Art. 100-ter DPR 602/1973 – Ammontare degli acconti 1974
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura: a) del 15% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; b) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); c) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti; d) del 7% sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1; e) del 12% sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
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In sintesi
L'art. 100-ter del DPR 602/1973 stabilisce le aliquote degli acconti d'imposta per l'anno 1974 previsti dall'art. 100-bis, differenziandole per categoria di reddito. Le misure erano: 15 per cento per i redditi di ricchezza mobile categoria B dei soggetti di cui all'art. 8, terzo comma, del vecchio Testo Unico del 1958 (imprenditori con bilancio); 10 per cento per gli altri redditi categoria B; 10 per cento per la ricchezza mobile C/1 di artisti e professionisti; 7 per cento per gli altri redditi C/1; 12 per cento per i redditi dominicali dei terreni e dei fabbricati. Norma transitoria esaurita, di mero interesse storico.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 100-ter del DPR 602/1973 completava la disciplina degli acconti transitori previsti dall'art. 100-bis, specificando le aliquote applicabili per ciascuna categoria di reddito. La differenziazione delle aliquote rifletteva la struttura delle vecchie imposte di ricchezza mobile, che distinguevano tra redditi di impresa (categoria B), redditi di lavoro autonomo e assimilati (categoria C), e redditi fondiari (derivanti da terreni e fabbricati). Il legislatore ha calibrato le aliquote degli acconti tenendo conto del rapporto tra i redditi imponibili di ciascuna categoria e le imposte tipicamente dovute, cercando di limitare il peso finanziario sui contribuenti nel periodo di transizione.
Analisi e struttura
Le cinque aliquote previste dall'art. 100-ter si articolano per categoria reddituale: il 15 per cento si applicava ai soggetti obbligati alla tenuta del bilancio (società di capitali, imprenditori con contabilità ordinaria) sui redditi categoria B, la fascia più elevata in ragione della maggiore capacità contributiva e della stabilità dei redditi d'impresa; il 10 per cento si applicava agli altri titolari di redditi categoria B (imprenditori con contabilità semplificata); il 10 per cento si applicava ad artisti e professionisti (categoria C/1) con carattere artistico o intellettuale; il 7 per cento agli altri redditi C/1, ovvero i lavoratori autonomi di carattere ordinario; il 12 per cento sui redditi fondiari (dominicali e di fabbricati), calcolati su base catastale.
Quando si applica
Norma transitoria esaurita: le aliquote degli acconti 1974 si sono applicate una sola volta, per il versamento degli acconti relativi all'anno d'imposta 1974, iscritti in ruoli straordinari e riscossi in due rate a settembre e novembre 1974 ai sensi dell'art. 100-quinquies. Il sistema degli acconti vigente non utilizza categorie reddituali ma si basa sull'imposta netta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta precedente, con un'aliquota unica del 100 per cento dell'imposta storica per l'acconto IRPEF e del 100 per cento per l'acconto IRES.
Confronto e norme correlate
L'art. 100-ter deve essere letto in coordinamento con gli artt. 100-bis (soggetti obbligati), 100-quater (imputazione degli acconti alle imposte definitive del 1974) e 100-quinquies (modalità di riscossione). Nel sistema vigente, il punto di riferimento per gli acconti IRPEF sono gli artt. 17 e ss. del TUIR, mentre per l'IRES l'art. 17 del DPR 435/2001. Le aliquote e le soglie di esonero dal versamento degli acconti sono periodicamente modificate dalla legge di bilancio annuale. Per i contribuenti in regime forfettario si applicano aliquote dell'imposta sostitutiva (15 o 5 per cento) con le stesse regole percentuali degli acconti.
Problemi applicativi
La norma non genera questioni applicative attuali. Dal punto di vista storico, le principali difficoltà applicative dell'epoca riguardavano: la corretta classificazione del soggetto nell'ambito del vecchio sistema categoriale (B vs C/1, soggetti con bilancio vs soggetti senza bilancio); il calcolo della base imponibile sulla quale applicare le aliquote degli acconti (reddito imponibile dichiarato nel 1973 per la ricchezza mobile; rendita catastale per i redditi fondiari); la gestione dei soggetti che avevano variato la propria attività tra il 1973 e il 1974, con potenziale cambiamento di categoria reddituale e quindi di aliquota di acconto applicabile.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo acconto per imprenditore con bilancio nel 1974
Caso 2: Acconto per professionista artista nel 1974
Caso 3: Acconto su redditi fondiari nel 1974
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 100-ter DPR 602/1973?
