Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 7-bis D.Lgs. 42/2004 – (Espressioni di identità culturale collettiva)

    Art. 7-bis D.Lgs. 42/2004 – (Espressioni di identità culturale collettiva)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

  • Comma 706 LB26: LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione

    Comma 706 LB26: LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione

    Comma 706 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi atti attuativi del Ministero dell’istruzione e del merito, in raccordo con la Conferenza unificata, per la definizione degli standard quantitativi e qualitativi del LEP (ore, qualifiche professionali, indicatori di erogazione). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    706. Ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

  • Comma 549 LB26: abrogazione dei commi 357-bis/quinquies e 358

    Comma 549 LB26: abrogazione dei commi 357-bis/quinquies e 358

    Comma 549 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 quanto alla previsione di abrogazione; effetto abrogativo decorrente dal 1° gennaio 2027.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis , 357-ter , 357-quater , 357-quinquies e 358 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono abrogati.

  • Comma 548 LB26: convenzione MiC-GdF su accesso ai dati del Bonus

    Comma 548 LB26: convenzione MiC-GdF su accesso ai dati del Bonus

    Comma 548 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Convenzione MiC-GdF da stipulare: definirà perimetro dei dati accessibili, modalità tecniche, profili di accesso, tempi di conservazione, conformità GDPR. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    548. Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un’apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 .

  • Comma 422 LB26: estensione Fondo lotta tossicodipendenze a formazione

    Comma 422 LB26: estensione Fondo lotta tossicodipendenze a formazione

    Comma 422 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari atti attuativi del Dipartimento per le politiche antidroga e delle altre amministrazioni competenti per definire criteri di selezione dei progetti e modalità di erogazione del fondo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    422. All’ articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».

  • Art. 37 Imp. Reg. – atti dell’autorità giudiziaria

    Art. 37 Imp. Reg. – atti dell’autorità giudiziaria

    Art. 37 Imp. Reg. – Atti dell’autorità giudiziaria

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

    2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

  • Comma 421 LB26: epilessia farmacoresistente, sostegno elevato o molto elevato (L. 104/1992)

    Comma 421 LB26: epilessia farmacoresistente, sostegno elevato o molto elevato (L. 104/1992)

    Comma 421 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attuazione subordinata al completamento del quadro regolatorio del D.Lgs. 62/2024 (riforma disabilità) e alle istruzioni operative INPS per l’accertamento multidimensionale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l’ambiente e di capacità d’agire, su richiesta dell’interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall’ articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 .

  • CCNL Logistica: TFR di autisti, magazzinieri e impiegati

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il TFR dei lavoratori della logistica si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Il lavoratore sceglie se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare; per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, con rinuncia entro 60 giorni. Il fondo di settore è Priamo, dove nel 2017 è confluito Previlog.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    TFR nel CCNL Logistica
    Voce Regola
    Quota annua Retribuzione annua utile ÷ 13,5, meno lo 0,50% versato all’INPS (art. 2120 c.c.)
    Esempio 26.000 euro ÷ 13,5 = 1.925,93 euro, meno 130 euro = 1.795,93 euro
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT
    Anticipo Fino al 70% del TFR maturato, dopo 8 anni, una sola volta
    Fondo pensione del contratto Priamo (ex Previlog): 1% azienda + 1% lavoratore + TFR
    Nessuna scelta entro 6 mesi Il TFR va a Priamo (conferimento tacito)

    Calcolo del TFR

    Ogni anno si accantona la retribuzione annua utile divisa per 13,5 (circa il 7,41%). Da questa quota si toglie lo 0,50% della retribuzione che l’azienda versa all’INPS: in pratica resta circa il 6,91%. L’art. 37 del CCNL elenca tassativamente le voci della retribuzione annua utile: minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità, aumenti di merito o superminimi, premi di operosità degli accordi integrativi, erogazioni di secondo livello (salvo esclusione dagli accordi), eventuale indennità di mensa, tredicesima e quattordicesima, parte retributiva della trasferta, indennità di lavoro notturno, indennità di funzione dei quadri ed EDR dell’accordo del 18 maggio 2021. Restano fuori i rimborsi spese e le indennità non retributive. Per le frazioni di anno valgono i dodicesimi della legge 297/1982.

    Esempio: retribuzione annua utile di 26.000 euro → 1.925,93 euro, meno lo 0,50% (130 euro) = 1.795,93 euro accantonati nell’anno.

    Il TFR già accantonato si rivaluta ogni 31 dicembre dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dei prezzi ISTAT.

    Priamo: la previdenza complementare

    Il vecchio fondo di settore Previlog è confluito dal 1° ottobre 2017 in Priamo, che oggi è il fondo pensione di riferimento del contratto (art. 50 del Testo Unico). Per chi aderisce:

    • 1% della retribuzione mensile a carico dell’azienda
    • 1% a carico del lavoratore, che può versare di più
    • la quota di TFR: l’1% della retribuzione utile per chi lavorava già prima del 29 aprile 1993, la quota prevista dalla legge per gli assunti successivi

    Esempio: con 26.000 euro annui l’adesione vale 260 euro dell’azienda e 260 del lavoratore, più il TFR. Nelle aziende delle centrali cooperative il fondo è Previdenza Cooperativa, non Priamo.

    La scelta. L’adesione a Priamo è volontaria (art. 50). Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 il TFR è conferito automaticamente al fondo, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005); negli altri casi, se il lavoratore non sceglie entro 6 mesi dall’assunzione, opera il conferimento tacito, qualunque sia la dimensione dell’azienda. In questo caso il contributo dell’1% dell’azienda non scatta finché il lavoratore non versa anche il proprio. Chi sceglie di lasciare il TFR in azienda può cambiare idea in seguito; chi lo destina al fondo non può riportarlo in azienda. Nelle aziende con almeno 50 dipendenti il TFR lasciato in azienda viene girato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.

