Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 DPR 487/1994 – Modalità di accesso

    Art. 1 DPR 487/1994 – Modalità di accesso

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    2. L’amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso: a) concorso per esami; b) concorso per titoli ed esami; c) corso-concorso.

    3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

    4. Per le aree o categorie per l’accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’avviso.

    5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’ articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

    6. Per le assunzioni del personale di cui all’ articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali. articolo successivo

  • Stipendio in ritardo: diritti del lavoratore e azioni possibili

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Quando lo stipendio non arriva alla data prevista dal CCNL il datore è automaticamente in mora ex art. 1219 c.c., poiché l’obbligazione retributiva ha termine fisso. Dal giorno di scadenza decorrono interessi moratori legali. Il lavoratore può agire con diffida, ricorso al giudice del lavoro e, se il ritardo è grave e reiterato, con le dimissioni per giusta causa.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Ritardo stipendio: la mora automatica (art. 1219 c.c.)
    Elemento Regola
    Quando scatta la mora Automaticamente alla scadenza contrattuale del pagamento, senza bisogno di atto di costituzione in mora
    Interessi moratori Al tasso legale vigente (aggiornato annualmente dal MEF) dal giorno di scadenza
    Prova del ritardo Busta paga con data di competenza + estratto conto o documentazione di mancato accredito
    Azioni stragiudiziali Diffida scritta (raccomandata/PEC); intervento sindacale; accertamento ITL
    Azione giudiziale Decreto ingiuntivo o ricorso al giudice del lavoro

    La mora automatica: cosa significa per il lavoratore

    Per le obbligazioni che hanno un termine fisso o determinabile, l’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. stabilisce che il debitore è in mora automaticamente allo scadere del termine, senza necessità di atto formale di costituzione in mora. La retribuzione di lavoro subordinato – la cui scadenza è stabilita dal CCNL o dal contratto individuale – rientra in questa categoria. Dal primo giorno di ritardo decorrono quindi gli interessi moratori legali sull’importo non corrisposto.

    Come documentare il ritardo e richiedere gli interessi

    Per documentare il ritardo è sufficiente conservare la busta paga (che indica il mese di competenza e l’importo) e dimostrare la mancanza dell’accredito entro la data prevista (estratto conto bancario). La richiesta degli interessi può essere avanzata in forma stragiudiziale con una diffida scritta e, in sede giudiziale, quantificata nella domanda di ricorso o nel ricorso per decreto ingiuntivo.

    Dal ritardo prolungato alla giusta causa di dimissioni

    Un singolo ritardo di pochi giorni non integra di per sé la giusta causa di dimissioni. Quando invece il ritardo è reiterato, di lunga durata o sistematico, la giurisprudenza lo equipara al mancato pagamento, legittimando le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. In questo caso il lavoratore ha diritto a TFR, indennità sostitutiva del preavviso e accesso alla NASpI. È indispensabile documentare il pattern di ritardi.

    Casi pratici

    Tizio – ritardo di 20 giorni sulla data CCNL

    Il CCNL di Tizio prevede il pagamento entro il 27 del mese di competenza. Lo stipendio di aprile arriva il 17 maggio: 20 giorni di ritardo. Dal 28 aprile decorrono automaticamente gli interessi al tasso legale sull’importo non corrisposto, che Tizio può includere nella successiva diffida se il problema si ripete.

    Caia – ritardi sistematici da sei mesi

    Caia riceve lo stipendio con 15-30 giorni di ritardo da sei mesi consecutivi, nonostante due diffide. Il pattern documentato le consente di dimettersi per giusta causa con l’assistenza del sindacato, ottenendo TFR e accesso alla NASpI.

    Sempronio – ritardo risolto dopo diffida

    Sempronio invia una PEC di diffida al datore indicando il ritardo e gli interessi maturati. Il datore paga entro 5 giorni, comprendendo anche gli interessi legali maturati. La questione si risolve in via stragiudiziale senza ricorso al giudice.

    Domande frequenti

    Devo inviare una raccomandata prima che decorrano gli interessi?

    No. Per le obbligazioni a termine fisso come la retribuzione, la mora scatta automaticamente alla scadenza contrattuale senza necessità di atto di costituzione in mora (art. 1219, comma 2, c.c.).

    A che tasso vengono calcolati gli interessi moratori?

    Al tasso legale vigente, determinato annualmente con decreto del MEF. Può essere aggiornato ogni anno: verificare il tasso in vigore per l’anno in cui decorrono gli interessi.

    Posso chiedere anche il risarcimento del danno oltre agli interessi?

    Sì: se dimostra di aver subito un danno maggiore degli interessi legali (ad esempio spese bancarie da scoperto), il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1224, comma 2, c.c.

    Il ritardo si può comunicare all'Ispettorato del Lavoro?

    Sì: l’ITL può intervenire con accertamenti e diffide amministrative, anche se per ottenere un titolo esecutivo è necessario agire in sede giudiziaria.

    Quanti ritardi servono per dimettersi per giusta causa?

