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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 51 del DPR 602/1973 disciplina la surroga del concessionario nel procedimento esecutivo già avviato da un altro creditore privato. Se sui beni del debitore è già iniziato un procedimento di espropriazione da parte di un creditore terzo, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito tributario per cui agisce. Se entro dieci giorni dalla notificazione della dichiarazione il creditore procedente o il debitore non soddisfano il credito del concessionario, quest'ultimo subentra nel procedimento acquisendone la titolarità. La surroga evita l'apertura di un nuovo e costoso procedimento esecutivo parallelo, garantendo al contempo la tutela del credito erariale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 DPR 602/1973 — Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Qualora sui beni del debitore sia gia’ iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo’ dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e’ esercitata. La dichiarazione e’ notificata al creditore procedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia’ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario puo’ esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

Commento

Ratio della norma

Quando un creditore privato ha già avviato un pignoramento, il concessionario fiscale ha due opzioni: aprire un procedimento esecutivo autonomo oppure intervenire in quello già avviato. L'art. 51 offre una terza via più incisiva: la surroga, che consente al concessionario di subentrare come creditore procedente, acquisendo la posizione di parte attiva nel processo esecutivo già aperto dal terzo. Questo strumento è particolarmente utile quando il creditore privato che ha avviato il pignoramento sia incapiente o poco motivato a proseguire, rischiando che la procedura si estingua prima di soddisfare il credito tributario.

Analisi e struttura

Il meccanismo si articola in tre fasi. Nella prima fase il concessionario deposita presso il giudice dell'esecuzione (che gestisce la procedura del creditore privato) una dichiarazione di volersi surrogare, indicando il credito tributario per cui agisce. La dichiarazione viene notificata sia al creditore procedente sia al debitore. Nella seconda fase decorre un termine di dieci giorni entro cui il creditore procedente o il debitore possono evitare la surroga soddisfacendo il credito del concessionario. Se il pagamento avviene, il concessionario si ritira e il procedimento originario prosegue normalmente. Nella terza fase, in assenza di pagamento, il concessionario subentra nella titolarità del procedimento, acquisendo tutti i poteri del creditore procedente: può proseguire gli atti già compiuti, fissare nuove udienze e portare a termine la vendita dei beni pignorati. Il creditore originale diventa creditore interveniente con diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato.

Quando si applica

Si applica quando un procedimento di espropriazione civile ordinaria è già pendente davanti al giudice dell'esecuzione. Il concessionario deve essere a conoscenza del procedimento (attraverso le proprie verifiche patrimoniali o le comunicazioni del registro delle imprese) e deve agire prima che la procedura si estingua o si chiuda con la distribuzione del ricavato. Non si applica nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale) dove vigono regole specifiche di insinuazione al passivo.

Confronto e norme correlate

L'art. 51 si distingue dall'intervento ordinario nell'esecuzione civile (art. 54 DPR 602/1973), che conferisce solo il diritto di partecipare alla distribuzione senza assumere la titolarità del procedimento. Va coordinato con l'art. 499 c.p.c. (intervento dei creditori nell'esecuzione ordinaria), rispetto al quale la surroga tributaria offre poteri maggiori al concessionario. Il D.Lgs. 112/1999 disciplina i rapporti tra concessionario e altri creditori nelle procedure esecutive miste.

Problemi applicativi

Il principale problema è l'identificazione tempestiva dei procedimenti esecutivi già avviati da creditori terzi sui beni del debitore: le ricerche patrimoniali e le interrogazioni dei registri devono essere continue per evitare di perdere l'occasione della surroga. Ulteriore questione riguarda l'esatta quantificazione del credito tributario da indicare nella dichiarazione di surroga: se l'importo indicato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, la surroga può essere contestata.

Casi pratici

Caso 1: Surroga del concessionario nel pignoramento di un creditore privato

Caso 2: Pagamento del debito tributario per evitare la surroga

Caso 3: Concessionario che acquisisce il procedimento e porta a termine la vendita

Domande frequenti

Cos'è la surroga del concessionario nell'esecuzione civile ex art. 51 DPR 602/1973?

È il subentro dell'AdER nel procedimento esecutivo già avviato da un creditore privato. Il concessionario, anziché aprire un nuovo pignoramento, subentra come creditore procedente nel procedimento esistente, acquisendo tutti i poteri di proseguirlo fino alla vendita dei beni.

Come può evitare la surroga il debitore?

Pagando il credito tributario indicato nella dichiarazione di surroga entro dieci giorni dalla notificazione. Anche il creditore procedente (terzo) può evitare la surroga soddisfacendo il credito del concessionario. Se il pagamento avviene entro il termine, il concessionario si ritira e il procedimento originario prosegue invariato.

Qual è la differenza tra surroga e intervento nell'esecuzione?

L'intervento (art. 54 DPR 602/1973) conferisce solo il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato senza assumere la posizione di creditore procedente. La surroga (art. 51) consente invece di subentrare attivamente nel procedimento, con il potere di proseguirlo e dirigerlo in caso di inerzia del creditore originale.

Cosa succede al creditore originale dopo la surroga?

Il creditore privato che ha avviato il pignoramento diventa creditore interveniente con diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato. Non perde il proprio credito ma perde la posizione di creditore procedente, che passa al concessionario. La distribuzione del ricavato segue le regole dei privilegi legali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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