Indice
- L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione (es. annullamento) oppure, nei soli casi di giurisdizione esclusiva o di silenzio-inadempimento, anche in via del tutto autonoma.
- Il giudice può condannare l'amministrazione al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dall'omissione di un'attività obbligatoria.
- La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni, decorrenti dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
- Il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti e può escludere il risarcimento dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento dei rimedi processuali disponibili.
- In caso di silenzio-inadempimento, il termine di centoventi giorni non decorre finché perdura l'inadempimento, ma inizia comunque a scorrere dopo un anno dalla scadenza del termine di provvedere.
- Il risarcimento in forma specifica è ammesso ai sensi dell'art. 2058 cod. civ. ove ne ricorrano i presupposti, ma rimane più rara rispetto alla tutela per equivalente monetario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30 Codice del Processo Amministrativo — Azione di condanna
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.
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Commento
Ratio e collocazione nel sistema delle azioni
L'art. 30 del Codice del processo amministrativo regola l'azione di condanna, che rappresenta uno degli elementi più innovativi introdotti dalla codificazione del 2010. Prima del codice, il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi aveva vissuto una lunga storia evolutiva: per decenni la giurisprudenza aveva negato la risarcibilità di tale posizione soggettiva, fino alla svolta impressa dalla legislazione di fine anni novanta e dalla successiva consolidazione giurisprudenziale. La L. 205/2000 aveva già concentrato nel giudice amministrativo la cognizione sulle controversie risarcitorie connesse alla giurisdizione amministrativa; il codice del 2010 ha organizzato questa materia in modo sistematico, assegnando all'azione di condanna un autonomo statuto normativo.
La collocazione dell'art. 30 all'interno del Titolo III, Capo I (Le azioni), e il suo rapporto con l'art. 29 (azione di annullamento) e con l'art. 31 (ricorso avverso il silenzio) delineano un sistema di azioni tipiche ma non tassative, in cui il ricorrente può costruire la propria domanda combinando rimedi diversi in funzione del risultato satisfattivo voluto. L'art. 32 c.p.a. consente espressamente il cumulo delle domande, e l'art. 34 disciplina il contenuto della sentenza di condanna, consentendo al giudice di pronunciarsi in forma specifica, per equivalente o fissando criteri per la liquidazione.
Presupposti e tipologie dell'azione di condanna
Il secondo comma dell'art. 30 individua tre tipologie di condanna azionabili davanti al giudice amministrativo.
La prima e più frequente è la condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa: si tratta del caso in cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento illegittimo — annullato o annullabile — causando un danno al privato. Il requisito dell'«ingiustizia» del danno richiama l'art. 2043 cod. civ. e presuppone che il pregiudizio sia conseguenza di un comportamento non iure. Nell'ambito del giudizio di legittimità, la valutazione del danno ingiusto si intreccia strettamente con la dichiarazione di illegittimità del provvedimento: l'annullamento è solitamente il presupposto logico-giuridico del risarcimento, anche se l'art. 30 ammette — come si vedrà — anche l'azione risarcitoria in via autonoma.
La seconda tipologia riguarda il danno da mancato esercizio dell'attività obbligatoria: l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere e non lo ha fatto, causando un pregiudizio. Questo caso si collega direttamente all'azione contro il silenzio-inadempimento (art. 31 c.p.a.) e al danno da ritardo (art. 30, comma 4).
La terza tipologia, riservata alla giurisdizione esclusiva, è il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi: nelle materie di cui all'art. 133 c.p.a. il giudice amministrativo conosce anche di posizioni soggettive di natura privatistica, con cognizione a tutto tondo analoga a quella del giudice civile.
L'art. 30, comma 2, prevede infine il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., esperibile quando è possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore ripristinare la situazione materiale lesa (es. reintegrazione in un posto di lavoro annullato, ripristino di un bene demaniale, ecc.). Nella pratica del processo amministrativo il risarcimento in forma specifica rimane meno comune rispetto alla tutela per equivalente monetario, sia per ragioni di opportunità sia per la difficoltà di esecuzione.
