Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59 DPR 602/1973 – Risarcimento dei danni da esecuzione

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione puo’ proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

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In sintesi

L'art. 59 del DPR 602/1973 disciplina la responsabilità del concessionario per i danni causati dall'esecuzione forzata tributaria. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione risarcitoria nei confronti del concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori. La norma garantisce una tutela risarcitoria a chiunque abbia subito un danno a causa di un'esecuzione tributaria illegittima o condotta in modo irregolare, inclusi i terzi estranei al debito tributario.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'esecuzione tributaria è un atto di potere autoritativo che incide pesantemente sul patrimonio del debitore e dei terzi. Quando l'esecuzione è illegittima (es. cartella nulla, pignoramento di beni impignorabili, vendita a prezzo vile per colpa dell'agente) o condotta in modo negligente, i soggetti lesi hanno diritto al risarcimento. La norma completa il sistema di tutele dell'esecutato, affiancandosi alle opposizioni processuali con un rimedio riparatorio successivo all'esecuzione.

Analisi e struttura

L'azione risarcitoria ha caratteristiche specifiche: (1) termine temporale: può essere proposta solo dopo il compimento dell'esecuzione, non durante; (2) legittimazione attiva ampia: «chiunque si ritenga leso», inclusi terzi proprietari di beni pignorati, acquirenti che abbiano subito rivendicazioni, garanti. (3) responsabilità del concessionario: risponde dei danni e delle spese processuali anche con la cauzione prestata, cioè la garanzia finanziaria che il concessionario deve depositare per ottenere la concessione del servizio di riscossione. La cauzione garantisce i danneggiati anche qualora il concessionario fosse insolvente. I diritti degli enti creditori sono fatti salvi: se il danno è stato causato da istruzioni errate dell'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate che ha fornito dati sbagliati), la responsabilità si trasferisce sull'ente.

Quando si applica

Si applica dopo il compimento dell'esecuzione: dopo la vendita e la distribuzione del ricavato, o dopo che l'esecuzione si è conclusa per altro motivo (pagamento, estinzione). Non si applica durante l'esecuzione (per cui esistono le opposizioni ex artt. 57-58) né per contestare il merito del credito tributario (rimedio del ricorso tributario). Riguarda i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dall'esecuzione in sé, non la correttezza del debito iscritto a ruolo.

Confronto e norme correlate

L'art. 59 si coordina con le norme generali sulla responsabilità della pubblica amministrazione (art. 2043 c.c., responsabilità aquiliana; art. 28 Cost., responsabilità dei funzionari pubblici). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina le responsabilità del concessionario nei rapporti con l'ente creditore. La cauzione del concessionario è regolata dalle norme sull'agente della riscossione (D.L. 193/2016 per AdER). Le spese del giudizio seguono le regole processuali ordinarie.

Problemi applicativi

Il termine «dopo il compimento dell'esecuzione» crea difficoltà applicative: quando si considera «compiuta» un'esecuzione? La giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente il compimento dell'atto lesivo (es. la vendita del bene pignorato) per proporre l'azione, anche se il procedimento non è formalmente concluso. Ulteriore questione: la distinzione tra responsabilità del concessionario e responsabilità dell'ente creditore richiede l'analisi di chi abbia causato il danno (istruzioni errate dell'ente o condotta negligente del concessionario nell'esecuzione).

Casi pratici

Caso 1: Terzo che ottiene il risarcimento per beni pignorati per errore

Caso 2: Debitore che chiede risarcimento per vendita all'asta a prezzo vile per colpa del concessionario

Caso 3: Risarcimento a carico dell'ente creditore per istruzioni errate

Domande frequenti

Posso chiedere i danni se l'esecuzione tributaria era sbagliata?

Sì: l'art. 59 DPR 602/1973 garantisce a chiunque si ritenga leso il diritto di agire in risarcimento contro il concessionario (AdER) dopo il compimento dell'esecuzione. L'azione copre sia i danni patrimoniali (valore del bene venduto, lucro cessante) sia le spese del giudizio.

Quando posso proporre l'azione risarcitoria ex art. 59?

Solo dopo il compimento dell'esecuzione, non durante. Se vuoi bloccare o modificare l'esecuzione mentre è in corso, devi utilizzare gli altri rimedi: opposizione ex artt. 57-58 (durante l'esecuzione) o sospensiva cautelare davanti al giudice tributario. Il risarcimento ex art. 59 è un rimedio riparatorio successivo.

Il concessionario risponde con la cauzione se è insolvente?

Sì: l'art. 59 prevede che il concessionario risponda dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata per ottenere la concessione del servizio di riscossione. Questa garanzia tutela i danneggiati anche in caso di difficoltà finanziarie del concessionario.

Cosa succede se il danno è stato causato da istruzioni errate dell'Agenzia delle Entrate?

I diritti degli enti creditori sono fatti salvi dall'art. 59. Il concessionario che ha eseguito istruzioni errate dell'ente creditore può rivalersi su quest'ultimo. Il danneggiato agisce contro il concessionario (che è la controparte diretta nell'esecuzione) e poi sarà il concessionario a recuperare dall'ente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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