Testo dell'articoloVigente
Art. 58 DPR 602/1973 — Opposizione di terzi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L’opposizione non puo’ essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo; c) al momento in cui si e’ verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo.
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In sintesi
L'art. 58 del DPR 602/1973 disciplina l'opposizione di terzi nell'esecuzione tributaria, con alcune specificità rispetto all'opposizione ordinaria ex art. 619 c.p.c. L'opposizione deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto e non può essere proposta quando i beni mobili pignorati abbiano già formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di un'esecuzione tributaria promossa dallo stesso concessionario. Il coniuge, i figli e i parenti entro il terzo grado del debitore che vogliono opporre la proprietà di beni rinvenuti nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore devono provare il proprio diritto con atti pubblici o scritture private aventi data certa anteriore al pignoramento.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il terzo che afferma di essere proprietario di beni pignorati nella procedura esecutiva promossa contro un diverso debitore ha diritto di intervenire per tutelare la propria proprietà. Tuttavia, nell'esecuzione tributaria questo diritto è soggetto a limitazioni specifiche, giustificate dall'esigenza di evitare opposizioni strumentali che ritardino la riscossione. In particolare, la preclusione dell'opposizione dopo la prima vendita e la prova rafforzata richiesta ai familiari del debitore sono misure anti-abuso che prevengono il frazionamento artificioso dei beni tra parenti per sottrarli all'esecuzione.
Analisi e struttura
La norma introduce tre regole specifiche rispetto all'opposizione ordinaria ex art. 619 c.p.c. La prima è il termine: l'opposizione deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto (non entro il termine ordinario di 20 giorni dal pignoramento). La seconda è la preclusione per vendita precedente: se i beni pignorati sono stati già oggetto di una precedente vendita nell'ambito di un'esecuzione tributaria dello stesso concessionario, l'opposizione è preclusa — il terzo acquirente dalla vendita coattiva acquista a titolo definitivo. La terza è la prova rafforzata per i familiari: il coniuge, i figli e i parenti entro il terzo grado del debitore che oppongono la proprietà di beni rinvenuti nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore devono dimostrare il proprio diritto con atti pubblici o scritture private aventi data certa anteriore all'anno a cui si riferisce il debito iscritto a ruolo. Questa prova rafforzata mira a prevenire la simulazione di trasferimenti di proprietà tra familiari dopo il sorgere del debito.
Quando si applica
Si applica quando beni di proprietà di terzi (non debitori) vengono pignorati nell'ambito dell'esecuzione tributaria perché si trovano nella disponibilità materiale del debitore (es. nella sua abitazione o azienda). Il caso tipico è il pignoramento di beni del coniuge del debitore o di beni aziendali intestati a soci non debitori. Non si applica ai beni del debitore ceduti a terzi dopo il sorgere del debito, che seguono le regole ordinarie sulla revocatoria.
Confronto e norme correlate
L'art. 58 integra l'art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo nell'esecuzione civile), rispetto al quale introduce i limiti specifici dell'esecuzione tributaria. Va coordinato con l'art. 63 (astensione dal pignoramento quando il terzo prova la propria proprietà ante il debito), che costituisce il rimedio preventivo, e con l'art. 57 (opposizione all'esecuzione). Il rapporto tra art. 58 e art. 63 è di specialità: l'art. 63 opera nella fase di pignoramento, l'art. 58 nella fase successiva (tra pignoramento e primo incanto).
Problemi applicativi
Il principale problema pratico riguarda la prova della data certa degli atti richiesta ai familiari: scritture private senza data certa (mancanza di autentica notarile o registrazione) non sono idonee a dimostrare la proprietà ante-debito. Ulteriore questione: la preclusione dell'opposizione dopo la prima vendita tutela l'acquirente all'asta ma può sacrificare il diritto del terzo proprietario, che dovrà agire in via risarcitoria nei confronti del concessionario anziché rivendicare il bene.
Casi pratici
Caso 1: Coniuge che prova la proprietà ante-debito dei beni mobili
Caso 2: Terzo che propone opposizione tardivamente
Caso 3: Figlio che non riesce a provare la proprietà dei beni paterni
Domande frequenti