- Nei giudizi davanti al TAR, la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione staccata) si intende domiciliata, per ogni effetto, presso la segreteria del TAR.
- Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte che non elegge domicilio a Roma si intende domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato.
- A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico (PAT) la regola del domicilio legale presso la segreteria non si applica.
- Al PAT si applica, in quanto compatibile, l'art. 16-sexies del d.l. 179/2012, che disciplina le comunicazioni telematiche tramite indirizzo PEC.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 Codice del Processo Amministrativo — Domicilio
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.
Commento
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 25 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina il domicilio delle parti nel processo amministrativo, distinguendo tra il regime ordinario — fondato sull'elezione di domicilio fisico nel luogo sede del giudice — e il regime del processo amministrativo telematico (PAT), che ha progressivamente sostituito il primo a partire dal 2018. La norma si inserisce nel Titolo II della Parte II del codice, dedicato alle parti e ai difensori, e si coordina con l'art. 136 c.p.a., che disciplina le comunicazioni di segreteria, cui l'art. 25 rimanda per i profili relativi a tali comunicazioni.
La regola del domicilio ha una funzione essenzialmente pratico-processuale: assicura che le notifiche, le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria raggiungano le parti in modo certo e tempestivo, garantendo il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa ex art. 24 Cost. Il meccanismo del domicilio «forzoso» presso la segreteria — applicabile quando la parte non provvede all'elezione di domicilio — è una sanzione procedurale che scoraggia l'inerzia e al contempo garantisce il funzionamento del servizio di giustizia.
Il regime ordinario: elezione di domicilio e domicilio legale
Il comma 1, lettera a), prevede che nei giudizi davanti al TAR la parte debba eleggere domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione staccata competente). Questa regola era funzionale al regime delle notifiche cartacee: il difensore con studio nel comune sede del TAR poteva ricevere fisicamente le notifiche degli atti processuali e le comunicazioni di cancelleria senza ritardi.
In assenza di tale elezione di domicilio, la parte si intende domiciliata «ad ogni effetto» presso la segreteria del TAR o della sezione staccata. Il domicilio «forzoso» presso la segreteria comporta che le comunicazioni vengano depositate in segreteria senza ulteriore avviso alla parte: questa, non ricevendo comunicazione diretta, rischia di non venire a conoscenza tempestivamente delle udienze e dei provvedimenti del giudice. Il meccanismo ha una valenza sanzionatoria evidente, essendo stato ideato come incentivo all'elezione di domicilio effettiva.
La lettera b) replica la stessa logica per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, dove il domicilio deve essere eletto a Roma. L'obbligo riflette la centralizzazione del giudice d'appello della giustizia amministrativa.
Il processo amministrativo telematico e la svolta del 2018
Il comma 1-ter, introdotto in sede di riforma, ha eliminato l'applicabilità del regime del domicilio «forzoso» per i ricorsi soggetti alla disciplina del PAT a decorrere dal 1° gennaio 2018. La transizione al processo telematico ha reso superflua la domiciliazione fisica nel comune sede del giudice: le comunicazioni avvengono telematicamente all'indirizzo PEC del difensore (e, per le pubbliche amministrazioni, all'indirizzo PEC istituzionale), rendendo irrilevante la collocazione geografica dello studio legale.
Il comma 1-bis rinvia, «in quanto compatibile», all'art. 16-sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Tale norma, originariamente prevista per il processo civile telematico, stabilisce che le comunicazioni si effettuano all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici (registro INI-PEC, albo professionale degli avvocati). Il rinvio in quanto compatibile va inteso nel senso che le specificità del processo amministrativo — rito abbreviato, comunicazioni di segreteria disciplinate dall'art. 136 c.p.a., termini processuali brevi — prevalgono sulla disciplina civilistica ove divergenti.
Implicazioni pratiche del PAT
Nel regime PAT, il difensore comunica al sistema il proprio indirizzo PEC quale recapito per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria. L'invio all'indirizzo PEC costituisce comunicazione legale, con decorrenza del termine dalla data di accettazione del messaggio nel sistema di posta certificata del destinatario. Il difensore che non acceda regolarmente alla propria casella PEC rischia di perdere termini processuali senza possibilità di rimettere in termini, salvo la prova di cause non imputabili.