Il termine di centoventi giorni e la sua decorrenza
Il terzo comma dell'art. 30 fissa per la domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi il termine di decadenza di centoventi giorni. Si tratta di un termine di decadenza sostanziale — non processuale — il che comporta che la sua scadenza estingue direttamente il diritto al risarcimento, non solo l'azione: a differenza della prescrizione, non può essere interrotto o sospeso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Il dies a quo segue un criterio alternativo: il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato (rilevante soprattutto per i comportamenti illeciti, le omissioni, i danni da ritardo) oppure dal giorno della conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da quest'ultimo. Quest'ultima alternativa connette la decorrenza del termine risarcitorio alla stessa data in cui potrebbe iniziare a decorrere il termine per l'impugnazione di annullamento, anche se i due termini hanno durata differente (sessanta giorni per l'annullamento, centoventi per il risarcimento).
Nella determinazione del risarcimento il giudice è chiamato a una valutazione complessiva del comportamento delle parti: in applicazione del principio di autoresponsabilità processuale, il giudice esclude il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. Questo significa che chi subisce un provvedimento illegittimo e non lo impugna tempestivamente, lasciando consolidare il danno quando avrebbe potuto evitarlo ricorrendo al TAR, potrebbe vedersi ridurre o escludere il risarcimento. Si tratta di un'applicazione del principio di concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 cod. civ.) calibrata sulla specificità del processo amministrativo.
Il danno da ritardo e il regime del termine nel silenzio-inadempimento
Il quarto comma dell'art. 30 disciplina il danno da ritardo: quando il danno deriva dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art. 2 L. 241/1990), il termine centoventi giorni non decorre finché perdura l'inadempimento. Questa previsione tutela il privato che attende la risposta dell'amministrazione senza che il danno si cristallizzi in un unico momento: il dies a quo rimane mobile finché il silenzio persiste.
Tuttavia il legislatore ha introdotto un limite: il termine inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine di legge per provvedere. Se l'amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro trenta giorni (art. 2 L. 241/1990) e non lo fa, il termine risarcitorio inizia a decorrere al massimo un anno dopo quella scadenza. Ciò bilanciamento tra tutela del privato e certezza dei rapporti giuridici.
Il quinto comma prevede una regola speciale per il caso in cui sia già pendente il giudizio di annullamento: la domanda risarcitoria può essere introdotta «nel corso del giudizio» di annullamento, senza necessità di un ricorso autonomo, oppure entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Questa finestra temporale posticipata consente al ricorrente di calibrare la domanda risarcitoria alla luce dell'esito del giudizio principale, senza dover necessariamente anticipare quantificazione e prova del danno prima che il quadro di illegittimità sia definitivamente accertato.
Profili pratici: la prova del danno e il principio di auto-responsabilità
Nella pratica del contenzioso amministrativo l'azione di condanna pone alcune questioni ricorrenti che il difensore deve saper gestire. La prova del danno risarcibile è onere del ricorrente: non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto, ma occorre dimostrare l'esistenza, l'entità e il nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il pregiudizio subito. Il giudice può avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione, ma l'an del danno deve essere allegato e provato dalla parte.
Il principio di auto-responsabilità introdotto dal terzo comma dell'art. 30 ha una portata pratica molto rilevante: il giudice che accolga la domanda risarcitoria deve verificare se il danno era evitabile impugnando tempestivamente il provvedimento (es. chiedendo la sospensione cautelare) o adottando altri rimedi. Se il ricorrente ha rinunciato a tutelarsi e ha lasciato che il pregiudizio si aggravasse, il risarcimento può essere ridotto proporzionalmente. Questa regola incentiva un uso diligente degli strumenti processuali disponibili e limita i fenomeni di abuso del processo risarcitorio come alternativa tardiva all'impugnazione mancata.
Va infine ricordato il sesto comma, che stabilisce la competenza esclusiva del giudice amministrativo per ogni domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi o, in giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi: nessun'altra giurisdizione è competente su questi oggetti, in coerenza con il principio di concentrazione e di effettività sancito dall'art. 7, comma 7, c.p.a.
