Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 100-sexies D.P.R. 602/1973 – Iscrizioni a ruolo per il 1974 (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 1974 L’imposta su reddito delle persone fisiche e l’imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. , in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli articoli 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all’intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell’intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell’art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Riscossione Tributi (DPR 602/1973).

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In sintesi

L'art. 100-sexies del DPR 602/1973 disciplinava le iscrizioni a ruolo per le imposte del 1974, ovvero le modalità con cui il fisco doveva procedere all'iscrizione a ruolo delle imposte relative al primo anno della riforma tributaria. La norma è stata abrogata dalla L. 576/1975, probabilmente perché le specificità transitorie per cui era stata concepita erano state superate dalla normale operatività del sistema, rivelatosi sufficientemente capace di gestire il regime ordinario delle iscrizioni a ruolo senza necessità di norme speciali per l'anno 1974. Si tratta di una disposizione di interesse puramente storico.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 100-sexies del DPR 602/1973 era una norma di raccordo nel sistema transitorio delle iscrizioni a ruolo relative al primo anno della riforma tributaria. Il passaggio dal vecchio sistema (basato sulle imposte di ricchezza mobile e sull'imposta complementare) al nuovo (basato su IRPEF e IRPEG) richiedeva adattamenti anche nelle procedure di iscrizione a ruolo, che nella nuova disciplina erano strutturate diversamente rispetto al passato. La precoce abrogazione da parte della L. 576/1975 suggerisce che le specificità transitorie per cui la norma era stata concepita si sono risolte rapidamente, rendendo superflua la disciplina speciale.

Analisi e struttura

Non è possibile ricostruire il contenuto preciso dell'art. 100-sexies, di cui non è disponibile il testo originario abrogato. La sua abrogazione ad opera della L. 2 dicembre 1975, n. 576 è avvenuta nell'ambito di una serie di disposizioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, adottate a poco più di un anno dall'entrata in vigore della riforma. Il fatto che la norma fosse inclusa nel gruppo degli artt. 100-bis / 100-sexies (tutti relativi al regime transitorio degli acconti e delle iscrizioni a ruolo per il 1974) suggerisce che disciplinasse aspetti procedurali dell'iscrizione a ruolo delle imposte relative a quell'anno che si erano rivelati superflui o incompatibili con l'evoluzione pratica del sistema.

Quando si applica

Norma abrogata: non trova applicazione. Le iscrizioni a ruolo relative alle imposte dell'anno 1974 sono state gestite e definitivamente esaurite nel corso dei primi anni Settanta. Il sistema vigente delle iscrizioni a ruolo è disciplinato dagli artt. 11-15 DPR 602/1973, che non presentano più distinzioni tra anni d'imposta ordinari e anni di transizione, poiché il regime della riforma è ormai a regime da decenni.

Confronto e norme correlate

La L. 576/1975, che ha abrogato l'art. 100-sexies, è stato uno dei primi provvedimenti di aggiustamento del sistema tributario dopo la riforma del 1973-74, che aveva rivelato alcune difficoltà applicative. La norma abrogata si inserisce nel gruppo delle disposizioni transitorie del DPR 602/1973 (artt. 99-105), che nel loro insieme hanno garantito il passaggio ordinato dal vecchio al nuovo sistema. Gli artt. 11-15 DPR 602/1973 (rimasti in vigore e poi modificati nel corso degli anni) disciplinano oggi le iscrizioni a ruolo per tutti gli anni d'imposta.

Problemi applicativi

Norma abrogata: non genera questioni applicative. Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione precoce (dopo soli due anni dall'entrata in vigore del decreto) è una testimonianza delle difficoltà incontrate nell'applicazione pratica della riforma tributaria del 1973-74, che ha richiesto numerosi aggiustamenti e correzioni nei primi anni. La storia delle norme tributarie «transitorie» mostra come spesso il legislatore tenda a sovra-produrre disposizioni di raccordo che poi si rivelano superflue perché la realtà applicativa è più semplice di quanto anticipato.

Casi pratici

Caso 1: Iscrizione a ruolo IRPEF per il primo anno d'imposta 1974

Caso 2: Difficoltà operative nella prima iscrizione a ruolo IRPEG 1974

Caso 3: Abrogazione anticipata di una norma transitoria superflua

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 100-sexies DPR 602/1973?

L'art. 100-sexies DPR 602/1973 riguardava le iscrizioni a ruolo per le imposte dell'anno 1974, nell'ambito del regime transitorio introdotto dagli artt. 100-bis/100-sexies per la gestione del primo anno della riforma tributaria. È stato abrogato dalla L. 576/1975, a soli due anni dall'entrata in vigore del decreto, perché ritenuto superfluo dall'applicazione pratica del sistema.

Come avviene oggi l'iscrizione a ruolo delle imposte?

L'iscrizione a ruolo avviene quando l'ufficio forma l'elenco dei debitori e delle somme dovute (art. 10 DPR 602/1973). Può essere a titolo definitivo (per imposte accertate in via definitiva) o provvisorio (per imposte derivanti da accertamenti non ancora definitivi, iscritte per un terzo ex art. 15). Il ruolo viene reso esecutivo con la firma del responsabile dell'ufficio e consegnato all'agente della riscossione, che notifica la cartella di pagamento entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25.

Ci sono termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo?

Sì: l'art. 25 DPR 602/1973 prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973), del quarto anno successivo (per controllo formale ex art. 36-ter), o del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Cosa succede se l'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo una somma dopo i termini di decadenza?

L'iscrizione a ruolo tardiva è nulla: il contribuente può eccepire la decadenza in sede di ricorso avverso la cartella di pagamento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il giudice, accertata la tardività, annulla la cartella. È opportuno proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella, allegando la documentazione che comprova la presentazione della dichiarazione e il decorso del termine di decadenza.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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