Il regime telematico ha eliminato il problema del domicilio «forzoso» ma ha creato nuove criticità legate alla funzionalità dei sistemi informatici: guasti del PAT o della PEC possono determinare l'impossibilità di depositare atti nei termini, con la necessità di ricorrere ai meccanismi di attestazione previsti dall'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. per i malfunzionamenti del sistema informatico. Le pubbliche amministrazioni resistenti devono dotarsi di indirizzi PEC istituzionali attivi e monitorati, pena l'impossibilità di ricevere comunicazioni processuali in modo tempestivo.
Rapporto con le comunicazioni di segreteria
L'art. 25 fa espressamente salvo «quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1». Questo inciso di rinvio è importante: significa che le regole sul domicilio dell'art. 25 disciplinano le notifiche tra le parti e le comunicazioni non coperte dall'art. 136, mentre le comunicazioni ufficiali della segreteria del giudice — in primis quelle relative all'udienza — seguono il regime dell'art. 136 c.p.a. La coerenza tra le due norme è fondamentale per assicurare che il contraddittorio sia garantito lungo tutta la trattazione del giudizio.
Casi pratici
Caso 1: Mancata elezione di domicilio e notifiche alla segreteria
Tizio impugna al TAR un provvedimento del Ministero senza eleggere domicilio nel comune sede del tribunale, né indicare un indirizzo PEC nel ricorso. Le comunicazioni di segreteria vengono depositate presso la segreteria del TAR: Tizio, non accedendovi, non viene a conoscenza dell'udienza di discussione e il ricorso viene dichiarato improcedibile per sua mancata costituzione.
Caso 2: Comunicazione via PEC nel processo telematico
Caio propone appello al Consiglio di Stato tramite il PAT. La segreteria invia via PEC l'avviso di udienza all'indirizzo del difensore indicato nel fascicolo informatico. Il difensore, non avendo controllato la casella per due giorni, riceve l'avviso solo il giorno prima dell'udienza, ma riesce comunque a depositare la memoria difensiva nel termine perentorio: il sistema registra come valida la ricezione alla data dell'accettazione PEC.
Caso 3: Malfunzionamento del PAT e rimessione in termini
Sempronio deve depositare entro mezzanotte i documenti a sostegno del proprio ricorso cautelare al TAR. Il portale del PAT risulta irraggiungibile per quattro ore a causa di un guasto informatico certificato dal gestore del sistema. Sempronio produce l'attestazione di malfunzionamento e chiede la rimessione in termini ai sensi dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a.: il giudice, verificato il guasto, accoglie l'istanza e ammette il tardivo deposito.
Domande frequenti
Devo eleggere domicilio nel comune sede del TAR per fare ricorso?
Nel processo amministrativo telematico (PAT), vigente dal 1° gennaio 2018, non è più necessario. Le comunicazioni avvengono via PEC. Il vecchio obbligo di domicilio fisico nel comune sede del TAR rimane solo per i rari procedimenti non soggetti al PAT.
Cosa succede se non indico un indirizzo PEC nel ricorso telematico?
Le comunicazioni di segreteria non potranno raggiungerti direttamente. Rischi di non ricevere l'avviso di udienza e di perdere termini processuali, con conseguenze gravi sulla difesa dei tuoi interessi.
Le comunicazioni di segreteria via PEC hanno valore legale?
Sì. Per effetto del rinvio all'art. 16-sexies del d.l. 179/2012, le comunicazioni all'indirizzo PEC hanno piena efficacia legale. I termini processuali decorrono dalla data di accettazione del messaggio da parte del sistema PEC del destinatario.
Se il portale PAT è in blocco e non riesco a depositare in tempo, perdo i termini?
No, se documenti il malfunzionamento. L'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. prevede la possibilità di rimessione in termini in caso di guasti al sistema informatico certificati dal gestore, purché l'istanza sia proposta tempestivamente.
Per il Consiglio di Stato serve ancora un domicilio a Roma?
Nel PAT no. Il regime del domicilio forzoso a Roma per i giudizi davanti al Consiglio di Stato non si applica ai ricorsi soggetti al processo telematico dal 1° gennaio 2018 (art. 25, comma 1-ter, c.p.a.).
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