Massime giurisprudenziali
Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 3/2011
Perché è importante: Ha superato la cd. pregiudiziale amministrativa: il risarcimento è autonomo dall'annullamento, ma la mancata tempestiva impugnazione può ridurre o azzerare il danno risarcibile.
Casi pratici
Caso 1: Mancata aggiudicazione di un appalto: annullamento e risarcimento cumulati
Tizio, titolare di una società di costruzioni, partecipa a una gara pubblica indetta dalla Regione e viene illegittimamente escluso dalla commissione di gara. Propone ricorso al TAR entro trenta giorni (rito appalti, art. 120 c.p.a.), chiedendo contestualmente l'annullamento dell'esclusione e la condanna della Regione al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, quantificato nel mancato utile di impresa. Il TAR accoglie il ricorso, annulla l'esclusione e condanna la Regione al risarcimento, calcolato sulla base del margine di profitto documentato dall'offerta presentata in gara, detratta la quota di danno evitabile con l'impiego delle risorse liberate in altri lavori.
Caso 2: Danno da ritardo nel rilascio di un'autorizzazione
Caio presenta al Comune una domanda di autorizzazione commerciale. Trascorsi oltre due anni senza risposta, dopo aver già proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento, Caio agisce ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. per il risarcimento del danno da ritardo, documentando il mancato avvio dell'attività imprenditoriale e il lucro cessante maturato nel periodo di inadempimento. Il TAR, accertata la colpa dell'amministrazione nell'omissione, liquida il danno in via equitativa tenendo conto degli elementi di prova offerti, precisando che il termine centoventi giorni per questa domanda aveva iniziato a decorrere un anno dopo la scadenza del termine ordinario di provvedere.
Caso 3: Risarcimento autonomo senza previa impugnazione dell'atto
Sempronio subisce un provvedimento di vincolo paesaggistico che limita radicalmente le possibilità di edificazione sul suo fondo. Non impugna il provvedimento entro i sessanta giorni, ma dopo alcuni mesi agisce in via autonoma davanti al TAR chiedendo soltanto il risarcimento del danno. Il TAR, in materia di giurisdizione esclusiva (urbanistica e paesaggio, art. 133 c.p.a.), esamina l'azione risarcitoria autonoma e, pur dichiarando inammissibile la domanda di annullamento tardiva, riconosce il risarcimento per equivalente del danno subito, applicando tuttavia una riduzione proporzionale in quanto Sempronio avrebbe potuto limitare il pregiudizio impugnando tempestivamente e chiedendo la sospensione cautelare del vincolo.
Domande frequenti
Entro quanto tempo devo chiedere il risarcimento del danno al TAR?
Il termine di decadenza è di centoventi giorni, decorrenti dal giorno in cui il fatto lesivo si è verificato oppure dalla conoscenza del provvedimento dannoso. È un termine di decadenza sostanziale: scaduto, il diritto si estingue definitivamente.
Posso chiedere il risarcimento senza prima impugnare il provvedimento illegittimo?
Sì, in via generale l'azione risarcitoria è autonoma, ma il giudice valuta se il danno era evitabile con una tempestiva impugnazione e può ridurre o escludere il risarcimento per i danni che il ricorrente avrebbe potuto prevenire usando l'ordinaria diligenza processuale.
Ho già proposto ricorso per l'annullamento: posso chiedere anche i danni?
Sì. La domanda risarcitoria può essere aggiunta nel corso del giudizio di annullamento oppure presentata entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, come prevede l'art. 30, comma 5, c.p.a.
Cosa si intende per risarcimento del danno in forma specifica?
Il risarcimento in forma specifica mira a ripristinare la situazione materiale lesa anziché a compensarla con denaro (es. reintegrazione in un incarico, eliminazione di un'opera abusiva). È ammesso ai sensi dell'art. 2058 cod. civ. se possibile e non eccessivamente oneroso, ma rimane meno frequente rispetto alla tutela per equivalente.
Il danno da ritardo dell'amministrazione è risarcibile?
Sì, ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., se l'amministrazione non conclude il procedimento entro i termini di legge con dolo o colpa e il privato subisce un pregiudizio. Il termine per agire non decorre finché il ritardo persiste, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine di provvedere.
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