Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 DPR 602/1973 – Estinzione del procedimento per pagamento

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento.

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In sintesi

L'art. 61 del DPR 602/1973 disciplina l'estinzione del procedimento di espropriazione per pagamento nel corso dell'esecuzione. Il procedimento si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione le somme portate dal ruolo, i relativi accessori (interessi di mora, spese di esecuzione) e le spese procedurali, ovvero esibisce la prova dell'avvenuto pagamento. La possibilità di estinguere il procedimento in qualsiasi momento ante-vendita offre al debitore una «via d'uscita» anche nelle fasi avanzate dell'esecuzione, incentivando il pagamento spontaneo anche tardivo come alternativa alla vendita coattiva dei beni.
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Ratio della norma

La finalità dell'esecuzione tributaria non è la vendita del patrimonio del debitore in sé, ma il recupero del credito erariale. Se il debitore paga, l'obiettivo è raggiunto e l'esecuzione non ha più ragione di proseguire. L'art. 61 riflette questo principio consentendo l'estinzione del procedimento in qualsiasi momento ante-vendita: fino all'ultimo istante utile il debitore può evitare la perdita dei propri beni pagando quanto dovuto. Questo meccanismo ha anche una funzione economica: stimola il debitore a mobilitare risorse per il pagamento anche in extremis, evitando i costi sociali e privati della vendita coattiva (spesso a prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato).

Analisi e struttura

Il pagamento estintivo può essere effettuato da due soggetti: il debitore (il destinatario del ruolo) o un terzo (chiunque abbia interesse, come un garante, un familiare o un acquirente del bene pignorato che intende liberarlo dal vincolo). Il pagamento si effettua all'ufficiale della riscossione nel corso della procedura, non all'ufficio delle entrate. In alternativa, è sufficiente esibire la prova di avvenuto pagamento già effettuato in altra sede. Le somme da pagare comprendono: (1) le somme portate dal ruolo (imposta e sanzioni); (2) gli accessori (interessi di mora maturati dalla scadenza della cartella); (3) le spese di esecuzione maturate fino a quel momento. L'art. 48, comma 1 viene espressamente escluso: il procedimento non si estingue automaticamente per il solo pagamento del credito se restano pendenti le tasse giudiziali prenotate a debito.

Quando si applica

Si applica in qualsiasi momento tra l'inizio dell'esecuzione (notifica del verbale di pignoramento) e il compimento della vendita. Dopo la vendita il procedimento non può essere estinto per pagamento: l'acquirente dell'asta ha già acquisito il bene e il procedimento si chiude con la distribuzione del ricavato. Il pagamento parziale non è sufficiente: deve coprire l'intero importo del ruolo più gli accessori e le spese.

Confronto e norme correlate

L'art. 61 va coordinato con l'art. 48 (tasse giudiziali prenotate a debito, che non sono coperte dal pagamento estintivo automatico), con l'art. 53 (estinzione per decorso dei duecento giorni senza incanto) e con l'art. 19 (dilazione, che può essere chiesta anche nel corso dell'esecuzione per bloccarla). Il codice di procedura civile prevede un meccanismo analogo all'art. 629 (estinzione dell'esecuzione per rinuncia o accordo), ma il regime tributario ha caratteri propri.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è la quantificazione esatta degli importi da pagare per ottenere l'estinzione: le spese di esecuzione maturate (comprensive degli onorari dell'ufficiale della riscossione, delle spese di trascrizione, ecc.) devono essere computate con precisione. Un pagamento anche solo parzialmente inferiore al dovuto non determina l'estinzione. Ulteriore questione: il pagamento effettuato da un terzo non crea automaticamente un diritto di rivalsa del terzo sul debitore, che deve essere regolato tra le parti in base ai loro rapporti (fideiussione, mandato, ecc.).

Casi pratici

Caso 1: Debitore che paga all'ultimo momento per evitare l'asta

Caso 2: Terzo che paga per liberare il bene pignorato

Caso 3: Pagamento parziale che non estingue il procedimento

Domande frequenti

Posso bloccare il pignoramento pagando durante l'esecuzione?

Sì: l'art. 61 DPR 602/1973 consente di estinguere il procedimento di espropriazione in qualsiasi momento anteriore alla vendita, pagando all'ufficiale della riscossione il totale del ruolo più gli interessi di mora e le spese di esecuzione maturate. Il pagamento deve essere integrale.

Chi può pagare per fermare l'esecuzione tributaria?

Il debitore stesso o un terzo (familiare, fideiussore, acquirente del bene che vuole liberarlo dal vincolo). Il pagamento di un terzo è valido e determina l'estinzione del procedimento, indipendentemente dai rapporti interni tra il terzo e il debitore.

Quanto devo pagare per estinguere il procedimento di esecuzione?

L'intero importo del ruolo (imposta e sanzioni), gli interessi di mora maturati dalla scadenza della cartella, le spese di esecuzione maturate fino al momento del pagamento. Il pagamento parziale non è sufficiente e non determina l'estinzione del procedimento.

Se pago durante l'esecuzione, l'asta è automaticamente annullata?

Sì: se il pagamento è integrale e avviene prima della vendita, il procedimento si estingue automaticamente e l'asta non ha luogo. L'ufficiale della riscossione deve immediatamente sospendere ogni ulteriore atto esecutivo. Il debitore deve però tenere prova documentale del pagamento per eventuali contestazioni successive.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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