← Torna a Riscossione Tributi (DPR 602/1973)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 100-sexies del DPR 602/1973 disciplinava le iscrizioni a ruolo per le imposte del 1974, ovvero le modalità con cui il fisco doveva procedere all'iscrizione a ruolo delle imposte relative al primo anno della riforma tributaria. La norma è stata abrogata dalla L. 576/1975, probabilmente perché le specificità transitorie per cui era stata concepita erano state superate dalla normale operatività del sistema, rivelatosi sufficientemente capace di gestire il regime ordinario delle iscrizioni a ruolo senza necessità di norme speciali per l'anno 1974. Si tratta di una disposizione di interesse puramente storico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100-sexies DPR 602/1973 — Iscrizioni a ruolo per il 1974 (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dalla Legge del 02/12/1975 n. 576, art. 16]

Commento

Ratio della norma

L'art. 100-sexies del DPR 602/1973 era una norma di raccordo nel sistema transitorio delle iscrizioni a ruolo relative al primo anno della riforma tributaria. Il passaggio dal vecchio sistema (basato sulle imposte di ricchezza mobile e sull'imposta complementare) al nuovo (basato su IRPEF e IRPEG) richiedeva adattamenti anche nelle procedure di iscrizione a ruolo, che nella nuova disciplina erano strutturate diversamente rispetto al passato. La precoce abrogazione da parte della L. 576/1975 suggerisce che le specificità transitorie per cui la norma era stata concepita si sono risolte rapidamente, rendendo superflua la disciplina speciale.

Analisi e struttura

Non è possibile ricostruire il contenuto preciso dell'art. 100-sexies, di cui non è disponibile il testo originario abrogato. La sua abrogazione ad opera della L. 2 dicembre 1975, n. 576 è avvenuta nell'ambito di una serie di disposizioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, adottate a poco più di un anno dall'entrata in vigore della riforma. Il fatto che la norma fosse inclusa nel gruppo degli artt. 100-bis / 100-sexies (tutti relativi al regime transitorio degli acconti e delle iscrizioni a ruolo per il 1974) suggerisce che disciplinasse aspetti procedurali dell'iscrizione a ruolo delle imposte relative a quell'anno che si erano rivelati superflui o incompatibili con l'evoluzione pratica del sistema.

Quando si applica

Norma abrogata: non trova applicazione. Le iscrizioni a ruolo relative alle imposte dell'anno 1974 sono state gestite e definitivamente esaurite nel corso dei primi anni Settanta. Il sistema vigente delle iscrizioni a ruolo è disciplinato dagli artt. 11-15 DPR 602/1973, che non presentano più distinzioni tra anni d'imposta ordinari e anni di transizione, poiché il regime della riforma è ormai a regime da decenni.

Confronto e norme correlate

La L. 576/1975, che ha abrogato l'art. 100-sexies, è stato uno dei primi provvedimenti di aggiustamento del sistema tributario dopo la riforma del 1973-74, che aveva rivelato alcune difficoltà applicative. La norma abrogata si inserisce nel gruppo delle disposizioni transitorie del DPR 602/1973 (artt. 99-105), che nel loro insieme hanno garantito il passaggio ordinato dal vecchio al nuovo sistema. Gli artt. 11-15 DPR 602/1973 (rimasti in vigore e poi modificati nel corso degli anni) disciplinano oggi le iscrizioni a ruolo per tutti gli anni d'imposta.

Problemi applicativi

Norma abrogata: non genera questioni applicative. Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione precoce (dopo soli due anni dall'entrata in vigore del decreto) è una testimonianza delle difficoltà incontrate nell'applicazione pratica della riforma tributaria del 1973-74, che ha richiesto numerosi aggiustamenti e correzioni nei primi anni. La storia delle norme tributarie «transitorie» mostra come spesso il legislatore tenda a sovra-produrre disposizioni di raccordo che poi si rivelano superflue perché la realtà applicativa è più semplice di quanto anticipato.

Casi pratici

Caso 1: Iscrizione a ruolo IRPEF per il primo anno d'imposta 1974

Caso 2: Difficoltà operative nella prima iscrizione a ruolo IRPEG 1974

Caso 3: Abrogazione anticipata di una norma transitoria superflua

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 100-sexies DPR 602/1973?

L'art. 100-sexies DPR 602/1973 riguardava le iscrizioni a ruolo per le imposte dell'anno 1974, nell'ambito del regime transitorio introdotto dagli artt. 100-bis/100-sexies per la gestione del primo anno della riforma tributaria. È stato abrogato dalla L. 576/1975, a soli due anni dall'entrata in vigore del decreto, perché ritenuto superfluo dall'applicazione pratica del sistema.

Come avviene oggi l'iscrizione a ruolo delle imposte?

L'iscrizione a ruolo avviene quando l'ufficio forma l'elenco dei debitori e delle somme dovute (art. 10 DPR 602/1973). Può essere a titolo definitivo (per imposte accertate in via definitiva) o provvisorio (per imposte derivanti da accertamenti non ancora definitivi, iscritte per un terzo ex art. 15). Il ruolo viene reso esecutivo con la firma del responsabile dell'ufficio e consegnato all'agente della riscossione, che notifica la cartella di pagamento entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25.

Ci sono termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo?

Sì: l'art. 25 DPR 602/1973 prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973), del quarto anno successivo (per controllo formale ex art. 36-ter), o del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Cosa succede se l'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo una somma dopo i termini di decadenza?

L'iscrizione a ruolo tardiva è nulla: il contribuente può eccepire la decadenza in sede di ricorso avverso la cartella di pagamento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il giudice, accertata la tardività, annulla la cartella. È opportuno proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella, allegando la documentazione che comprova la presentazione della dichiarazione e il decorso del termine di decadenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.