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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 100-bis del DPR 602/1973 obbligava al pagamento di acconti sulle imposte sui redditi relative all'anno 1974, in capo ai soggetti che, in base alla dichiarazione annuale presentata nel 1973 e alle risultanze catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultassero possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile (categorie B e C/1), di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati. Si tratta di una disposizione transitoria connessa all'avvio della riforma tributaria del 1974, volta a garantire un gettito anticipato per il primo anno di applicazione del nuovo sistema impositivo. La norma è oggi priva di qualsiasi effetto pratico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100-bis DPR 602/1973 — Acconti di imposte sui redditi 1974

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita’ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

Stesso numero, altri codici

Commento

Ratio della norma

L'art. 100-bis del DPR 602/1973 aveva una funzione essenzialmente di raccordo finanziario: garantire all'erario un flusso anticipato di entrate tributarie nel primo anno di applicazione del nuovo sistema impositivo introdotto dalla riforma del 1973-74. Il passaggio dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta complementare all'IRPEF comportava un radicale mutamento nei meccanismi di versamento, e senza un acconto transitorio il Tesoro avrebbe dovuto attendere la liquidazione definitiva delle prime dichiarazioni IRPEF (1975) per incassare le imposte maturate nel corso del 1974.

Analisi e struttura

La norma individuava i soggetti obbligati agli acconti sulla base dei dati già disponibili al momento dell'entrata in vigore della riforma: la dichiarazione annuale presentata nel 1973 e le risultanze dei registri catastali al 31 agosto 1973. I soggetti tenuti al versamento erano quelli che possedevano: redditi imponibili di ricchezza mobile categoria B (imprenditori e professionisti); redditi di ricchezza mobile categoria C/1 (lavoratori autonomi); redditi dominicali dei terreni (proprietari fondiari); redditi di fabbricati (proprietari immobiliari). Le aliquote degli acconti erano differenziate per categoria reddituale e sono specificate dall'art. 100-ter del medesimo decreto.

Quando si applica

Norma di applicazione storica, esaurita nei suoi effetti giuridici nel corso del 1974. Oggi non genera obblighi né diritti per nessun soggetto. Il sistema degli acconti IRPEF vigente è completamente diverso: è disciplinato dall'art. 17 e ss. del TUIR (DPR 917/1986) e prevede il versamento di acconti in due rate (giugno/luglio e novembre) calcolati sulla base dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (metodo storico) ovvero stimata per quello in corso (metodo previsionale). Le soglie e le aliquote degli acconti IRPEF sono periodicamente aggiornate dal legislatore.

Confronto e norme correlate

La norma si inserisce nel gruppo delle disposizioni transitorie del DPR 602/1973 (artt. 99-105). L'art. 100-ter stabilisce le aliquote degli acconti per categoria reddituale (dal 7 al 15 per cento). L'art. 100-quater disciplina l'imputazione degli acconti versati alle imposte definitive del 1974. L'art. 100-quinquies stabilisce le modalità di riscossione (ruoli straordinari in due rate). Il sistema attuale degli acconti IRPEF, IVA e IRES è strutturato in modo completamente diverso, basandosi sulla dichiarazione dei redditi autonomamente presentata dal contribuente.

Problemi applicativi

Dal punto di vista pratico, la norma non genera questioni applicative attuali. Dal punto di vista storico, i principali problemi applicativi dell'epoca riguardavano: la corretta identificazione dei soggetti obbligati sulla base dei dati catastali e della dichiarazione del 1973; il coordinamento tra gli acconti versati e le imposte definitivamente dovute per il 1974, che prevedeva il diritto al rimborso in caso di eccedenza (art. 100-quater, secondo comma); la mancata iscrizione a ruolo degli acconti, che non faceva venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte definitive (art. 100-quinquies, secondo comma).

Casi pratici

Caso 1: Acconto imposta di ricchezza mobile categoria B per il 1974

Caso 2: Acconto sui redditi di fabbricato per il 1974

Caso 3: Professionista con redditi categoria C/1

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 100-bis DPR 602/1973?

L'art. 100-bis DPR 602/1973 obbligava i possessori di redditi di ricchezza mobile (cat. B e C/1), redditi dominicali dei terreni e redditi di fabbricati a versare acconti sulle imposte relative all'anno 1974, calcolati sulla base della dichiarazione del 1973 e delle risultanze catastali al 31 agosto 1973. Si trattava di una norma transitoria connessa alla riforma tributaria, priva di qualsiasi effetto pratico attuale.

Come funziona oggi il sistema degli acconti IRPEF?

Il sistema degli acconti IRPEF vigente è disciplinato dagli artt. 17 e ss. del TUIR e prevede due rate: la prima (40% dell'acconto totale) entro il 30 giugno dell'anno in corso; la seconda (60% dell'acconto totale) entro il 30 novembre. L'acconto si calcola sul 100% dell'imposta netta dell'anno precedente (metodo storico) o sull'imposta stimata per l'anno in corso (metodo previsionale), se più conveniente.

I contribuenti in regime forfettario versano acconti IRPEF?

Sì: i contribuenti in regime forfettario sono tenuti al versamento degli acconti IRPEF calcolati sull'imposta sostitutiva del 15 per cento (o 5 per cento per i primi anni). Poiché il regime forfettario prevede un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, il calcolo degli acconti segue le stesse regole generali ma applicato all'imposta sostitutiva dell'anno precedente.

Cosa succede se non verso l'acconto IRPEF?

L'omesso o insufficiente versamento dell'acconto IRPEF è sanzionato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997: sanzione del 30 per cento dell'importo non versato. È possibile avvalersi del ravvedimento operoso entro la scadenza del saldo (giugno/luglio dell'anno successivo) versando l'acconto omesso con sanzione ridotta e interessi legali. L'omissione viene rilevata dall'Agenzia delle entrate in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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