Testo dell'articoloVigente
Art. 62 DPR 602/1973 — Disposizioni particolari sui beni pignorabili
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorche’ i fondi stessi siano affittati.
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Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'art. 62 del DPR 602/1973 introduce una disciplina speciale per il pignoramento dei beni strumentali all'attività del debitore, anche quando questi è costituito in forma societaria. I beni indicati dall'art. 515, comma terzo, del codice di procedura civile (attrezzi di lavoro, strumenti dell'artigiano, ecc.) possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro valore quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni è insufficiente per la soddisfazione del credito. Se il debitore non indica beni sui quali procedere o ne indica di insufficienti, l'ufficiale della riscossione può procedere al pignoramento anche dei beni strumentali. La norma introduce anche una regola specifica sull'autotutela del debitore che può proporre azione inibitoria in determinate condizioni.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 515, comma terzo, c.p.c. protegge il diritto al lavoro limitando il pignoramento dei beni strumentali all'esercizio della professione o dell'attività del debitore. In ambito tributario questa protezione entra in tensione con la necessità di riscuotere il credito erariale. L'art. 62 trova un equilibrio: i beni strumentali sono pignorabili, ma solo nei limiti di un quinto del loro valore e solo quando il restante patrimonio del debitore è insufficiente. L'estensione della protezione alle società riflette la consapevolezza che il debitore-imprenditore può aver organizzato la propria attività in forma societaria per aggirare la protezione della persona fisica.
Analisi e struttura
La norma si articola in due regole. La prima riguarda i limiti del pignoramento dei beni strumentali: possono essere pignorati solo per un quinto del loro valore, e solo quando il valore di realizzo degli altri beni è insufficiente. L'insufficienza è valutata dall'ufficiale della riscossione sulla base del presumibile valore di realizzo. La seconda regola riguarda il comportamento del debitore: se il debitore indica beni su cui procedere (diversi da quelli strumentali e sufficienti alla soddisfazione del credito), l'ufficiale deve prima procedere su questi; solo se i beni indicati sono insufficienti o inesistenti può procedere sui beni strumentali. Una disposizione aggiuntiva (comma 1-bis) prevede che in caso di pignoramento di beni strumentali, il debitore possa proporre opposizione davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere la sostituzione del pignoramento.
Quando si applica
Si applica ai beni strumentali del debitore (attrezzi artigiani, strumenti del professionista, macchinari dell'imprenditore individuale) e, per estensione, ai beni analoghi delle società quando l'attività è a prevalenza di lavoro su capitale. Non si applica ai beni strumentali di ingente valore rispetto al debito, per i quali la limitazione al quinto potrebbe essere irrilevante rispetto al totale dovuto.
Confronto e norme correlate
L'art. 62 va coordinato con l'art. 515 c.p.c. (beni relativamente impignorabili), con l'art. 514 c.p.c. (beni assolutamente impignorabili) e con l'art. 63 (astensione dal pignoramento quando i beni appartengono a soggetti diversi dal debitore). L'art. 57 DPR 602/1973 (opposizione all'esecuzione) consente espressamente le opposizioni riguardanti la pignorabilità dei beni, compresi i casi dell'art. 62.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la valutazione del «presumibile valore di realizzo» degli altri beni: se l'ufficiale sottovaluta gli altri beni, procede ai beni strumentali in modo non giustificato, pregiudicando l'attività del debitore. Ulteriore questione: la limitazione al quinto si applica al valore dei singoli beni strumentali o al valore complessivo del parco macchinari? La norma parla di «un quinto», ma non è chiaro se per ogni singolo bene o per l'insieme dei beni strumentali. La giurisprudenza propende per la valutazione complessiva.
Casi pratici
Caso 1: Macchinario artigianale pignorato nel limite del quinto
Caso 2: Debitore che indica altri beni per proteggere i macchinari
Caso 3: Società a prevalenza di lavoro: beni strumentali pignorati
Domande frequenti