L'art. 100-ter DPR 602/1973 fissa le aliquote degli acconti d'imposta per il 1974 previsti dall'art. 100-bis: 15% per redditi di ricchezza mobile categoria B dei soggetti con bilancio; 10% per altri redditi categoria B; 10% per artisti e professionisti (C/1); 7% per altri redditi C/1; 12% per redditi dominicali e di fabbricati. È una norma transitoria esaurita, senza applicazione pratica attuale.
Come si calcolano oggi gli acconti IRPEF?
Gli acconti IRPEF si calcolano applicando il 100% all'imposta netta risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (metodo storico), oppure stimando l'imposta del periodo in corso (metodo previsionale). L'acconto totale si versa in due rate: la prima (40%) entro il 30 giugno, la seconda (60%) entro il 30 novembre. L'esonero dal versamento si applica se l'acconto complessivo è inferiore a 51,65 euro.
Esistono aliquote differenziate per tipo di reddito negli acconti IRPEF attuali?
No: il sistema attuale degli acconti IRPEF utilizza un'aliquota unica (100% dell'imposta storica) applicata all'imposta netta totale, indipendentemente dalla composizione del reddito. La differenziazione per categoria di reddito era caratteristica del vecchio sistema impositivo basato sulle imposte cedolari (ricchezza mobile), abbandonato con la riforma del 1973-74.
Qual era la differenza tra ricchezza mobile categoria B e C/1 nel vecchio sistema?
Nel vecchio sistema tributario ante-riforma: la ricchezza mobile categoria B comprendeva i redditi d'impresa (prodotti dall'esercizio di attività commerciali o industriali, con componente sia di capitale sia di lavoro); la categoria C/1 comprendeva i redditi di lavoro autonomo (artisti, professionisti, agenti) e i redditi derivanti prevalentemente dal lavoro personale. Le due categorie erano soggette ad aliquote progressive diverse e a meccanismi di determinazione della base imponibile distinti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
L'art. 100-ter del DPR 602/1973 stabilisce le aliquote degli acconti d'imposta per l'anno 1974 previsti dall'art. 100-bis, differenziandole per categoria di reddito. Le misure erano: 15 per cento per i redditi di ricchezza mobile categoria B dei soggetti di cui all'art. 8, terzo comma, del vecchio Testo Unico del 1958 (imprenditori con bilancio); 10 per cento per gli altri redditi categoria B; 10 per cento per la ricchezza mobile C/1 di artisti e professionisti; 7 per cento per gli altri redditi C/1; 12 per cento per i redditi dominicali dei terreni e dei fabbricati. Norma transitoria esaurita, di mero interesse storico.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 100-ter del DPR 602/1973 completava la disciplina degli acconti transitori previsti dall'art. 100-bis, specificando le aliquote applicabili per ciascuna categoria di reddito. La differenziazione delle aliquote rifletteva la struttura delle vecchie imposte di ricchezza mobile, che distinguevano tra redditi di impresa (categoria B), redditi di lavoro autonomo e assimilati (categoria C), e redditi fondiari (derivanti da terreni e fabbricati). Il legislatore ha calibrato le aliquote degli acconti tenendo conto del rapporto tra i redditi imponibili di ciascuna categoria e le imposte tipicamente dovute, cercando di limitare il peso finanziario sui contribuenti nel periodo di transizione.
Analisi e struttura
Le cinque aliquote previste dall'art. 100-ter si articolano per categoria reddituale: il 15 per cento si applicava ai soggetti obbligati alla tenuta del bilancio (società di capitali, imprenditori con contabilità ordinaria) sui redditi categoria B, la fascia più elevata in ragione della maggiore capacità contributiva e della stabilità dei redditi d'impresa; il 10 per cento si applicava agli altri titolari di redditi categoria B (imprenditori con contabilità semplificata); il 10 per cento si applicava ad artisti e professionisti (categoria C/1) con carattere artistico o intellettuale; il 7 per cento agli altri redditi C/1, ovvero i lavoratori autonomi di carattere ordinario; il 12 per cento sui redditi fondiari (dominicali e di fabbricati), calcolati su base catastale.
