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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 99 del DPR 602/1973 detta una disciplina transitoria per il versamento delle ritenute alla fonte sugli utili societari la cui distribuzione sia stata deliberata prima del 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore della riforma tributaria. La norma stabilisce che tali ritenute — disciplinate dalla L. 1745/1962 che introduceva il regime di tassazione degli utili distribuiti — continuano ad essere versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato secondo le modalità e i termini previsti dalla stessa legge del 1962, in deroga alle nuove regole introdotte dal DPR 602/1973. Si tratta di una disposizione di diritto intertemporale, ormai priva di effetti pratici data la sua operatività limitata all'anno 1974.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 DPR 602/1973 — Versamento delle ritenute sui dividendi

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 Dicembre 1962, N. 1745, la cui distribuzione e’ deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

Commento

Ratio della norma

L'art. 99 del DPR 602/1973 assolve una funzione tipicamente transitoria: garantire la continuità giuridica nella riscossione delle ritenute sugli utili deliberati prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973-74. La L. 29 dicembre 1962, n. 1745, aveva introdotto la tassazione alla fonte degli utili distribuiti dalle società, prevedendo specifici meccanismi di versamento alle tesorerie provinciali. Il passaggio al nuovo sistema avrebbe potuto creare incertezze applicative per i dividendi relativi a utili già deliberati ma ancora da versare all'erario: la norma risolve questo problema applicando il vecchio regime alle fattispecie già maturate.

Analisi e struttura

La disposizione fa riferimento alle ritenute sugli utili di cui all'art. 1 della L. 1745/1962, la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974. Per questi dividendi, la ritenuta si applica e si versa secondo le regole della legge del 1962, non secondo le nuove disposizioni del DPR 602/1973. Il «verso» transitorio riguarda: la misura della ritenuta (stabilita dalla L. 1745/1962); i termini di versamento (quelli previsti dalla stessa legge); il destinatario del versamento (le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, come indicato nella norma). Si tratta di un'eccezione temporanea al regime generale, applicabile solo a una fattispecie storicamente circoscritta.

Quando si applica

La norma ha trovato applicazione esclusivamente nel corso dell'anno 1974, per le ritenute su dividendi deliberati entro il 31 dicembre 1973. Oggi non ha più applicazione pratica. Il sistema vigente per la tassazione dei dividendi è disciplinato principalmente dall'art. 27 del DPR 600/1973 (ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società di capitali), che prevede una ritenuta del 26 per cento sul valore dei dividendi corrisposti a persone fisiche e soggetti non residenti. Per i soci persone giuridiche, i dividendi sono in linea generale esclusi dalla base imponibile IRES per il 95 per cento del loro ammontare (art. 89 TUIR).

Confronto e norme correlate

Il sistema attuale di tassazione dei dividendi è disciplinato dagli artt. 27 e 73 del DPR 600/1973 e dagli artt. 89 e 44 del TUIR. La L. 1745/1962, pur non formalmente abrogata nella sua interezza, è rimasta in vigore solo per i profili non incompatibili con la riforma tributaria del 1973-74. Il sistema di tassazione dei dividendi ha subito numerose modifiche negli anni, culminate nell'allineamento dell'aliquota di ritenuta al 26 per cento operato dal D.L. 66/2014, che ha uniformato la tassazione delle rendite finanziarie.

Problemi applicativi

L'art. 99 è una norma transitoria esaurita nei suoi effetti pratici da oltre cinquant'anni. Le questioni di interesse attuale in materia di tassazione dei dividendi riguardano principalmente: il trattamento dei dividendi distribuiti a soci persone fisiche non imprenditori (ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo); i dividendi percepiti da imprenditori individuali (parzialmente inclusi nel reddito d'impresa); i dividendi da società black list (tassazione integrale); la distribuzione di riserve di utili formatisi in periodi antecedenti alle riforme fiscali (la «stratificazione delle riserve» può rilevare ai fini del regime applicabile); infine, le problematiche di doppia imposizione sui dividendi cross-border, disciplinate dalle Convenzioni contro la doppia imposizione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 99 DPR 602/1973?

L'art. 99 DPR 602/1973 è una norma transitoria che stabilisce il regime applicabile alle ritenute sugli utili societari la cui distribuzione fosse stata deliberata prima del 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore della riforma tributaria. Per tali dividendi si continuava ad applicare la L. 1745/1962 anche dopo la riforma, garantendo così la continuità giuridica nella riscossione. La norma è priva di applicazione pratica attuale.

Quale aliquota di ritenuta si applica oggi sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche?

I dividendi distribuiti da società di capitali a persone fisiche non imprenditori sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26 per cento a titolo definitivo ai sensi dell'art. 27 DPR 600/1973, come modificato dal D.L. 66/2014. La ritenuta è operata dalla società che distribuisce gli utili e libera il socio dall'obbligo di dichiarare il dividendo nella propria dichiarazione dei redditi.

I dividendi ricevuti da una società italiana da una sua controllata sono tassabili?

I dividendi percepiti da una società di capitali italiana da altra società di capitali italiana concorrono alla base imponibile IRES solo per il 5 per cento del loro importo (art. 89 TUIR), determinando un'imposizione effettiva dell'1,2 per cento (5% × 24% IRES). Non si applica ritenuta. Questo regime — noto come participation exemption parziale — mira ad evitare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti nell'ambito di gruppi societari.

I dividendi da società estere sono trattati diversamente?

I dividendi provenienti da società estere sono in linea di principio soggetti allo stesso regime dei dividendi domestici, con alcune differenze: per i dividendi da società residenti in Paesi black list (paradisi fiscali), si applica la tassazione integrale salvo prova contraria; per i dividendi cross-border, si applicano le eventuali convenzioni contro la doppia imposizione, che prevedono solitamente una ritenuta convenzionale alla fonte nello Stato della società distributrice, recuperabile come credito d'imposta nello Stato del percipiente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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