Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta’ sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

    3. La colpa e’ grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e’ possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

    4. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attivita’ amministrativa di accertamento.

  • Art. 38 Codice del Processo Amministrativo – Rinvio interno

    Art. 38 Codice del Processo Amministrativo – Rinvio interno

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

  • Enti di ricerca: CNR, INFN, INAF – profili e stipendi

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    La sezione Ricerca del CCNL Istruzione e Ricerca copre gli enti pubblici di ricerca: CNR, INFN, INAF, ISTAT, ENEA, INGV, etc. Profili: ricercatori (I-III livello), tecnologi (I-III livello), CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca, livelli IV-VI), operatori e funzionari amministrativi. Stipendi più alti di università per ricercatori senior, simili per il personale amministrativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Livelli enti di ricerca CCNL
    Profilo Livelli Tabellare base
    Ricercatore III liv (junior) III €2.500
    Ricercatore II liv II €3.200
    Ricercatore I liv (senior) I €4.100
    Tecnologo III liv III €2.400
    Tecnologo I liv I €3.800
    CTER IV-VI IV-VI €2.000-2.400

    Ricercatori e tecnologi

    Gli enti di ricerca italiani (CNR, INFN, INAF, ISTAT, ENEA, INGV, etc.) hanno due figure scientifiche principali:

    • Ricercatori: 3 livelli (I = primo ricercatore, II = ricercatore, III = ricercatore junior). Attività scientifica autonoma
    • Tecnologi: 3 livelli (I, II, III). Profilo applicativo (sviluppo tecnologico, supporto a infrastrutture di ricerca, applicazioni industriali)

    L’accesso è per concorso pubblico bandito dall’ente. La progressione di livello è per concorso interno con valutazione scientifica.

    CTER e personale amministrativo

    I CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca) sono il personale tecnico di supporto agli scienziati. Livelli IV-VI in base alla qualifica e esperienza.

    Il personale amministrativo degli enti (operatori, funzionari) ha aree analoghe a Funzioni Locali (Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP).

    Specificità del CNR e degli enti di eccellenza

    Gli enti italiani di eccellenza hanno particolarità:

    • CNR (Consiglio Nazionale Ricerche): ~8.000 dipendenti, il più grande ente italiano. 7 dipartimenti scientifici
    • INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare): fisica delle particelle, partner CERN. ~2.000 dipendenti
    • INAF (Istituto Nazionale Astrofisica): astronomia. Telescopi e osservatori in Italia e estero
    • ISTAT: statistica ufficiale. Censimenti, indagini, anagrafi

    I salari accessori e le indennità di ente sono diversi: CERN-INFN e Antarctic INAF hanno indennità di missione e diaria specifiche per attività su grandi infrastrutture.

    Casi pratici

    Tizio – CTER al CNR fisica della materia
    Tizio, CTER V livello al CNR, lavora in laboratorio nanotecnologie. Stipendio €2.200 + IIS €540 + ind. ricerca €180 = €2.920 lordi. Specializzazione in litografia.
    Caia – Ricercatrice INFN II livello
    Caia, ricercatrice INFN II livello a Frascati, lavora su fisica delle particelle al CERN. Stipendio €3.200 + IIS €580 + ind. missione CERN (quando in trasferta) = €3.780 base.
    Sempronio – Tecnologo I livello ENEA
    Sempronio, tecnologo I livello ENEA Casaccia, lavora su energia nucleare fissione. Stipendio €3.800 + IIS €580 + ind. ricerca senior €350 = €4.730 lordi.

    Domande frequenti

    Cos'è il CNR?
    Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente pubblico di ricerca italiano (~8.000 dipendenti). 7 dipartimenti scientifici: Scienze Bio, Chimica, Fisica, Materia, Energia, Ambiente, Patrimonio Culturale.
    Quanto guadagna un ricercatore CNR?
    Da €2.500 lordi/mese al III livello (junior) a €4.100 al I livello (senior). Più indennità di ricerca, IIS, eventuale salario accessorio decentrato. Per attività su grandi infrastrutture (es. CERN) indennità di missione.
    La differenza tra ricercatore e tecnologo?
    Ricercatore: attività scientifica autonoma, pubblicazioni, progetti. Tecnologo: profilo applicativo (sviluppo tecnologico, supporto infrastrutture, applicazioni industriali). Entrambi hanno 3 livelli. Stipendi simili per livello equivalente.
    Posso entrare in un ente di ricerca senza essere scienziato?
    Sì, come CTER (Collaboratore Tecnico, livelli IV-VI) o come personale amministrativo (operatori, funzionari). Concorso pubblico bandito dall’ente. Il PhD non è richiesto per CTER e amministrativi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 56 LB26: deducibilità quinquennale svalutazioni crediti ba

    Comma 56 LB26: deducibilità quinquennale svalutazioni crediti ba

    Comma 56 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 56 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari: 2026) e ai tre successivi (2027, 2028 e 2029). La norma deroga, per tale periodo, alla disciplina ordinaria di deducibilità di cui all’art. 106, c. 3, del TUIR (DPR 917/1986) e all’art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

  • Comma 822 LB 2026: Fondo cultura terapeutica e cura sociale

    Comma 822 LB 2026: Fondo cultura terapeutica e cura sociale

    Comma 822 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della cultura, sentiti i Ministri per le disabilità, famiglia/natalità, salute e lavoro, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro fine marzo 2026), per definire criteri e modalità di riparto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

  • Art. 4 L. 218/1995 – Accettazione e deroga della giurisdizione

    Art. 4 L. 218/1995 – Accettazione e deroga della giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

    2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

    3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 459 Codice della Navigazione – Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci

    Art. 459 Codice della Navigazione – Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.

  • Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo

    Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo

    Art. 169 c.c. Alienazione dei beni del fondo

    In vigore

    Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

  • Comma 361 LB26: prestazioni aggiuntive medici SSN con imposta so

    Comma 361 LB26: prestazioni aggiuntive medici SSN con imposta so

    Comma 361 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    361. Per le finalità di cui all’ articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l’anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell’allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 , in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Art. 95 DPR 495/1992 – Segnali relativi agli animali

    Art. 95 DPR 495/1992 – Segnali relativi agli animali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.

  • Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

  • Art. 76 DPR 495/1992 – Segnali per le esigenze dell’autorità militare

    Art. 76 DPR 495/1992 – Segnali per le esigenze dell’autorità militare

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti: a) segnali di classe dei ponti; b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni; c) segnali campali temporanei.

    2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.

    3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa.