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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contraddittorio è integro quando l'atto introduttivo del giudizio è notificato all'amministrazione resistente e, ove presenti, ai controinteressati.
  • Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti necessarie, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio.
  • Il termine per l'integrazione è perentorio: il mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Durante la pendenza del termine per l'integrazione, il giudice può adottare provvedimenti cautelari interinali, a tutela della posizione del ricorrente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 Codice del Processo Amministrativo — Contraddittorio

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 27 inaugura il Capo I del Titolo III del Libro I del codice del processo amministrativo, dedicato al contraddittorio e all'intervento. La norma disciplina uno dei presupposti processuali fondamentali: la regolare costituzione del contraddittorio, inteso come la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la pronuncia è destinata a produrre effetti. Il principio del contraddittorio ha copertura costituzionale nell'art. 111 Cost. («ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti») e nell'art. 24 Cost. (diritto di difesa). Nel processo amministrativo esso assume una connotazione specifica, poiché le parti non sono soltanto il ricorrente e l'amministrazione, ma anche i controinteressati: soggetti che dall'atto impugnato traggono un vantaggio diretto e immediato e che, pertanto, hanno un interesse contrario all'annullamento.

La struttura del contraddittorio nel processo amministrativo

Il comma 1 individua le componenti necessarie affinché il contraddittorio sia «integralmente costituito»: notificazione dell'atto introduttivo all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati. L'identificazione dei controinteressati è uno dei passaggi più delicati nella predisposizione del ricorso: essi non coincidono con tutti i soggetti citati nell'atto amministrativo impugnato, ma sono esclusivamente coloro che da quell'atto ricevono un vantaggio individuabile e diretto, e che pertanto sarebbero pregiudicati dall'eventuale annullamento. La giurisprudenza ha consolidato questo criterio selettivo, distinguendo i controinteressati «in senso tecnico» — ai quali il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità — dagli interventori volontari, la cui mancata chiamata in giudizio non determina di per sé vizi procedurali.

Il combinato disposto dell'art. 27, comma 1, e dell'art. 41, comma 2, c.p.a. — che prescrive la notifica del ricorso alle parti nei cui confronti è proposto — definisce l'ambito soggettivo del processo. La mancata notifica a un controinteressato necessario rende il giudizio improcedibile (art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.) laddove il giudice, rilevato il vizio, ordini l'integrazione del contraddittorio e questa non avvenga nel termine assegnato.

L'ordine di integrazione e il termine perentorio

Il comma 2 regola il caso in cui il ricorso sia stato promosso solo contro alcune delle parti necessarie, senza che si sia verificata alcuna decadenza. In tale ipotesi il giudice — non limitandosi a dichiarare l'inammissibilità immediata, come invece accade quando la decadenza è già maturata — ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non evocate, fissando un termine perentorio. La perentorietà del termine è espressamente sancita dalla norma e produce l'effetto estintivo del processo in caso di inosservanza: si tratta di uno dei casi di improcedibilità previsti dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

L'ordine di integrazione viene emesso di regola con ordinanza in camera di consiglio o in udienza; il ricorrente deve procedere alla notifica dell'atto introduttivo alle parti mancanti entro il termine fissato e depositare la prova dell'avvenuta notifica. La ratio del meccanismo è evitare che i terzi siano vincolati da una sentenza adottata senza che abbiano avuto la possibilità di difendersi, in attuazione del principio nemo iudex sine audiatur altera parte.

I provvedimenti cautelari interinali nelle more dell'integrazione

Una disposizione di particolare rilievo pratico è contenuta nella seconda parte del comma 2: «nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali». Questo inciso risolve un problema concreto: se la necessità di integrare il contraddittorio posticipa la decisione cautelare definitiva, il ricorrente potrebbe subire nelle more un pregiudizio grave e irreparabile. L'art. 27 consente quindi al giudice di adottare misure cautelari provvisorie — di carattere interinale, appunto — in attesa che il contraddittorio sia completo.