    Non esiste un numero fisso: la giurisprudenza valuta la gravità, la durata e la sistematicità del ritardo. In genere ritardi reiterati per diversi mesi, documentati e preceduti da diffida, sono considerati sufficienti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 73 DPR 495/1992 – Competenze

    Art. 73 DPR 495/1992 – Competenze

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti dall' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.

    3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità indicate nell'articolo

    1. 4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attività del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.

    5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.

    6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.

    8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

    9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo

    401. 10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti. Note all'art. 73: – Il testo dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) è il seguente: "Art.

    14. –

    1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

    2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

    3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". – Il decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990) reca: "Regolamento concernente la istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale". – Il testo dell' art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente: Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). – Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7".

  • Qualifica, categoria e livello: quali differenze

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    L’art. 2095 c.c. divide i lavoratori in quattro categorie legali: dirigenti, quadri, impiegati e operai. All’interno di ogni categoria i CCNL articolano i livelli di inquadramento. La qualifica è il titolo formale della posizione; la categoria e il livello determinano diritti e retribuzione minima.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Le quattro categorie di lavoratori (art. 2095 c.c.)
    Categoria Caratteristica principale Fonte specifica
    Dirigenti Alta professionalità, autonomia decisionale, gestione dell’impresa o di ramo rilevante CCNL dirigenti di settore
    Quadri Funzioni di elevata specializzazione o coordinamento, intermedi tra impiegati e dirigenti L. 190/1985 + CCNL
    Impiegati Prestazione prevalentemente intellettuale o amministrativa CCNL di settore
    Operai Prestazione prevalentemente manuale o tecnico-operativa CCNL di settore

    Le categorie legali dell'art. 2095 c.c.

    L’art. 2095 del Codice Civile definisce le quattro categorie legali di prestatori di lavoro nell’impresa: dirigenti, quadri, impiegati e operai. La distinzione non è puramente formale: da essa dipendono norme diverse su licenziamento, preavviso, malattia, e spesso regimi previdenziali differenziati (ad esempio INPDAI per i dirigenti industria, INPS per le altre categorie).

    La categoria è determinata dalle mansioni effettivamente svolte, non dal titolo dato al contratto. Un lavoratore definito contrattualmente «operaio» ma che svolga funzioni impiegatizie ha diritto ai diritti della categoria impiegatizia.

    I livelli: articolazione interna alla categoria

    All’interno di ogni categoria (impiegati e operai in particolare) i CCNL prevedono più livelli di inquadramento, identificati da numeri o lettere. Ogni livello corrisponde a una declaratoria di mansioni e a un minimo tabellare distinto. L’insieme della categoria e del livello determina la posizione contrattuale completa del lavoratore.

    I quadri hanno spesso un unico livello di categoria, con indennità aggiuntive (come la polizza di responsabilità civile obbligatoria) previste dalla L. 190/1985.

    La qualifica: il titolo formale della posizione

    La qualifica è la denominazione che il datore attribuisce alla posizione lavorativa (ad esempio «impiegato amministrativo», «addetto alle vendite», «responsabile IT»). È un elemento identificativo ma non vincolante: ai fini dei diritti contrattuali e legali ciò che conta è la categoria e il livello effettivi, determinati dalle mansioni svolte, non dalla qualifica denominata nel contratto.

    Una qualifica altisonante non garantisce automaticamente un livello superiore; al contrario, mansioni superiori rispetto alla qualifica attribuita danno diritto all’inquadramento corretto.

    Casi pratici

    Tizio – etichettato come operaio ma svolge mansioni impiegatizie

    Tizio è assunto come «operaio di magazzino» ma in realtà gestisce ordini, cura i rapporti con i fornitori e coordina i colleghi. Le mansioni prevalenti sono di natura amministrativa e di coordinamento, tipiche della categoria impiegatizia. Tizio può rivendicare l’inquadramento nella categoria impiegati con il livello corrispondente e le relative differenze retributive.

    Caia – ottiene la qualifica di quadro

    Caia è impiegata con funzioni di elevata specializzazione tecnica e autonomia operativa. Il suo CCNL prevede la figura del quadro ai sensi della L. 190/1985. Dopo aver documentato le proprie responsabilità, Caia rivendica la qualifica di quadro: ottiene l’indennità di funzione e la copertura assicurativa obbligatoria previste dalla legge per questa categoria.

    Sempronio – la qualifica «senior» non equivale a un livello specifico

    Sempronio è stato assunto come «senior developer» ma il contratto indica il 3° livello del CCNL Commercio. La parola «senior» è una denominazione informale della posizione (qualifica aziendale) e non ha valore contrattuale autonomo. I diritti di Sempronio dipendono dal 3° livello CCNL Commercio, non dalla denominazione «senior».

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra categoria e livello?

    La categoria (dirigenti, quadri, impiegati, operai) è la classificazione legale prevista dall’art. 2095 c.c. Il livello è l’ulteriore suddivisione interna alla categoria operata dal CCNL, che determina il minimo retributivo specifico.

    Un operaio può diventare impiegato?

    Sì, se le mansioni svolte cambiano stabilmente in modo da rientrare nella categoria impiegatizia. L’assegnazione prevalente e continuativa a mansioni intellettuali o amministrative dà diritto al cambio di categoria.

