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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 97 del DPR 602/1973, in tutti i suoi commi, è stato abrogato dal D.Lgs. 74/2000 in materia di reati tributari. La norma disciplinava originariamente le conseguenze della morosità nel pagamento delle imposte iscritte a ruolo, prevedendo sia conseguenze sanzionatorie amministrative sia profili penalistici per le situazioni di inadempimento più grave. Con la riforma del sistema penale tributario operata dal D.Lgs. 74/2000, che ha ridisegnato il perimetro dei reati tributari, i profili penali dell'omesso versamento di imposte iscritte a ruolo hanno trovato una diversa sistemazione, rendendo superflua la norma originaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 DPR 602/1973 — Morosità nel pagamento di imposte a ruolo (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Tutti i commi abrogati dal Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74, art. 25]

Commento

Ratio della norma

L'art. 97 DPR 602/1973 si collocava all'intersezione tra il diritto tributario sanzionatorio amministrativo e il diritto penale tributario. La norma puniva il contribuente moroso nel pagamento delle imposte iscritte a ruolo con sanzioni che potevano assumere anche rilevanza penale nelle ipotesi di inadempimento più grave o reiterato. Il D.Lgs. 74/2000, che ha operato una riforma organica del sistema penale tributario, ha ridisegnato il catalogo dei reati tributari, escludendo in linea generale la punibilità penale del mero inadempimento del debito tributario già accertato e sostituendola con meccanismi sanzionatori più selettivi, concentrati sulle condotte fraudolente e sulle omissioni più gravi.

Analisi e struttura

Nel sistema vigente, la morosità nel pagamento di imposte iscritte a ruolo non è di per sé penalmente rilevante. Le conseguenze dell'inadempimento si esauriscono nella sfera del diritto tributario e processuale civile: iscrizione a ruolo, cartella di pagamento, interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973, avvio della procedura esecutiva (fermo, ipoteca, espropriazione forzata), eventuale segnalazione alle procedure concorsuali ex artt. 87-90 DPR 602/1973. Il D.Lgs. 74/2000 punisce penalmente solo le condotte di omesso versamento che superino specifiche soglie e riguardino tributi dichiarati (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 per IVA; art. 10-ter per ritenute).

Quando si applica

Norma abrogata: non trova applicazione. Il sistema vigente prevede che la morosità nel pagamento di imposte iscritte a ruolo non ha rilevanza penale autonoma. Hanno invece rilevanza penale: l'omesso versamento di ritenute certificate superiori a 150.000 euro per periodo d'imposta (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000); l'omesso versamento IVA superiore a 250.000 euro per periodo d'imposta (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000); le condotte fraudolente connesse all'inadempimento (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, punita anche sotto soglia).

Confronto e norme correlate

Il D.Lgs. 74/2000 costituisce il riferimento normativo principale per i profili penali dell'inadempimento tributario. Gli artt. 10-bis e 10-ter di tale decreto puniscono l'omesso versamento di ritenute e IVA sopra soglia. L'art. 11 punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (alienazione simulata di beni, costituzione fittizia di diritti reali). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) ha rafforzato le garanzie procedurali nella fase di riscossione. Il sistema attuale valorizza la distinzione tra inadempimento ordinario (solo conseguenze civili e amministrative) e comportamento fraudolento (rilevanza penale).

Problemi applicativi

Le questioni pratiche più rilevanti nel quadro vigente riguardano: la distinzione tra omesso versamento di ritenute dichiarate (punibile penalmente sopra soglia) e omesso versamento di imposte iscritte a ruolo a seguito di accertamento (non penalmente rilevante in sé); la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta quando il debitore fiscale aliena beni per rendere infruttuosa l'esecuzione dell'agente della riscossione; il coordinamento tra procedimenti penali e procedure concorsuali, in cui il credito tributario deve essere ammesso al passivo anche in presenza di contestazioni. La soglia penale di 150.000 euro per le ritenute è oggetto di frequente contenzioso, specie per le imprese in crisi di liquidità.

Casi pratici

Caso 1: Omesso versamento ritenute sotto soglia penale

Caso 2: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Caso 3: Debitore ammesso a rateazione dopo iscrizione a ruolo

Domande frequenti

L'art. 97 DPR 602/1973 è ancora in vigore?

No: tutti i commi dell'art. 97 DPR 602/1973 sono stati abrogati dal D.Lgs. 74/2000, che ha riorganizzato il sistema dei reati tributari. La morosità nel pagamento di imposte iscritte a ruolo non ha più rilevanza penale autonoma nel sistema vigente: le conseguenze sono esclusivamente amministrative e civili (interessi, fermo, ipoteca, espropriazione).

Non pagare una cartella esattoriale è un reato?

In linea generale no: il mero inadempimento di una cartella di pagamento non è penalmente rilevante. Può configurare reato solo l'omesso versamento di ritenute certificate o IVA dichiarata sopra le soglie previste dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (150.000 euro per le ritenute, 250.000 euro per IVA). È invece sempre reato la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Cosa rischio concretamente se non pago le cartelle esattoriali?

Le conseguenze concrete dell'inadempimento sono: applicazione degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 (tasso determinato annualmente con decreto MEF); fermo amministrativo dei veicoli (art. 86); iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77) se il debito supera 20.000 euro; espropriazione forzata (art. 76 ss.) se il debito supera 120.000 euro per gli immobili; pignoramento dello stipendio (art. 72-ter) o dei crediti verso terzi (art. 72-bis).

Il concordato preventivo sospende le procedure esecutive dell'agente della riscossione?

Sì: con l'ammissione del debitore al concordato preventivo, l'agente della riscossione compie le attività necessarie per l'inserimento del credito tributario nell'elenco dei creditori (art. 90 DPR 602/1973). Le procedure esecutive individuali sono sospese dalla pronuncia di apertura della procedura concorsuale, ma il credito tributario mantiene le sue prelazioni (privilegio ex art. 2778 c.c.) nell'ambito della ripartizione concordataria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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