Autore: Andrea Marton

  • Art. 53 DPR 602/1973 – Cessazione efficacia pignoramento

    Art. 53 DPR 602/1973 – Cessazione efficacia pignoramento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

    2. Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

  • Art. 50 DPR 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione

    Art. 50 DPR 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

    2. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    3. L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

  • Art. 3 L. 194/1978

    Art. 3 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’ articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

    Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

    articolo precedente

    articolo successivo

  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura introdotta nel 2024 per gli adulti occupabili tra 18 e 59 anni (o 60 con ISEE idoneo) che non hanno diritto all’ADI. Si tratta di un contributo mensile condizionato alla partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione professionale o politiche attive del lavoro. L’importo e la durata sono definiti dalla normativa vigente: verificare le condizioni aggiornate per il 2026.

    Riferimento normativo

    D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.Lgs. 62/2024

    Tabella riepilogativa

    SFL – requisiti e caratteristiche principali
    Aspetto Condizione
    Destinatari Adulti 18-59 anni (o 60+) occupabili, non aventi diritto all’ADI
    Requisito ISEE Entro soglia di legge (verificare per l’anno)
    Obbligo principale Partecipazione a percorsi formativi, riqualificazione o politiche attive (GOPL)
    Erogazione Contributo mensile condizionato alla frequenza del percorso
    Importo Definito dalla normativa vigente – verificare per il 2026
    Decadenza Rifiuto ingiustificato di offerte congrue, abbandono del percorso

    Chi può accedere e differenza con l'ADI

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge agli adulti tra i 18 e i 59 anni (e ai 60enni nelle fasce di reddito previste) che non hanno nel nucleo familiare componenti fragili, e che quindi non possono accedere all’ADI. È la misura pensata per chi è occupabile, ossia in grado di lavorare ma momentaneamente privo di occupazione o in condizioni di fragilità economica.

    Rispetto all’ADI, l’SFL ha una componente di attivazione lavorativa molto più marcata: il beneficio è strettamente condizionato alla partecipazione ai percorsi.

    Gli obblighi formativi e di disponibilità

    Il percettore di SFL deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro e partecipare attivamente ai Gruppi di Orientamento e Placement Lavorativo (GOPL) o ad altri percorsi di formazione, riqualificazione professionale e tirocinio.

    Chi rifiuta ingiustificatamente un’offerta congrua o abbandona il percorso senza motivazione decade dal beneficio.

    Compatibilità con il lavoro

    Analogamente all’ADI, l’SFL è compatibile con l’avvio di un’attività lavorativa entro le soglie di reddito previste, che devono essere comunicate all’INPS. L’SFL è concepito come misura ponte verso il reimpiego: il reinserimento lavorativo stabile comporta la fine del percorso di sostegno.

    Casi pratici

    Tizio – 35 anni disoccupato senza figli

    Tizio ha 35 anni, è disoccupato, non ha figli né disabili nel nucleo e il suo ISEE è sotto la soglia: può richiedere l’SFL. Deve iscriversi al SIISL, aderire ai percorsi formativi e rispettare il patto di servizio. Se rifiuta un’offerta congrua perde il beneficio.

    Caia – 50 anni, ex cassaintegrata in cerca di riqualificazione

    Caia ha 50 anni, il suo contratto non è stato rinnovato dopo la CIGS e non ha componenti fragili nel nucleo: può accedere all’SFL per seguire un percorso di riqualificazione professionale finanziato. Il contributo mensile copre il periodo di formazione.

    Sempronio – trova un lavoro part-time durante l'SFL

    Sempronio percepisce l’SFL e trova un impiego part-time con reddito sotto la soglia di compatibilità: comunica all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni. Il beneficio si riduce proporzionalmente ma non decade; Sempronio continua a partecipare ai percorsi di orientamento.

    Domande frequenti

    L'SFL è diverso dalla NASpI?

    Sì. La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro con contribuzione sufficiente. L’SFL è invece una misura di contrasto alla povertà condizionata alla partecipazione a percorsi attivi, rivolta a chi non ha contribuzione o non ha diritto alla NASpI.

    Quanto si percepisce con l'SFL?

    L’importo è definito dalla normativa vigente e può variare: consultare il sito INPS o un patronato per i valori aggiornati al 2026.

    Cosa succede se non partecipo ai percorsi formativi?

    La partecipazione ai percorsi è condizione indispensabile per mantenere il beneficio. Il mancato rispetto senza giustificazione comporta la decadenza dall’SFL.

    Un under 30 può scegliere tra SFL e altre misure?

    I giovani under 30 possono beneficiare anche di misure specifiche per i NEET (Garanzia Giovani), che possono affiancare o sostituire l’SFL a seconda dei requisiti. Verificare le misure attive per il 2026 presso il Centro per l’Impiego.

    Posso avere sia l'ADI sia l'SFL nello stesso nucleo?

