Autore: Andrea Marton

  • Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa’ o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu’ societa’ o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

    2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e’ efficace a condizione che l’ente o societa’ cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o societa’ controllante e le societa’ da questo controllate: si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o societa’ controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

  • Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Qualora sui beni del debitore sia gia’ iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo’ dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e’ esercitata. La dichiarazione e’ notificata al creditore procedente ed al debitore.

    2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia’ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

    3. Il concessionario puo’ esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

  • Art. 166 bis TUIR: Valori fiscali in ingresso

    Art. 166 bis TUIR: Valori fiscali in ingresso

    Art. 166 Bis TUIR – Valori fiscali in ingresso.

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 3

    Nota:Per la deduzione del valore fiscale dei bene, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

    a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;

    b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

    c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;

    d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;

    e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu’ beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

    2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entita’ separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita’, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita’ e le passivita’ facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

    a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

    b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

    c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

    d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla lettera a);

    e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).

    4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

    5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita’ e le passivita’ facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita’ e delle passivita’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

    6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalita’ di segnalazione dei valori delle attivita’ e delle passivita’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

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  • Permessi sindacali per RSU e RSA: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Gli artt. 23-24 dello Statuto dei Lavoratori attribuiscono ai dirigenti delle RSA e ai componenti delle RSU permessi retribuiti e non retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il monte ore è determinato in percentuale dei lavoratori in forza; i permessi retribuiti per aspettativa possono protrarsi fino a un anno.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, artt. 23-24

    Tabella riepilogativa

    Permessi sindacali: artt. 23-24 Statuto dei Lavoratori
    Tipo di permesso Norma Contenuto
    Permessi retribuiti RSA Art. 23 Monte ore annuo proporzionale ai dipendenti (minimo 1 ora ogni 300 lavoratori, min. 8 ore/anno)
    Permessi non retribuiti RSA Art. 24 Fino a 8 giorni/anno per partecipare a trattative o congressi
    Aspettativa sindacale Art. 31 Fino a 1 anno (rinnovabile) per cariche sindacali nazionali o provinciali
    Preavviso CCNL Di norma 24-48 ore prima; accordo CCNL può variare
    Sostituzione Datore Deve provvedere alla copertura delle mansioni

    I permessi retribuiti ex art. 23

    L’art. 23 dello Statuto garantisce ai dirigenti delle RSA un monte ore annuo di permessi retribuiti, calcolato in proporzione ai lavoratori in forza nell’unità produttiva (almeno 1 ora ogni 300 dipendenti, con un minimo di 8 ore annue). I CCNL spesso ampliano questo monte. Le ore di permesso retribuito sono computate come ore lavorate a tutti gli effetti.

    I permessi non retribuiti ex art. 24 e l'aspettativa sindacale

    L’art. 24 riconosce ai dirigenti sindacali (RSA, RSU e cariche provinciali o nazionali) il diritto a permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali: fino a 8 giorni all’anno. L’art. 31, invece, prevede la possibilità di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno per lo svolgimento di cariche sindacali nazionali o provinciali, rinnovabile.

    Procedura: come si fruisce del permesso

    Il dirigente sindacale deve comunicare al datore il permesso con il preavviso previsto dal CCNL (di norma 24-48 ore). Il datore non può negarsi all’accesso ai permessi spettanti per legge, ma può differire il permesso in caso di comprovate esigenze produttive urgenti, previo accordo con il sindacato. Il cumulo non è consentito oltre i limiti di legge salvo accordo.

    Casi pratici

    Tizio – componente RSU in azienda con 400 dipendenti

    L’azienda di Tizio ha 400 dipendenti. Il monte ore retribuito ex art. 23 è almeno 400/300 ≈ 1,33 → arrotondato a un minimo di legge. Il CCNL eleva il monte a 2 ore ogni 100 dipendenti: Tizio e i colleghi RSU hanno a disposizione 8 ore retribuite mensili.

    Caia – 8 giorni non retribuiti per congresso nazionale

    Caia è dirigente provinciale del suo sindacato e partecipa a un congresso nazionale di 5 giorni. Ha diritto a 5 dei suoi 8 giorni annui di permesso non retribuito ex art. 24, comunicando il tutto al datore con congruo preavviso.

    Sempronio – aspettativa per incarico sindacale regionale

    Sempronio è eletto segretario regionale del sindacato. Può richiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno ex art. 31 dello Statuto, mantenendo il diritto a riprendere il proprio posto alla scadenza.

    Domande frequenti

    Quante ore di permesso retribuito spettano a un dirigente RSA?

    L’art. 23 prevede un minimo di 1 ora ogni 300 lavoratori in forza, con un minimo di 8 ore annue. I CCNL spesso prevedono monte ore più elevati.

    I permessi sindacali sono retribuiti?

    I permessi ex art. 23 sono retribuiti. Quelli ex art. 24 (congressi e trattative) sono non retribuiti, così come l’aspettativa ex art. 31.

    Il datore può rifiutare il permesso sindacale?

    Non può rifiutarlo se rientra nei limiti di legge o del CCNL. Può differirlo solo per esigenze produttive urgenti documentate, in accordo con il sindacato.

    Cosa succede al posto di lavoro durante l'aspettativa sindacale?

    Il rapporto è sospeso ma non si scioglie. Alla fine dell’aspettativa il lavoratore ha diritto a riprendere il proprio ruolo o, se soppresso, una mansione equivalente.

    I permessi sindacali influiscono sul TFR o sull'anzianità?

    I permessi retribuiti ex art. 23 sono computati come ore lavorate. Per i periodi di aspettativa non retribuita l’anzianità convenzionale dipende da quanto previsto dal CCNL.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 30 DPR 602/1973 – Interessi di mora

    Art. 30 DPR 602/1973 – Interessi di mora

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

  • Art. 100-quinquies DPR 602/1973 – Riscossione degli acconti 1974

    Art. 100-quinquies DPR 602/1973 – Riscossione degli acconti 1974

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Gli acconti d’imposta di cui all’articolo 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza.

    La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

  • Art. 15-bis DPR 445/2000 – Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi

    Art. 15-bis DPR 445/2000 – Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile . Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

  • Art. 3 L. 218/1995 – Ambito della giurisdizione

    Art. 3 L. 218/1995 – Ambito della giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’ articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

    2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

  • Art. 2 L. 40/2004 – Interventi contro la sterilità e la infertilità

    Art. 2 L. 40/2004 – Interventi contro la sterilità e la infertilità

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1 D.Lgs. 171/2005 – Finalità e ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 171/2005 – Finalità e ambito di applicazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

    2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

    3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri. articolo successivo

  • Art. 88 DPR 495/1992 – Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile

    Art. 88 DPR 495/1992 – Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.

    2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

    3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

    4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

  • Art. 417 Codice della Navigazione – Bagaglio non ritirato

    Art. 417 Codice della Navigazione – Bagaglio non ritirato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.