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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 101 del DPR 602/1973 è una norma di diritto intertemporale che regola i termini per proporre ricorsi o istanze relativi a tributi soppressi dalla riforma del 1973-74, pendenti al 1° gennaio 1974. La disposizione stabilisce che questi termini, ove ancora pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, decorrono ex novo dal 1° gennaio 1974, e che i ricorsi e le istanze devono essere proposti secondo le forme e i modi stabiliti dal DPR 602/1973 e dal DPR 636/1972 (disciplina del contenzioso tributario). Si tratta di una norma finalizzata a evitare la perdita di tutele processuali per i contribuenti nel passaggio al nuovo sistema.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 101 DPR 602/1973 — Termini per sgravi e rimborsi tributi soppressi

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti all’1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Commento

Ratio della norma

L'art. 101 del DPR 602/1973 risponde ad un'esigenza garantistica essenziale in qualunque transizione normativa di ampia portata: evitare che il cambio di regime privi i contribuenti dei rimedi giuridici avverso atti già notificati o situazioni già maturate. La riforma tributaria del 1973-74 ha radicalmente mutato non solo il sistema delle imposte ma anche le procedure di accertamento, riscossione e contenzioso. Senza la norma transitoria dell'art. 101, i contribuenti che avevano ricevuto avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo relative ai vecchi tributi nel 1973 avrebbero potuto trovarsi in una situazione di incertezza sui termini e le forme dei rimedi disponibili.

Analisi e struttura

La norma si compone di un unico periodo articolato in due parti. La prima stabilisce la regola del dies a quo dei termini processuali: quelli pendenti al 1° gennaio 1974 decorrono da quella data — un meccanismo di «rimessione in termini» automatica e generale. La seconda parte stabilisce la legge applicabile ai ricorsi e alle istanze: si applicano le «norme e le forme» del DPR 602/1973 e del DPR 636/1972 (riforma del contenzioso tributario, introdotto contestualmente). Questo significa che anche per le controversie aventi ad oggetto vecchi tributi si applica il nuovo regime processuale, con i nuovi uffici competenti (commissioni tributarie) e le nuove forme di ricorso.

Quando si applica

Norma di applicazione ormai esaurita: le fattispecie cui si riferisce (termini pendenti al 1° gennaio 1974 su ricorsi relativi a tributi soppressi) sono definitivamente chiuse da decenni. Il sistema vigente del contenzioso tributario è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992, che ha sostituito il DPR 636/1972, istituendo le Commissioni tributarie provinciali e regionali (ora Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi della L. 130/2022). I termini per i ricorsi in materia tributaria sono oggi di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

Confronto e norme correlate

L'art. 101 si inserisce nel gruppo delle disposizioni transitorie del DPR 602/1973 (artt. 99-105). Il DPR 636/1972 (riforma del contenzioso tributario, applicato dall'art. 101 anche per i vecchi tributi) è stato successivamente sostituito dal D.Lgs. 546/1992, che ha introdotto un processo tributario più garantito e strutturato secondo i principi del processo civile. La norma esprime un principio generale di diritto intertemporale processuale — applicazione della legge processuale nuova ai procedimenti pendenti — temperato dalla rimessione in termini per evitare pregiudizi ai contribuenti.

Problemi applicativi

Norma priva di applicazione pratica attuale. Dal punto di vista storico, i principali problemi applicativi dell'art. 101 riguardavano: la corretta individuazione dei «termini pendenti» al 1° gennaio 1974 (termine per ricorso avverso avviso di accertamento o iscrizione a ruolo ricevuta nel 1973 con scadenza nel 1974); la competenza dei nuovi organi istituiti dalla riforma per le controversie aventi ad oggetto i vecchi tributi; la corretta applicazione delle nuove forme processuali ai ricorsi aventi ad oggetto tributi disciplinati da una normativa sostanziale ormai abrogata. Queste questioni sono di mero interesse accademico.

Casi pratici

Caso 1: Rimessione in termini per ricorso su imposta di ricchezza mobile

Caso 2: Istanza di rimborso su imposta complementare progressiva

Caso 3: Ricorso pendente contro un ruolo di imposta di famiglia

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 101 DPR 602/1973?

L'art. 101 DPR 602/1973 è una norma transitoria che stabilisce: i termini per ricorsi o istanze su tributi soppressi, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono ex novo da quella data (rimessione in termini automatica); i relativi procedimenti seguono le forme del DPR 602/1973 e del DPR 636/1972 (nuovo contenzioso tributario). Norma di diritto intertemporale, esaurita nei suoi effetti pratici da decenni.

Quali sono oggi i termini per ricorrere contro un atto dell'Agenzia delle entrate?

Il termine ordinario per il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per gli atti dell'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 50.000 euro è obbligatorio il preventivo reclamo-mediazione, con sospensione del termine di 90 giorni. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni (o 90+60 con mediazione), l'atto diventa definitivo e non più impugnabile.

Cosa succede se ricevo una cartella di pagamento e non ricorro nei termini?

Se il contribuente non impugna la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica, l'atto diventa definitivo. Non è più possibile contestare la legittimità della cartella in sede giudiziale, ma restano esperibili: l'istanza di sgravio per errori materiali evidenti; il ricorso in autotutela; la possibilità di eccepire vizi in sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) per i vizi non deducibili in sede tributaria (pignorabilità dei beni).

Come funziona oggi la rimessione in termini nel processo tributario?

La rimessione in termini nel processo tributario è prevista dall'art. 24, comma 4, D.Lgs. 546/1992 per i casi in cui la parte documenti di non aver avuto conoscenza dell'atto per causa non imputabile. Il giudice può rimettere in termini il ricorrente se la mancata impugnazione nei termini ordinari è dipesa da caso fortuito, forza maggiore o fatto dell'amministrazione (notifica irregolare). La rimessione in termini è eccezionale e richiede prova puntuale delle circostanze che l'hanno determinata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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