    Anticipi del TFR

    Dopo 8 anni nella stessa azienda il lavoratore può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato per:

    • spese sanitarie straordinarie
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli
    • congedi parentali e formativi

    L’azienda deve accogliere ogni anno le domande entro il 10% degli aventi diritto e comunque il 4% del totale dei dipendenti. Il contratto collettivo o un accordo individuale possono prevedere condizioni migliori.

    Liquidazione finale

    Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, l’azienda paga il TFR accantonato con le rivalutazioni, meno gli anticipi già ricevuti. Il CCNL (art. 43) dispone che le competenze di fine rapporto siano pagate entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione, anche se l’importo è contestato (secondo il computo dell’azienda); sulle somme pagate in ritardo decorrono interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. Se l’azienda è insolvente interviene il Fondo di garanzia INPS.

    La posizione in Priamo segue invece il D.Lgs. 252/2005. Chi cambia lavoro può:

    • lasciarla nel fondo fino alla pensione
    • trasferirla a un altro fondo pensione
    • riscattare il 50% se resta senza lavoro da 12 a 48 mesi o in caso di cassa integrazione o mobilità
    • riscattare tutto in caso di invalidità permanente che riduca la capacità di lavoro di oltre un terzo, o di inoccupazione oltre 48 mesi

    Casi pratici

    Tizio – TFR lasciato in azienda
    Tizio, autista con 26.000 euro di retribuzione annua utile, ha scelto di lasciare il TFR in azienda. Ogni anno accantona circa 1.796 euro, a cui si somma la rivalutazione al 31 dicembre (1,5% più il 75% dell’inflazione). Se l’azienda ha 50 dipendenti o più, il suo TFR è girato al Fondo di Tesoreria INPS, ma resta l’azienda a pagarglielo alla fine.
    Caia – Magazziniera iscritta a Priamo
    Caia, magazziniera con 22.000 euro di retribuzione annua utile, aderisce a Priamo. Versa l’1% (220 euro l’anno), l’azienda aggiunge 220 euro e al fondo va anche il TFR, circa 1.520 euro l’anno al netto dello 0,50%. Totale: circa 1.960 euro l’anno, più i rendimenti del comparto scelto.
    Sempronio – Anticipo per la prima casa
    Sempronio lavora nella stessa azienda da 9 anni e ha 13.500 euro di TFR maturato. Per comprare la prima casa può chiedere fino al 70%, cioè 9.450 euro, presentando il compromesso o l’atto. La richiesta si può fare una sola volta nel rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un autista?
    Retribuzione annua utile divisa per 13,5, meno lo 0,50% che l’azienda versa all’INPS. Con 26.000 euro l’anno si accantonano circa 1.796 euro, poi rivalutati ogni anno.
    Previlog esiste ancora?
    No. Dal 1° ottobre 2017 Previlog è confluito in Priamo, oggi il fondo pensione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Chi aderisce versa l’1% e l’azienda aggiunge l’1%, più il TFR.
    Posso chiedere anticipo del TFR?
    Sì, dopo 8 anni nella stessa azienda, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie, prima casa per sé o per i figli, congedi parentali e formativi.
    Entro quando va pagato il TFR?
    Entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto (art. 43 CCNL). In caso di ritardo decorrono interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti; se l’azienda è insolvente si può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS.
    Cosa succede se non scelgo dove mettere il TFR?
    Per chi è alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 il TFR va a Priamo in automatico, salvo rinuncia entro 60 giorni; negli altri casi, dopo 6 mesi dall’assunzione senza scelta opera il conferimento tacito a Priamo, in qualsiasi azienda. Per lasciarlo in azienda bisogna dichiararlo espressamente.
    Il TFR in azienda è tassato di più?
    Il TFR pagato dall’azienda ha la tassazione separata, con l’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni. Le prestazioni del fondo pensione sono tassate al 15%, che scende di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo fino al 9%.

    Fonti: CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Testo Unico (Legacoop, ottobre 2025), artt. 37, 43 e 50. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Commi 413-415 LB 2026: accertamento e sanzioni contributo sanitario

    Commi 413-415 LB 2026: accertamento e sanzioni contributo sanitario

    Commi 413-415 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’ articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024 , o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

    414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l’omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l’avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l’applicazione di sanzioni.

    415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

  • Comma 260 LB26: concorso per 16 unità AGCM con verifica copertura

    Comma 260 LB26: concorso per 16 unità AGCM con verifica copertura

    Comma 260 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’ articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .

  • Comma 183 LB26: polizze tutela legale Forze armate e Vigili

    Comma 183 LB26: polizze tutela legale Forze armate e Vigili

    Comma 183 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    183. In relazione alla specificità prevista dall’ articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: Dal 2026 al 2029 (Importi in euro) Polizia di Stato 1.900.000 Polizia penitenziaria 700.000 Arma dei carabinieri 2.100.000 Guardia di finanza 1.200.000 Esercito italiano 1.800.000 Marina militare 600.000 Aeronautica militare 800.000 Capitanerie di porto 200.000 Corpo nazionale vigili del fuoco 700.000 Totale 10.000.000

  • Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo

    Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo

    Commi 112-116 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità attuative della ritenuta (codici tributo, certificazione unica, raccordo con CPB e cooperative compliance). Attesa entro il 2027 per applicazione dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

    113. All’articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’1 per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

    114. Le rubriche dell’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi».

    115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

    116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7 , del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.