    In un nucleo con componenti sia fragili sia occupabili, il nucleo nel suo insieme può accedere all’ADI (grazie alla presenza della componente fragile), mentre i componenti attivabili sono tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa del Patto di Servizio.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 65 DPR 602/1973 – Notifica del verbale di pignoramento

    Art. 65 DPR 602/1973 – Notifica del verbale di pignoramento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il verbale di pignoramento e’ notificato al debitore.

    2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e’ eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

  • Art. 16 DPR 445/2000

    Art. 16 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 .

  • Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

    Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

    a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

    b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

    c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

    d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

  • Art. 165 TUIR: Credito d’imposta per i redditi prodotti all’este

    Art. 165 TUIR: Credito d’imposta per i redditi prodotti all’este

    Art. 165 TUIR – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (N.D.R.: ex art. 15)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 15

    “1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

    2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

    3. Se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

    4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

    5. La detrazione di cui al comma 1 puo’ essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facolta’ di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).

    6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera puo’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole societa’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6 (2).

    7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta.

    Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

    8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

    9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’, associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

    10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.”

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015. Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 15, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Comma cosi’ modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • CCNL Funzioni Locali: ferie e permessi

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Locali riconosce 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni di servizio). Le ferie vanno fruite nell’anno solare, rinviabili al 30 giugno successivo. Permessi retribuiti: 150h studio, 3gg lutto, 15gg matrimonio, 8gg esami, 24h donazione sangue.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi Funzioni Locali
    Voce Quantità Note
    Ferie anno 32 gg Dopo 3 anni servizio (28 prima)
    Festività soppresse 4 gg Comprese in 32
    Permessi studio 150h/anno 3% personale
    Lutto 3 gg/evento Parenti entro II grado
    Matrimonio 15 gg Una volta per matrimonio
    Esami 8 gg/anno Solo giorni prova
    Donazione sangue 24h/donazione Indennità sostitutiva AVIS

    Le ferie nel Comune

    Il dipendente Funzioni Locali ha 32 giorni di ferie all’anno (28 nei primi 3 anni) più 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo non festeggiati a Roma).

    Le ferie sono programmate entro il 30 aprile, fruite entro il 31 dicembre, rinviabili al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate. Almeno 2 settimane consecutive nel periodo giugno-settembre.

    Permessi retribuiti

    Oltre alle ferie, sono previsti permessi retribuiti:

    • 150 ore/anno studio (3% personale)
    • 3 gg lutto per parenti entro II grado
    • 15 gg matrimonio consecutivi
    • 8 gg esami universitari (solo giornate prove)
    • 24 ore donazione sangue con indennità AVIS
    • 2 ore visita ginecologica per lavoratrici in gravidanza

    Recupero festività infrasettimanali

    Quando una festività cade nei giorni di chiusura abituali (sabato o domenica), nei Comuni con settimana corta è riconosciuto un giorno di recupero da fruire entro 60 giorni (es. festa patronale di sabato).

    Le festività infrasettimanali che cadono in giorni di servizio normale (es. 25 aprile di lunedì) sono giorni di riposo retribuito, senza recupero.

    Casi pratici

    Tizio – 32 giorni programmati
    Tizio programma a marzo le ferie 2026: 3 settimane in agosto + 1 a Natale + giornate sparse. 32gg full utilizzo entro 31/12.
    Caia – Permesso studio per master
    Caia ha vinto graduatoria permesso studio per master in Gestione PA: 150h × 2 anni. Le usa per lezioni serali e tesi finale.
    Sempronio – Patronale recuperata
    Sempronio Comune di Lecce: festività San Oronzo (26 agosto) di sabato. Riceve 1 giorno di recupero da fruire entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dipendente comunale?
    32 giorni + 4 festività soppresse all’anno, dopo 3 anni di servizio. Primi 3 anni sono 28 + 4 festività.
    Le ferie si possono accumulare?
    Le ferie devono essere fruite nell’anno solare di maturazione, rinviabili al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio motivate. Decorso il termine si perdono salvo indennità sostitutiva in casi tassativi.
    Se la festività cade di sabato si recupera?
    Sì, nei Comuni con settimana corta 5gg. Si ha diritto a un giorno di recupero da fruire entro 60 giorni. Le festività in giorni lavorativi normali (es. lunedì) sono solo riposi retribuiti.
    Quante ore di permesso per donazione sangue?
    24 ore per ogni donazione, con indennità sostitutiva tramite AVIS (€50-80 a donazione a seconda dei Comuni). Il giorno della donazione è retribuito al 100%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 100-bis DPR 602/1973 – Acconti di imposte sui redditi 1974

    Art. 100-bis DPR 602/1973 – Acconti di imposte sui redditi 1974

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita’ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

  • Art. 1 DPR 448/1988 – Principi generali del processo minorile

    Art. 1 DPR 448/1988 – Principi generali del processo minorile

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

    2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

  • Art. 24 D.Lgs. 472/1997 – Riscossione della sanzione tributaria

    Art. 24 D.Lgs. 472/1997 – Riscossione della sanzione tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

    2. L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione puo’ eccezionalmente consentirne, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo’ essere estinto in unica soluzione.

    3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.