I provvedimenti cautelari interinali si affiancano a quelli previsti dall'art. 56 c.p.a. per le misure cautelari monocratiche d'urgenza, e condividono con questi la funzione di tutela anticipatoria. La differenza è che le misure interinali dell'art. 27 presuppongono già l'instaurazione del contraddittorio (sia pure incompleto), mentre le misure monocratiche dell'art. 56 possono essere adottate anche ante causam o prima della scadenza del termine di difesa dei resistenti.

Profili pratici e rapporti con l'improcedibilità

Nella pratica del foro amministrativo, la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio è uno degli adempimenti preliminari che il giudice svolge d'ufficio prima dell'udienza cautelare e, a maggior ragione, prima di quella di merito. Il difensore deve identificare con cura i controinteressati già in fase di predisposizione del ricorso: errori in questa fase possono portare alla perdita del termine per ricorrere, poiché — qualora il vizio di contraddittorio emerga solo dopo la scadenza del termine decadenziale — non sarà più possibile procedere all'integrazione senza violare l'art. 41, comma 2, c.p.a. La diligenza nella notifica ai controinteressati è dunque un adempimento di primaria importanza, strettamente connesso al rispetto dei termini processuali e alla garanzia del diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti dall'atto amministrativo impugnato.

Casi pratici

Caso 1: Mancata notifica al controinteressato e ordine di integrazione

Tizio impugna dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Comune aggiudica un appalto a Caio, notificando il ricorso solo all'ente appaltante e omettendo la notifica a Caio, che è il controinteressato necessario in quanto aggiudicatario. Il TAR, in camera di consiglio, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Caio entro trenta giorni, e nelle more adotta una misura cautelare interinale sospendendo gli effetti dell'aggiudicazione.

Caso 2: Contraddittorio integro sin dall'atto introduttivo

Sempronio ricorre al TAR per l'annullamento di una concessione demaniale rilasciata dalla Regione a Caio, notificando il ricorso sia alla Regione che a Caio. Il TAR, verificato che il contraddittorio è integralmente costituito ai sensi dell'art. 27, comma 1, c.p.a., fissa direttamente l'udienza cautelare senza necessità di alcun provvedimento integrativo.

Caso 3: Inosservanza del termine di integrazione e improcedibilità

Tizio promuove ricorso contro un permesso di costruire rilasciato dal Comune a Caio, notificando l'atto introduttivo solo all'ente ma non al vicino beneficiario del titolo edilizio. Il TAR ordina l'integrazione entro quarantacinque giorni, ma Tizio non vi provvede. Il giudice dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio.

Domande frequenti

Chi sono i controinteressati nel processo amministrativo?

Sono i soggetti che dall'atto impugnato traggono un vantaggio diretto e immediato, e che pertanto sarebbero pregiudicati dall'eventuale annullamento. La loro identificazione dipende dal contenuto del provvedimento e non è automatica.

Cosa succede se dimentico di notificare il ricorso a un controinteressato?

Il giudice, se non si è verificata decadenza, ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio. Se il ricorrente non adempie, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Posso ottenere una misura cautelare anche prima che il contraddittorio sia completo?

Sì. L'art. 27, comma 2, consente al giudice di pronunciare provvedimenti cautelari interinali nelle more dell'integrazione del contraddittorio, per evitare che il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante l'attesa.

Il termine per integrare il contraddittorio è perentorio o ordinatorio?

È espressamente perentorio: la norma lo qualifica tale e la sua inosservanza produce l'estinzione del giudizio per improcedibilità.

Se il controinteressato non viene notificato prima della scadenza del termine di ricorso, cosa accade?

Se la decadenza è già maturata, il giudice non può ordinare l'integrazione e il ricorso è inammissibile nei confronti delle parti non evocate; in questo caso la pronuncia non può produrre effetti nei loro confronti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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