Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 429 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio

    Art. 429 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo. Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

  • Comma 540 LB26: Bonus Valore Cultura, limite di spesa e neutrali

    Comma 540 LB26: Bonus Valore Cultura, limite di spesa e neutrali

    Comma 540 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    540. Il Bonus Valore Cultura è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  • Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro

    Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro

    Comma 208 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È previsto l’adeguamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE). Fino all’emanazione del nuovo DPCM la disciplina del comma 208 opera in via transitoria. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa cambia in concreto

    La soglia di 91.500 euro non è un tetto ISEE di accesso alle prestazioni: è l’innalzamento della franchigia sul valore dell’abitazione principale nel calcolo del patrimonio immobiliare ISEE (art. 5, comma 2, quarto periodo, DPCM 159/2013). La franchigia sale a 120.000 euro nei comuni capoluogo di città metropolitane ed è incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo; sono inoltre rafforzate le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli (0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque). L’effetto pratico è un ISEE più basso a parità di situazione, e quindi importi più alti (o l’accesso a fasce migliori) per assegno unico universale, bonus asilo nido, bonus nuovi nati, Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: le cinque prestazioni richiamate dal comma. Per tutte le altre prestazioni resta l’ISEE ordinario.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    208. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’ articolo 1, comma 1 , e all’ articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, comma 355 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 206 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l’anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l’anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 8; b) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 14,18 milioni di euro per l’anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 9; c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l’anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l’anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l’anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l’anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l’anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l’anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l’anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l’anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035; d) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementata di 5,96 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 32 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale nuovi possessori di immobili

    Art. 32 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale nuovi possessori di immobili

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta’ o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

    Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiansi procedura sui beni dei precedenti.

  • Comma 783 LB26: Piano casa Italia per giovani, anziani e genitor

    Comma 783 LB26: Piano casa Italia per giovani, anziani e genitor

    Comma 783 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione del Piano casa Italia richiede il DPCM previsto dall’art. 1, comma 402, della L. 207/2024, ora adottato anche di concerto con il MEF. Sono attesi inoltre i criteri di accesso e i bandi delle aziende casa regionali. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    783. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 402, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,»; b) dopo il comma 402 è inserito il seguente: «402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell’ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali: a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell’ articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati; b) la realizzazione e l’adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 , da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell’ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all’ articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »; c) dopo il comma 403 è inserito il seguente: «403-bis. Le iniziative finanziate nell’ambito del Piano casa Italia di cui al comma 402 sono individuate favorendo la complementarietà e l’integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell’ambito dell’obiettivo specifico “promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili” introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025 , che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio».

  • Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi

    Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi

    Commi 82-84 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l’ articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

    83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

    84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

  • Prestito ai dipendenti e anticipo dello stipendio

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il datore di lavoro può concedere ai dipendenti prestiti aziendali o anticipi sullo stipendio, di norma a condizioni più favorevoli del mercato. Non esiste un obbligo di legge generalizzato: la possibilità e le regole dipendono dal CCNL, dagli accordi aziendali o dalla prassi del datore. L’anticipo dello stipendio è diverso dall’anticipo del TFR.

    Riferimento normativo

    Art. 2099 e 2120 Codice Civile; accordi aziendali e CCNL

    Tabella riepilogativa

    Anticipo stipendio vs prestito aziendale vs anticipo TFR
    Strumento Fonte Obbligo datore Rimborso
    Anticipo stipendio CCNL / accordo aziendale / prassi Solo se previsto Trattenuta sulle mensilità successive
    Prestito aziendale Accordo individuale / regolamento aziendale No, discrezionale Rate concordate (spesso su busta paga)
    Anticipo TFR Art. 2120 c.c. Entro limiti di legge Detrazione dal TFR a fine rapporto

    L'anticipo sullo stipendio: quando spetta

    L’anticipo sullo stipendio consiste nel ricevere in anticipo una quota della retribuzione del mese corrente o futuro. Non è un diritto garantito dalla legge in modo generalizzato: spetta solo se previsto dal CCNL o da accordi aziendali. Molti contratti collettivi lo disciplinano per esigenze documentate (spese sanitarie, sfratti, calamità). Il rimborso avviene tramite trattenute sulle buste paga successive.

    Il prestito aziendale: caratteristiche

    Il prestito aziendale è un finanziamento erogato direttamente dal datore di lavoro al dipendente, spesso a tasso agevolato o a tasso zero. È disciplinato da regolamenti interni o accordi individuali. Il codice fiscale assimila il beneficio del tasso ridotto a fringe benefit: se il tasso praticato è inferiore al tasso ufficiale di riferimento INPS, la differenza è imponibile come reddito da lavoro dipendente.

    Differenze con l'anticipo del TFR

    L’anticipo del TFR (art. 2120 c.c.) e l’anticipo sullo stipendio sono strumenti diversi. Il TFR è già maturato e viene erogato anticipatamente entro il 70%; richiede almeno 8 anni di anzianità e causali specifiche. L’anticipo sullo stipendio riguarda invece retribuzione futura o corrente e non intacca il TFR. I due strumenti possono coesistere.