Quando si applica
Norma transitoria esaurita: le aliquote degli acconti 1974 si sono applicate una sola volta, per il versamento degli acconti relativi all'anno d'imposta 1974, iscritti in ruoli straordinari e riscossi in due rate a settembre e novembre 1974 ai sensi dell'art. 100-quinquies. Il sistema degli acconti vigente non utilizza categorie reddituali ma si basa sull'imposta netta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta precedente, con un'aliquota unica del 100 per cento dell'imposta storica per l'acconto IRPEF e del 100 per cento per l'acconto IRES.
Confronto e norme correlate
L'art. 100-ter deve essere letto in coordinamento con gli artt. 100-bis (soggetti obbligati), 100-quater (imputazione degli acconti alle imposte definitive del 1974) e 100-quinquies (modalità di riscossione). Nel sistema vigente, il punto di riferimento per gli acconti IRPEF sono gli artt. 17 e ss. del TUIR, mentre per l'IRES l'art. 17 del DPR 435/2001. Le aliquote e le soglie di esonero dal versamento degli acconti sono periodicamente modificate dalla legge di bilancio annuale. Per i contribuenti in regime forfettario si applicano aliquote dell'imposta sostitutiva (15 o 5 per cento) con le stesse regole percentuali degli acconti.
Problemi applicativi
La norma non genera questioni applicative attuali. Dal punto di vista storico, le principali difficoltà applicative dell'epoca riguardavano: la corretta classificazione del soggetto nell'ambito del vecchio sistema categoriale (B vs C/1, soggetti con bilancio vs soggetti senza bilancio); il calcolo della base imponibile sulla quale applicare le aliquote degli acconti (reddito imponibile dichiarato nel 1973 per la ricchezza mobile; rendita catastale per i redditi fondiari); la gestione dei soggetti che avevano variato la propria attività tra il 1973 e il 1974, con potenziale cambiamento di categoria reddituale e quindi di aliquota di acconto applicabile.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo acconto per imprenditore con bilancio nel 1974
Caso 2: Acconto per professionista artista nel 1974
Caso 3: Acconto su redditi fondiari nel 1974
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 100-ter DPR 602/1973?
L'art. 100-ter DPR 602/1973 fissa le aliquote degli acconti d'imposta per il 1974 previsti dall'art. 100-bis: 15% per redditi di ricchezza mobile categoria B dei soggetti con bilancio; 10% per altri redditi categoria B; 10% per artisti e professionisti (C/1); 7% per altri redditi C/1; 12% per redditi dominicali e di fabbricati. È una norma transitoria esaurita, senza applicazione pratica attuale.
Come si calcolano oggi gli acconti IRPEF?
Gli acconti IRPEF si calcolano applicando il 100% all'imposta netta risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (metodo storico), oppure stimando l'imposta del periodo in corso (metodo previsionale). L'acconto totale si versa in due rate: la prima (40%) entro il 30 giugno, la seconda (60%) entro il 30 novembre. L'esonero dal versamento si applica se l'acconto complessivo è inferiore a 51,65 euro.
Esistono aliquote differenziate per tipo di reddito negli acconti IRPEF attuali?
No: il sistema attuale degli acconti IRPEF utilizza un'aliquota unica (100% dell'imposta storica) applicata all'imposta netta totale, indipendentemente dalla composizione del reddito. La differenziazione per categoria di reddito era caratteristica del vecchio sistema impositivo basato sulle imposte cedolari (ricchezza mobile), abbandonato con la riforma del 1973-74.
Qual era la differenza tra ricchezza mobile categoria B e C/1 nel vecchio sistema?
Nel vecchio sistema tributario ante-riforma: la ricchezza mobile categoria B comprendeva i redditi d'impresa (prodotti dall'esercizio di attività commerciali o industriali, con componente sia di capitale sia di lavoro); la categoria C/1 comprendeva i redditi di lavoro autonomo (artisti, professionisti, agenti) e i redditi derivanti prevalentemente dal lavoro personale. Le due categorie erano soggette ad aliquote progressive diverse e a meccanismi di determinazione della base imponibile distinti.