Autore: Andrea Marton

  • Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

    2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo.

    3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

  • Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

    Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 64 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

    Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

  • Orario Sanita: 36h, turni H24, riposo legale

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    L’orario nel SSN e’ di 36 ore settimanali, ma con turni a ciclo continuo per molti reparti H24 (ospedali, PS, terapia intensiva). Riposo legale obbligatorio di 11 ore consecutive tra turni. Riposo settimanale 24h. Servizi ambulatoriali e amministrativi seguono la settimana corta standard. Turni 12h con riposo lungo sono possibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Orario e turni Sanita
    Servizio Articolazione Riposo legale
    Reparti H24 (degenza, PS, TI) Turni 6-8h o 12h ciclo continuo 11h tra turni
    Ambulatori 5gg × 7h12′ Pausa standard
    Sala operatoria Turni 7-12h 11h tra turni
    Amministrativo 5gg × 7h12′ Standard

    Orario standard e turni ciclo continuo

    L’orario settimanale e’ di 36 ore. L’articolazione varia per servizio:

    • Reparti H24: turni 6-8h (es. mattina 7-13, pomeriggio 13-20, notte 20-7) o 12h (es. 7-19/19-7) con riposo lungo successivo
    • Ambulatori/specialistica: settimana corta 5gg × 7h12′ (8-15:30)
    • Sala operatoria: orari prolungati per equipe chirurgiche, con straordinari per imprevisti
    • Amministrativo aziendale: settimana corta 5gg × 7h12′

    Riposi obbligatori per legge

    Per legge (D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 8/2008 sanita):

    • Riposo giornaliero: 11 ore consecutive tra fine turno e inizio successivo
    • Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni (di norma domenica)
    • Pausa intra-turno: 30 minuti se turno >6h
    • Max ore: 13h consecutive max per turno (con deroghe sanitarie per emergenze)

    Violazioni di questi limiti = sanzioni Ispettorato Lavoro + risarcimento.

    Reperibilita: 18 turni mese max

    La reperibilita e’ un servizio aggiuntivo: il lavoratore resta a disposizione dell’azienda fuori dall’orario, pronto a essere chiamato.

    • Max 18 turni di reperibilita/mese
    • Retribuzione fissa: 30% retribuzione oraria ordinaria per ogni ora di reperibilita non chiamata
    • Chiamata effettiva: pagata come straordinario (+15% feriale, +30% notturno/festivo, +50% notturno-festivo)
    • Tempo intervento: max 30-60 minuti dal momento della chiamata

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera con turni 8h
    Tizia lavora reparto medicina con turni 6-13 (M), 13-20 (P), 20-6 (N). Ciclo: 2 mattine + 2 pomeriggi + 2 notti + 4 giorni liberi. Settimana media 36h + maggiorazioni notte/festivo.
    Caia – OSS con riposo 24h+11h
    Caia ha turno fino sabato sera (20). Domenica deve avere 24h di riposo settimanale (max ripresa lunedi alle 20). Inoltre 11h tra fine sabato e prossimo turno = lunedi mattina al piu presto.
    Sempronio – Infermiere reperibile
    Sempronio reperibile 12 notti/mese in equipe rianimazione. Riceve 30% di retribuzione fissa per ogni ora di reperibilita + chiamate pagate come straordinario notturno. Media €250-350/mese in piu.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un infermiere?
    36 ore settimanali, organizzate in turni a ciclo continuo nei reparti H24 (mattina, pomeriggio, notte) o in turni 12h con riposi lunghi. Negli ambulatori e’ settimana corta 5gg × 7h12′.
    Quante ore di riposo tra un turno e l'altro?
    Almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero per legge (D.Lgs. 66/2003). 24 ore consecutive di riposo settimanale. Limiti inderogabili salvo emergenze sanitarie documentate.
    Quanto si guadagna in reperibilita?
    30% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora di reperibilita non chiamata + chiamata effettiva pagata come straordinario. Max 18 turni di reperibilita al mese. In media €250-350/mese aggiuntivi.
    Cos'e' il turno spezzato?
    Un turno con interruzione di 1-3 ore: es. 7-12 + 16-19. Tipico in ambulatori specialistici o sale operatorie con cambio equipe. Le ore di pausa non sono retribuite. Non frequente nel SSN ma ammesso.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 56 DPR 495/1992 – Vigilanza

    Art. 56 DPR 495/1992 – Vigilanza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

    2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

    3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

    4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

    5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

    6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

  • Art. 51 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per malattia del figlio

    Art. 51 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per usufruire del congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione medica rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che attesti la malattia del figlio.

  • Art. 14-quater L. 354/1975 – Contenuti del regime di sorveglianza particolare

    Art. 14-quater L. 354/1975 – Contenuti del regime di sorveglianza
    particolare

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.

    2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell’articolo 18-ter

    3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

    4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l’igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall’articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

    5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell’istituto ove il detenuto o l’internato si trova, l’amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.

  • Art. 2 D.Lgs. 198/2006 – Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità

    Art. 2 D.Lgs. 198/2006 – Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità ( decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. 1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 80 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno di maternità di base

    Art. 80 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 fanno carico al bilancio dello Stato, che rimborsa i relativi oneri all’INPS.

  • Art. 30 Codice del Processo Amministrativo – Azione di condanna

    Art. 30 Codice del Processo Amministrativo – Azione di condanna

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

    2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

    6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

  • Art. 55 DPR 495/1992 – Targhette di identificazione

    Art. 55 DPR 495/1992 – Targhette di identificazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

  • Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

    Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per ogni figlio nato, adottato o affidato, è concesso un assegno di maternità di base alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità di cui al presente testo unico ovvero che beneficiano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno di cui al presente articolo.

    2. L’assegno è corrisposto dal comune di residenza della madre e poi rimborsato dall’INPS.

    3. L’assegno è concesso a condizione che la famiglia abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del lavoro.