    Casi pratici

    Tizio – anticipo per spese mediche urgenti previsto dal CCNL

    Tizio ha bisogno di pagare un intervento non rinviabile. Il suo CCNL prevede la possibilità di richiedere un anticipo dello stipendio per spese sanitarie documentate. Il datore eroga l’importo e lo recupera nelle tre mensilità successive.

    Caia – prestito aziendale a tasso agevolato

    L’azienda di Caia ha un regolamento interno che prevede prestiti fino a 5.000 € a tasso 1%, rimorsabili in 24 rate in busta paga. Caia ne usufruisce: dovrà verificare se la differenza rispetto al tasso INPS di riferimento costituisce fringe benefit imponibile.

    Sempronio – richiesta di anticipo non prevista dal CCNL

    Il CCNL di Sempronio non disciplina l’anticipo dello stipendio e non esiste accordo aziendale in materia. Il datore può concederlo in via discrezionale, ma Sempronio non può esigerlo come diritto. In alternativa può valutare l’anticipo del TFR, se ha maturato 8 anni di anzianità.

    Domande frequenti

    Il datore è obbligato a concedere un anticipo dello stipendio?

    No, salvo diversa previsione del CCNL o di un accordo aziendale. In assenza di tali fonti, la concessione è discrezionale.

    Il prestito aziendale è tassato?

    Se il tasso praticato è inferiore al tasso di riferimento INPS, la differenza costituisce un fringe benefit imponibile come reddito da lavoro dipendente, soggetto a contribuzione e IRPEF.

    Anticipo stipendio e anticipo TFR sono la stessa cosa?

    No. L’anticipo stipendio anticipa retribuzione corrente o futura; l’anticipo TFR eroga parte del trattamento di fine rapporto già maturato (max 70%) con requisiti specifici di legge.

    Se lascio il lavoro prima di aver restituito il prestito, cosa succede?

    Il debito residuo rimane esigibile. Il contratto di prestito può prevedere la compensazione con le competenze finali (TFR, ferie non godute); occorre verificare le clausole del contratto individuale.

    L'anticipo dello stipendio influisce sul TFR?

    No. L’anticipo dello stipendio non riduce il TFR maturato, che si calcola sulla retribuzione utile indipendentemente dagli anticipi erogati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 33 Reg. (UE) 2023/1114 – Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

    Art. 33 Reg. (UE) 2023/1114 – Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Gli emittenti di token collegati ad attività notificano immediatamente alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione e forniscono all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

  • Commi 518-524 LB 2026: libri di testo, paritarie e organico scuola

    Commi 518-524 LB 2026: libri di testo, paritarie e organico scuola

    Commi 518-524 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Tre decreti attuativi: (i) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con MIM e MEF, ex comma 518 sui criteri di riparto del fondo libri; (ii) decreto MIM-MEF ex comma 519 sugli scaglioni del contributo paritarie; (iii) decreto annuale ex art. 1, c. 335, L. 234/2021 nella versione riformata dai commi 520, 522, 523 per organico autonomia e ATA. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    518. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.

    519. Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

    520. All’ articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 , il comma 64 è sostituito dal seguente: «64. L’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all’ articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 . Nell’ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’eventuale distribuzione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell’organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

    521. All’ articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la parola: «triennale» è soppressa.

    522. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,» e dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»; b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all’ articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa».

    523. All’ articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , dopo le parole: «con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell’ambito del decreto di cui all’ articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

    524. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

  • Art. 154 TUIR: Determinazione del reddito complessivo

    Art. 154 TUIR: Determinazione del reddito complessivo

    Art. 154 TUIR – Determinazione del reddito complessivo (ex art. 114) (N.d.r.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.)

    In vigore dal 01/01/2004 al 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e’ determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. Si applica la disposizione dell’articolo 146, comma 1, secondo periodo.

    2. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1, terzo periodo.

    3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita’ commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 144.

    4. Sono altresi’ deducibili:

    a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita’ dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche’ allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita’ delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio da’ immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;

    b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita’ di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita’ di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

    5. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche’ siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorita’ di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.”

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  • Art. 18 Reg. (UE) 2024/1689 – Conservazione dei documenti

    Art. 18 Reg. (UE) 2024/1689 – Conservazione dei documenti

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:

    a) la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;

    b) la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;

    c) la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;

    d) le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;

    e) la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47.

    2. Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni alle quali la documentazione di cui al paragrafo 1 resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per il periodo indicato in tale paragrafo nel caso in cui il prestatore o il rappresentante autorizzato stabilito nel suo territorio fallisca o cessi la sua attività prima della fine di tale periodo.

    3. I fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, conservano la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.

  • Art. 103 DPR 602/1973 – Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

    Art. 103 DPR 602/1973 – Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorieta’ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche’ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.