In sintesi
L'art. 98 del DPR 602/1973 disciplinava i criteri e le modalità di applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto, relativo alle disposizioni sanzionatorie. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 471/1997, che ha operato la riforma organica del sistema sanzionatorio tributario non penale. I principi generali applicativi delle sanzioni tributarie non penali sono oggi disciplinati dal D.Lgs. 472/1997, che ha introdotto i principi di legalità, irretroattività, personalità, proporzionalità della sanzione e istituti come il ravvedimento operoso, la definizione agevolata e la non punibilità per cause di forza maggiore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 DPR 602/1973 — Applicazione delle sanzioni (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Cod. Amb. — risparmio idrico
- Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98
- Art. 98 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 98 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di pubblica utilità
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione
- Articolo 98 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 98 del DPR 602/1973, prima dell'abrogazione, forniva le coordinate applicative per le sanzioni tributarie previste nel medesimo decreto, regolando profili come la competenza per l'irrogazione, i termini di prescrizione, le modalità di contestazione e i criteri di commisurazione. La riforma del 1997, articolata sui D.Lgs. 471 e 472, ha riorganizzato profondamente il sistema, introducendo norme di parte generale applicabili a tutte le sanzioni tributarie non penali in modo uniforme, eliminando le frammentazioni normative ereditate dal sistema previgente.
Analisi e struttura
Il D.Lgs. 472/1997 costituisce oggi la «parte generale» del sistema sanzionatorio tributario. I suoi principi fondamentali includono: legalità (la sanzione deve essere prevista dalla legge al momento della violazione); irretroattività (non si applica la sanzione prevista da una legge successiva alla violazione, salvo che sia più favorevole); personalità (la sanzione è irrogata al soggetto che ha commesso la violazione); proporzionalità (la sanzione deve essere commisurata alla gravità della violazione); non trasmissibilità (la sanzione non si trasmette agli eredi). Il D.Lgs. 471/1997 contiene invece la «parte speciale», con le singole fattispecie sanzionatorie.
Quando si applica
Norma abrogata. Il sistema vigente si applica a tutte le sanzioni tributarie non penali. L'irrogazione avviene tramite: avviso di irregolarità (art. 36-bis DPR 600/1973) per violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato; atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (art. 16 D.Lgs. 472/1997) per violazioni formali; avviso di accertamento con liquidazione della sanzione (D.Lgs. 471/1997) per violazioni sostanziali. Il contribuente può definire le sanzioni in misura ridotta (un terzo o un sesto) nei termini previsti dagli artt. 15 e 17 D.Lgs. 472/1997.
Confronto e norme correlate
La riforma del 1997 (D.Lgs. 471 e 472) ha segnato il passaggio da un sistema sanzionatorio frammentato e di derivazione storica a un sistema organico di tipo quasi-penalistico, con principi garantistici codificati. Il D.Lgs. 472/1997 regola anche il concorso di violazioni (art. 12), la continuazione (art. 12, comma 5), la causa di non punibilità per forza maggiore (art. 6, comma 5) e l'esimente per obiettiva incertezza normativa (art. 6, comma 2). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) ha poi consolidato alcuni di questi principi a livello di legge ordinaria rinforzata.
Problemi applicativi
Le questioni applicative più frequenti nel sistema vigente riguardano: la corretta individuazione del soggetto autore della violazione nelle fattispecie che coinvolgono intermediari, sostituti d'imposta o consulenti fiscali; l'applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di violazioni multiple della stessa norma o di norme diverse connesse tra loro; l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, riconosciuta dalla giurisprudenza tributaria in presenza di dubbi interpretativi non risolti al momento della violazione; la trasmissibilità limitata della sanzione in caso di scissione societaria; l'applicazione del favor rei quando la norma sanzionatoria viene modificata tra la data della violazione e quella dell'irrogazione della sanzione.
Casi pratici
Caso 1: Ravvedimento operoso per violazione formale
Caso 2: Sanzione e responsabilità del consulente
Caso 3: Obiettiva incertezza normativa come esimente
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 98 DPR 602/1973 prima dell'abrogazione?
L'art. 98 DPR 602/1973 regolava i criteri di applicazione delle sanzioni tributarie previste dal decreto. È stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997. Oggi i principi generali del sistema sanzionatorio tributario non penale sono nel D.Lgs. 472/1997 (parte generale) e le singole sanzioni nel D.Lgs. 471/1997 (parte speciale).
Quali principi regolano oggi le sanzioni tributarie non penali?
I principi fondamentali del D.Lgs. 472/1997 sono: legalità (sanzione prevista dalla legge al momento della violazione), irretroattività (salvo legge più favorevole), personalità (sanzione irrogata all'autore della violazione), proporzionalità (commisurazione alla gravità), non trasmissibilità agli eredi. Questi principi si applicano a tutte le sanzioni tributarie non penali, comprese quelle per omesso versamento, infedele dichiarazione e violazioni formali.
Il consulente fiscale risponde delle sanzioni tributarie del cliente?
No in via diretta: le sanzioni tributarie non penali sono irrogate al contribuente, non al suo consulente. Il consulente risponde civilmente nei confronti del cliente per i danni causati dall'errore professionale (malpractice professionale). In casi estremi, può configurarsi una responsabilità penale del consulente per i reati tributari più gravi, ma solo se ha partecipato attivamente alla condotta illecita.
Cos'è il favor rei nel sistema sanzionatorio tributario?
Il favor rei è il principio per cui, se tra la data della violazione e quella dell'irrogazione della sanzione interviene una norma più favorevole al contribuente, si applica la disciplina più favorevole. Questo principio è espressamente previsto dall'art. 3 D.Lgs. 472/1997 e opera anche in caso di modifiche alle aliquote sanzionatorie intervenute in pendenza di giudizio tributario.
Vedi anche