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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 96 del DPR 602/1973 sanzionava coloro che effettuavano pagamenti di crediti a contribuenti risultanti morosi nei confronti dell'erario, senza la preventiva verifica della loro posizione debitoria. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 471/1997. La materia è oggi disciplinata dall'art. 48-bis del medesimo DPR 602/1973, che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare telematicamente, prima di effettuare pagamenti superiori a cinquemila euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 DPR 602/1973 — Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

Commento

Ratio della norma

L'art. 96 del DPR 602/1973, nella sua versione originaria, rispondeva all'esigenza di impedire che soggetti terzi (tipicamente creditori, banche, soggetti pubblici) effettuassero pagamenti a favore di contribuenti gravemente morosi verso il fisco, vanificando così le possibilità di recupero dell'erario. La norma era espressione del principio secondo cui chi paga un debitore dell'erario senza tenere conto delle pretese tributarie pendenti si espone a responsabilità. Con l'evoluzione del sistema, la norma è stata abrogata e sostituita da un meccanismo più sofisticato e informatizzato: l'art. 48-bis DPR 602/1973, introdotto dal D.L. 223/2006.

Analisi e struttura

Il vigente art. 48-bis DPR 602/1973 prevede un meccanismo di verifica preventiva: le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a cinquemila euro, devono verificare telematicamente se il beneficiario sia inadempiente per cartelle di pagamento di importo complessivo almeno pari a cinquemila euro. In caso affermativo, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente, che provvede a notificare all'interessato la proposta di compensazione di cui all'art. 28-ter del medesimo DPR. Per i pagamenti relativi a stipendi e indennità il limite è ridotto a duemilacinquecento euro.

Quando si applica

Norma abrogata. Il vigente art. 48-bis si applica alle pubbliche amministrazioni (ministeri, enti locali, enti pubblici) e alle società a prevalente partecipazione pubblica per qualsiasi pagamento a qualunque titolo — forniture, appalti, prestazioni professionali, rimborsi — di importo superiore a cinquemila euro. Il meccanismo di verifica avviene tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, accessibile dalle pubbliche amministrazioni. La norma non si applica ai pagamenti tra privati, che restano disciplinati dalle ordinarie norme sull'espropriazione forzata.

Confronto e norme correlate

L'art. 48-bis è strettamente coordinato con gli artt. 28-ter (compensazione volontaria) e 72-bis (pignoramento dei crediti verso terzi) del DPR 602/1973. L'insieme di queste norme crea un sistema coerente di «blocco» dei flussi di denaro verso soggetti morosi verso l'erario. La norma si raccorda anche con la disciplina degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che prevede verifiche analoghe in fase di liquidazione delle somme dovute agli appaltatori. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che i meccanismi di verifica siano trasparenti e non determinino ritardi indebiti nei pagamenti.

Problemi applicativi

Le questioni applicative più rilevanti nell'ambito del vigente art. 48-bis riguardano: i ritardi nella risposta del sistema telematico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che possono determinare ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione; le controversie sull'individuazione del «pagamento» rilevante (acconto vs saldo, rimborso vs pagamento di corrispettivo); le problematiche legate alla compensazione tra crediti di natura diversa (credito vantato verso la PA vs debito tributario); infine, le difficoltà operative per le piccole amministrazioni locali nell'accedere ai servizi telematici di verifica.

Casi pratici

Caso 1: Comune blocca pagamento a fornitore moroso

Caso 2: Pagamento stipendio a dipendente pubblico con fermo fiscale

Caso 3: Rimborso IVA sospeso per debiti iscritti a ruolo

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 96 DPR 602/1973 prima dell'abrogazione?

L'art. 96 DPR 602/1973 sanzionava chi effettuava pagamenti di crediti a contribuenti morosi verso l'erario, senza tenere conto delle pretese tributarie pendenti. È stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997. Il meccanismo di controllo è stato poi riorganizzato nell'art. 48-bis DPR 602/1973, che impone alle PA di verificare preventivamente la posizione debitoria del beneficiario.

Cosa succede se la pubblica amministrazione paga un fornitore con cartelle esattoriali inevase?

Se la PA non effettua la verifica obbligatoria ex art. 48-bis o ignora l'esito negativo, si espone a responsabilità amministrativa e contabile. Il pagamento non è però automaticamente annullabile. L'agente della riscossione può comunque procedere esecutivamente nei confronti del debitore, incluso il pignoramento di altri crediti verso la PA ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/1973.

La verifica ex art. 48-bis vale anche per i privati?

No: l'obbligo di verifica preventiva ex art. 48-bis DPR 602/1973 si applica esclusivamente alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica. I privati non sono tenuti ad effettuare tale verifica prima di pagare i propri debiti, anche se, in presenza di un pignoramento notificato ex art. 72-bis, sono obbligati a versare la somma direttamente all'agente della riscossione.

In quanto tempo la PA deve sbloccare il pagamento dopo la segnalazione all'agente della riscossione?

Dopo la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato la proposta di compensazione. Il debitore ha 60 giorni per accettarla o rifiutarla (art. 28-ter DPR 602/1973). In caso di rifiuto o di mancato riscontro, la PA può procedere al pagamento. Se invece l'agente notifica un pignoramento ex art. 72-bis entro quel termine, la PA è obbligata a versare direttamente all'agente la somma spettante al debitore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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