In sintesi
L'art. 100 del DPR 602/1973 contiene disposizioni transitorie relative ai versamenti e alle iscrizioni a ruolo di tributi soppressi dalla riforma tributaria del 1973. La norma preserva l'applicabilità di specifiche disposizioni del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 (DPR 645/1958) per i versamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974 e per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi (ricchezza mobile, imposta complementare progressiva e altri tributi eliminati dalla riforma) relativi a periodi antecedenti alla medesima data. Si tratta di una norma di diritto intertemporale esaurita nei suoi effetti pratici.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 DPR 602/1973 — Versamento e iscrizione a ruolo tributi soppressi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori all’1 gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu’ dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori all’1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Stesso numero, altri codici
- Art. 100 Cod. Amb. — reti fognarie
- Art. 100 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Art. 100 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
- Art. 100 D.Lgs. 42/2004 — Rinvio a norme generali
- Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della
- Articolo 100 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 100 del DPR 602/1973 rappresenta uno strumento classico di diritto transitorio: garantire la continuità delle procedure di versamento e riscossione per i tributi soppressi dalla riforma del 1973-74, evitando che la loro eliminazione dall'ordinamento creasse lacune nel recupero delle somme già maturate in capo ai contribuenti. La riforma tributaria operata dai DPR 597, 598, 599, 600, 601 e 602 del 1973 aveva abolito una serie di imposte preesistenti (ricchezza mobile categorie A, B, C, imposta complementare progressiva, imposta generale sull'entrata) sostituendole con IRPEF, IRPEG e IVA. Per le obbligazioni già sorte prima del 1° gennaio 1974, occorreva mantenere in vigore le relative procedure di riscossione.
Analisi e struttura
La norma si articola in due commi. Il primo comma stabilisce che le disposizioni degli artt. 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del TU del 1958 continuano ad applicarsi per i versamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974: si tratta delle regole sui versamenti delle imposte soppresse (modalità, termini, uffici competenti). Il secondo comma stabilisce che per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi ex art. 82 DPR 597/1973, relativi a periodi antecedenti al 1974, restano in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del TU del 1958, che disciplinavano le procedure di ruolo per i vecchi tributi.
Quando si applica
La norma è di applicazione puramente storica: i periodi d'imposta cui si riferisce sono anteriori al 1° gennaio 1974, quindi si tratta di accertamenti e riscossioni di oltre cinquanta anni fa. Nel sistema vigente, le imposte soppresse dalla riforma del 1973 non esistono più e le relative procedure di versamento e riscossione sono esaurite. L'interesse della norma è meramente dottrinale e storico, come testimonianza della tecnica legislativa utilizzata per garantire la transizione al nuovo sistema tributario. Non genera obblighi né diritti per i contribuenti attuali.
Confronto e norme correlate
La norma si inserisce nel gruppo degli articoli «di diritto transitorio» del DPR 602/1973 (artt. 99-105), tutti volti a garantire la continuità giuridica nel passaggio dalla normativa previgente al nuovo sistema tributario. L'art. 82 del DPR 597/1973 elencava i tributi soppressi dalla riforma (imposta di ricchezza mobile, imposta complementare progressiva sul reddito globale, imposta sulle società, imposta sui redditi agrari, e altri). Il DPR 645/1958, cui rinviano le disposizioni conservate, era il testo unico delle leggi sulle imposte dirette che aveva codificato il sistema tributario previgente alla riforma.
Problemi applicativi
Dal punto di vista pratico, la norma non genera questioni applicative attuali. Dal punto di vista storico e accademico, le disposizioni preservate dall'art. 100 testimoniano la complessità del sistema tributario italiano ante-riforma: imposte per categorie di reddito (ricchezza mobile cat. A, B, C1, C2), imposta complementare progressiva sul reddito globale, imposte sui redditi agrari catastali. La riforma del 1973-74 ha unificato questi tributi nell'IRPEF (per le persone fisiche), IRPEG (per gli enti), ILOR (per i redditi locali, poi soppressa) e IVA (per i consumi). La tecnica della norma transitoria ex art. 100 ha consentito il recupero delle somme già accertate nei confronti dei contribuenti senza lacune procedurali.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione a ruolo di imposta di ricchezza mobile anni '70
Caso 2: Versamento imposta complementare progressiva relativa al 1973
Caso 3: Riscossione coattiva di tributi soppressi
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 100 DPR 602/1973?
L'art. 100 DPR 602/1973 è una norma transitoria che conserva in vigore alcune disposizioni del vecchio Testo Unico delle imposte dirette (DPR 645/1958) per i versamenti e le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi dalla riforma del 1973-74 (ricchezza mobile, imposta complementare progressiva, ecc.) relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974. Non ha applicazione pratica attuale.
Quali imposte ha soppresso la riforma tributaria del 1973?
La riforma tributaria del 1973-74 ha soppresso: l'imposta di ricchezza mobile (categorie A, B, C1, C2), l'imposta complementare progressiva sul reddito globale, l'imposta sulle società, l'imposta sui redditi agrari, l'imposta di famiglia, la tassa di concessione governativa su alcuni redditi. In loro sostituzione sono state introdotte IRPEF, IRPEG, ILOR (poi soppressa) e, in materia di consumi, l'IVA in sostituzione dell'IGE.
Il DPR 645/1958 è ancora in vigore?
Il DPR 645/1958 (Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette) è stato sostanzialmente abrogato dalla riforma tributaria del 1973-74. Alcune sue disposizioni sono state conservate in vigore da norme transitorie come l'art. 100 DPR 602/1973, ma esclusivamente per le fattispecie storicamente maturate prima del 1974. Attualmente, il testo unico di riferimento per le imposte dirette è il TUIR (DPR 917/1986).
Qual è la rilevanza pratica dell'art. 100 DPR 602/1973 oggi?
Nessuna rilevanza pratica. La norma esaurisce i suoi effetti nell'anno 1974 e nei primissimi anni successivi, per il recupero dei debiti tributari già accertati relativi ai periodi d'imposta anteriori alla riforma. Oggi ha solo interesse storico-accademico come testimonianza della tecnica legislativa transitoria utilizzata per gestire il passaggio al nuovo sistema tributario.
Vedi anche