della figura. Tuttavia, il tenore letterale dell'art. 21 — «nell'ambito della propria giurisdizione» — lascia aperta la possibilità di nomina anche in altri contesti in cui il giudice debba sostituirsi all'amministrazione, come nell'ambito della giurisdizione esclusiva o in esecuzione di sentenze di condanna a un facere.
Il commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112-115 c.p.a., è il rimedio con cui il ricorrente vittorioso chiede al giudice di assicurare l'esecuzione del giudicato. Quando l'amministrazione non ottempera spontaneamente alla sentenza, il giudice può, tra le varie misure previste dall'art. 114 c.p.a., nominare un commissario ad acta che si sostituisca all'organo inadempiente nell'adozione del provvedimento o nel compimento dell'attività imposta dalla decisione giudiziale.
Il commissario ad acta agisce come organo straordinario dell'amministrazione, non come organo del giudice nel senso tecnico del termine: i provvedimenti da lui adottati sono atti amministrativi, soggetti all'ordinario regime di impugnazione e non semplici misure esecutive del giudicato. Questa qualificazione ha importanti conseguenze sul piano processuale: un'eventuale illegittimità dell'atto commissariale va dedotta con un ordinario ricorso al TAR, non con un incidente nell'ambito del giudizio di ottemperanza già pendente (salvo che l'atto si ponga in contrasto diretto con il giudicato, nel qual caso trova applicazione l'art. 114, comma 6, c.p.a.).
La nomina del commissario ad acta può essere immediata — disposta già nella sentenza di ottemperanza — oppure successiva, quando l'amministrazione, inizialmente ottemperante, si dimostri poi inadempiente. In entrambi i casi, il commissario riceve dal giudice un mandato preciso, definito nei termini temporali e nell'oggetto, che non può essere superato senza autorizzazione del giudice medesimo.
Requisiti soggettivi e scelta del commissario
L'art. 21 non indica requisiti soggettivi specifici per il commissario ad acta, affidando la scelta alla discrezionalità del giudice. Nella prassi, i commissari vengono individuati tra prefetti, dirigenti statali o regionali in quiescenza, magistrati amministrativi in servizio o a riposo, ovvero tra soggetti dotati di specifica competenza tecnico-amministrativa nel settore oggetto del giudicato. La coerenza tra le competenze del commissario e la materia da trattare è essenziale per assicurare l'efficacia del suo intervento.
Il silenzio del codice sui criteri di scelta non equivale a libertà assoluta: il giudice deve individuare soggetti che garantiscano imparzialità e capacità operative. Il rinvio all'art. 20, comma 2, c.p.a. — e quindi all'art. 51 c.p.c. — assicura che le parti possano tutelare la propria posizione ricusando il commissario qualora sussistano le condizioni di incompatibilità ivi previste. La ricusazione è decisa, come nel caso del verificatore e del CTU, dal giudice che ha provveduto alla nomina.
Poteri del commissario e rapporto con l'amministrazione
Il commissario ad acta subentra all'organo amministrativo inadempiente e ne esercita le relative competenze per il tempo necessario a dare attuazione al giudicato. In questa veste, può emanare tutti gli atti necessari, richiedere la collaborazione degli uffici amministrativi, accedere ai documenti e acquisire ogni informazione utile. L'amministrazione è tenuta a fornire la massima collaborazione, pena la configurabilità di comportamenti ostruzionistici rilevanti ai fini della responsabilità erariale o disciplinare dei funzionari coinvolti.
I poteri del commissario sono, tuttavia, strettamente funzionali all'adempimento del giudicato: non può compiere attività ultra vires rispetto al mandato ricevuto, né sostituirsi all'amministrazione per questioni che esulino dall'oggetto della decisione. Se le circostanze di fatto sono mutate rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza — ad esempio per l'entrata in vigore di una nuova normativa — il commissario deve riferirne al giudice, che valuterà se e come adeguare il mandato.
Profili pratici e casistica
Sul piano pratico, la nomina del commissario ad acta è preceduta da un'istanza di ottemperanza da parte del ricorrente, con la quale si documenta l'inadempimento dell'amministrazione. Il giudice, prima di nominare il commissario, può assegnare all'amministrazione un ulteriore termine per adempiere spontaneamente: solo in caso di ulteriore inerzia si procede alla nomina. I costi del commissario sono a carico dell'amministrazione inadempiente, come prevede l'art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a., costituendo un'ulteriore pressione all'adempimento spontaneo. La figura opera in modo particolarmente significativo in settori come l'edilizia, l'ambiente, le procedure concorsuali e l'erogazione di contributi pubblici, dove l'inerzia amministrativa produce danni gravi e spesso irreparabili agli interessi dei privati.
Casi pratici
Caso 1: Nomina del commissario ad acta per inadempimento in materia edilizia
Tizio ottiene dal TAR l'annullamento del diniego di permesso di costruire e la condanna del Comune a riesaminare la pratica entro sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, Tizio propone ricorso in ottemperanza: il giudice nomina un prefetto in quiescenza come commissario ad acta con l'incarico di adottare il provvedimento dovuto entro quaranta giorni, ponendo le spese a carico dell'ente.
Caso 2: Ricusazione del commissario ad acta per conflitto d'interessi
In un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di una sentenza in materia di procedure concorsuali regionali, il giudice nomina come commissario ad acta un dirigente regionale in quiescenza che era stato membro della commissione esaminatrice contestata nel ricorso originario. Caio, ricorrente, propone tempestiva ricusazione ai sensi dell'art. 21, c. 2, c.p.a. in relazione all'art. 51 c.p.c.: il TAR accoglie l'istanza e nomina un diverso soggetto privo di legami con il procedimento.
Caso 3: Atti del commissario impugnati davanti al TAR
Sempronio, commissario ad acta nominato per dare attuazione a una sentenza in materia di autorizzazione ambientale, adotta un provvedimento che il Comune ritiene illegittimo per eccesso di mandato rispetto al giudicato. Il Comune propone ricorso ordinario al TAR avverso l'atto commissariale, chiedendone l'annullamento: il giudice, esaminata la questione, verifica se l'atto rientra nell'ambito del mandato conferito o se si pone in conflitto con il perimetro del giudicato.
Domande frequenti
Quando viene nominato il commissario ad acta?
Viene nominato quando l'amministrazione non adempie spontaneamente a una sentenza passata in giudicato. Il giudice di ottemperanza lo nomina, di regola, dopo aver assegnato un ulteriore termine all'amministrazione inadempiente.
Chi può essere nominato commissario ad acta?
Il codice non fissa requisiti tassativi. Nella prassi si scelgono prefetti, dirigenti pubblici in quiescenza o magistrati amministrativi, purché dotati delle competenze necessarie rispetto alla materia oggetto del giudicato.
I provvedimenti del commissario ad acta possono essere impugnati?
Sì. Gli atti del commissario sono atti amministrativi soggetti all'ordinario ricorso al TAR. Se l'atto si pone in contrasto diretto con il giudicato, è possibile far valere la questione anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza già pendente.
Chi paga i costi del commissario ad acta?
Le spese del commissario sono a carico dell'amministrazione inadempiente, come prevede l'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., con funzione anche deterrente rispetto all'inadempimento.
Il commissario ad acta può essere ricusato?
Sì, per effetto del rinvio dell'art. 21 all'art. 20, comma 2, c.p.a. Le parti possono ricusarlo per i motivi di cui all'art. 51 c.p.c. La ricusazione è decisa dal giudice che lo ha nominato.
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