Autore: Andrea Marton

  • Art. 34 Reg. (UE) 2023/1114 – Dispositivi di governance

    Art. 34 Reg. (UE) 2023/1114 – Dispositivi di governance

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività si dotano di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

    2. I membri dell’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, essi non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

    3. L’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi ai capi 2, 3, 5 e 6 del presente titolo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

    4. Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità.

    5. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano, in particolare, politiche e procedure riguardanti:

    a) la riserva di attività di cui all’articolo 36;

    b) la custodia delle attività di riserva, compresa la separazione delle attività, secondo quanto specificato all’articolo 37;

    c) il riconoscimento di diritti ai possessori di token collegati ad attività, secondo quanto specificato all’articolo 39;

    d) il meccanismo attraverso il quale vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

    e) i protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

    f) il funzionamento della tecnologia a registro distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e memorizzati usando tale tecnologia a registro distribuito o tecnologie analoghe gestite dagli emittenti o da un terzo che agisce per loro conto;

    g) i meccanismi per garantire la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

    h) gli accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attività e per l’investimento delle attività di riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

    i) il consenso scritto degli emittenti di token collegati ad attività dato ad altre persone che potrebbero offrire o chiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

    j) il trattamento dei reclami, secondo quanto specificato all’articolo 31;

    k) i conflitti di interesse, secondo quanto specificato all’articolo 32.

    Qualora gli emittenti di token collegati ad attività concludano gli accordi di cui al primo comma, lettera h), tali accordi sono stabiliti in un contratto con i soggetti terzi. Tali accordi contrattuali stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi sia degli emittenti di token collegati ad attività che dei soggetti terzi. Qualsiasi accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

    6. A meno che non abbiano avviato un piano di rimborso di cui all’articolo 47, gli emittenti di token collegati ad attività impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di token collegati ad attività mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

    7. Se l’emittente di un token collegato ad attività decide di interrompere la prestazione dei suoi servizi e attività, anche con l’interruzione dell’emissione di tale token collegato ad attività, esso presenta un piano all’autorità competente per l’approvazione di tale interruzione.

    8. Gli emittenti di token collegati ad attività individuano le fonti di rischio operativo e riducono al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

    9. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono una politica e piani di continuità operativa per assicurare, in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle loro attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle loro attività.

    10. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 37 ) . Le procedure prevedono una valutazione globale del ricorso a soggetti terzi di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente articolo. Gli emittenti di token collegati ad attività monitorano e valutano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei meccanismi di controllo interno e delle procedure per la valutazione del rischio e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

    11. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di sistemi e procedure adatti per salvaguardare la disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati, come previsto dal regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Tali sistemi registrano e salvaguardano i dati e le informazioni pertinenti raccolti e prodotti nel corso delle attività degli emittenti.

    12. Gli emittenti di token collegati ad attività garantiscono di essere regolarmente sottoposti a audit da parte di revisori indipendenti. I risultati di tali audit sono comunicati all’organo di amministrazione dell’emittente interessato e messi a disposizione dell’autorità competente.

    13. Entro il 30 giugno 2024 l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il contenuto minimo dei dispositivi di governance riguardanti:

    a) gli strumenti di monitoraggio dei rischi di cui al paragrafo 8;

    b) il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 9;

    c) il meccanismo di controllo interno di cui al paragrafo 10;

    d) gli audit di cui al paragrafo 12, compresa la documentazione minima da utilizzare nell’audit.

    Nell’emanazione degli orientamenti di cui al primo comma, l’ABE tiene conto delle disposizioni sui requisiti in materia di governance contenute in altri atti legislativi dell’Unione concernenti i servizi finanziari, compresa la direttiva 2014/65/UE.

  • Art. 23 D.Lgs. 472/1997 – Sospensione dei rimborsi e compensazione

    Art. 23 D.Lgs. 472/1997 – Sospensione dei rimborsi e compensazione

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento puo’ essere sospeso se e’ stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche’ non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

    2. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

    3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria.

    4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e’ ammessa azione avanti al tribunale, cui e’ rimesso il potere di sospensione.

  • Art. 99 DPR 602/1973 – Versamento delle ritenute sui dividendi

    Art. 99 DPR 602/1973 – Versamento delle ritenute sui dividendi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 Dicembre 1962, N. 1745, la cui distribuzione e’ deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

  • Art. 71 DPR 602/1973 – Intervento degli istituti vendite giudiziarie

    Art. 71 DPR 602/1973 – Intervento degli istituti vendite giudiziarie

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo’ avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  • Art. 76 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per gli assegni di maternità

    Art. 76 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per gli assegni di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La domanda per l’assegno di maternità di cui agli articoli 74 e 75 è accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione economica della famiglia, il numero dei componenti il nucleo familiare e la data di nascita del bambino.

  • Art. 41 D.Lgs. 151/2001 – Riposi per parti plurimi

    Art. 41 D.Lgs. 151/2001 – Riposi per parti plurimi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.

  • Art. 5-bis DPR 602/1973 – Versamento ad ufficio incompetente

    Art. 5-bis DPR 602/1973 – Versamento ad ufficio incompetente

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e’ prescritto il versamento ad una esattoria e’ valido, fermo restando il diritto dell’esattore competente all’attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verra’ effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

    Il versamento diretto all’esattoria di imposte per le quali e’ prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e’ valido. All’esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

    Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93.

  • Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata

    Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche nei casi di adozione e affidamento, con le modalità di cui all’articolo 26.

    3. L’indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall’INPS.

  • Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 – Cooperazione con le autorità competenti

    Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 – Cooperazione con le autorità competenti

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio, su richiesta motivata di un'autoritàcompetente, forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2, in una lingua che può essere compresa facilmente dall'autorità in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione indicata dallo Stato membro interessato.

    2. Su richiesta motivata di un'autorità competente, i fornitori concedono inoltre all'autorità competente richiedente, a seconda dei casi, l'accesso ai log generati automaticamente del sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo.

    3. Qualsiasi informazione ottenuta da un'autorità competente a norma del presente articolo è trattata in conformità degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 78.

  • Art. 25-bis DPR 602/1973 – Rateazione cartella e responsabilità sussidiaria

    Art. 25-bis DPR 602/1973 – Rateazione cartella e responsabilità sussidiaria

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In caso di responsabilita’ sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito e’ sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L’agente della riscossione da’ immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

  • Art. 30 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

    Art. 30 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, in modo chiaro, preciso e trasparente, l’importo dei token collegati ad attività in circolazione e il valore e la composizione della riserva di attività di cui all’articolo 36. Tali informazioni sono aggiornate con periodicità almeno mensile.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, non appena possibile, una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit completa e integrale, della riserva di attività di cui all’articolo 36.

    3. Fatto salvo l’articolo 88, gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore dei token collegati ad attività o sulla riserva di attività di cui all’articolo 36.

  • Art. 75 DPR 495/1992 – Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

    Art. 75 DPR 495/1992 – Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

    2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

    3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.