    Chi è un quadro e quali diritti ha in più?

    Il quadro (L. 190/1985) è un lavoratore con funzioni di elevata specializzazione o coordinamento. Ha diritto a un’indennità di funzione, a una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi obbligatoriamente a carico del datore, e spesso a condizioni migliorative del CCNL di categoria.

    La qualifica nel contratto individuale è vincolante?

    No. Ai fini dei diritti legali e contrattuali conta la categoria e il livello effettivi determinati dalle mansioni svolte. Se le mansioni reali corrispondono a una categoria o un livello diversi da quelli indicati nel contratto, prevale la realtà.

    Un dirigente è protetto dalle stesse regole degli altri lavoratori?

    No. I dirigenti hanno una disciplina in gran parte autonoma, affidata ai CCNL dirigenti (CCNL Dirigenti Industria, Commercio, ecc.): diversa per licenziamento, preavviso, previdenza (ex INPDAI, ora INPS gestione separata) e altri istituti. Le tutele dell’art. 2103 c.c. si applicano, ma con specificità proprie della categoria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 22 D.Lgs. 472/1997 – Ipoteca e sequestro conservativo tributario

    Art. 22 D.Lgs. 472/1997 – Ipoteca e sequestro conservativo tributario

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo’ chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

    2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

    7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b).

  • Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione

    Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

    2. Sulle somme il cui pagamento e’ stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

  • Art. 400 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    Art. 400 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.

  • Stipendi Sanita 2026: infermieri, OSS, tecnici

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Lo stipendio del personale Sanita 2026 e’ composto da: tabellare + IIS + indennita di comparto + indennita specifiche (infermieri €92, malattie infettive €70, sede disagiata, ecc.) + indennita turni (notturno €4-7, festivo €5-9) + eventuali ore eccedenti. Il rinnovo 2024 ha incrementato i tabellari mediamente del 6%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Stipendio mensile lordo Sanita 2026 (a regime)
    Profilo Tabellare IIS Ind. specifica Totale base
    OSS DSS1 €1.700 €500 €60 mal.inf. €2.260
    Infermiere DSS1 €2.100 €540 €92 ind. inf. + €70 mal.inf. €2.802
    Infermiere DSS3 €2.350 €540 €92 + €70 €3.052
    Tecnico radiologia DSS1 €2.150 €540 €92 + €40 ind. raggi X €2.822
    EP coordinatore €2.700 €580 €700 ind. posizione €3.980

    Importi base senza turni e straordinari. Aggiungere indennita turno notturno (€4-7/h), festivo (€5-9/h), straordinari, salario accessorio decentrato (€100-400/mese).

    Voci dello stipendio infermiere

    Lo stipendio mensile lordo di un infermiere si compone di:

    • Tabellare base per DSS
    • IIS €540/mese (area Funzionari)
    • Indennita di infermiere €92/mese (voce di settore specifica)
    • Indennita malattie infettive €70/mese (per reparti a rischio)
    • Indennita di comparto €60-80/mese (Sanita)
    • Turni notturni: +€4-7/h ordinaria
    • Turni festivi: +€5-9/h ordinaria
    • Eventuale RIA (per chi era in servizio pre-1989)

    Indennita di turno: notturno e festivo

    Il personale sanitario lavora a ciclo continuo per molti reparti (ospedali H24). Maggiorazioni:

    • Notturno (22-6): +25% retribuzione oraria ordinaria + indennita fissa €4-7/h secondo CCNL
    • Festivo: +30% retribuzione + indennita €5-9/h
    • Notturno-festivo: +50% retribuzione + indennita doppia
    • Reperibilita: 30% retribuzione fissa per ore di reperibilita non chiamata + chiamata pagata come straordinario

    Indennita di malattie infettive e sede disagiata

    Indennita malattie infettive: €70-90/mese per personale di reparti a rischio (Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Anestesia/Rianimazione, Microbiologia, Pneumologia).

    Indennita di sede disagiata: €200-500/mese per servizi in piccoli ospedali di montagna o isole. Calabria, Sicilia interna, Sardegna, Alto Adige sono i contesti tipici.

    Indennita di radiologia: €40-60/mese aggiuntiva per tecnici radiologia esposti a radiazioni ionizzanti.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera medicina 12 anni
    Tizia, infermiera DSS2 medicina interna, 12 anni servizio. Stipendio: €2.220 tabellare + €540 IIS + €92 ind. inf. + €70 mal.inf. + indennita turni circa €350/mese + accessorio decentrato €120 = ~€3.392 lordi.
    Caia – OSS in RSA con turni notte
    Caia, OSS area Op. esperti DSS1 RSA ASL Roma. Stipendio €1.700 + IIS €500 + ind. mal.inf. €60 + 8 turni notte × €40 = €2.580 lordi. Ind. comparto €60.
    Sempronio – EP caposala chirurgia
    Sempronio EP caposala chirurgia generale, 28 anni servizio. Stipendio €2.700 + IIS €580 + ind. mal.inf. €80 + ind. posizione €700 + risultato 22% €154 + accessorio €280 = €4.494 lordi.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un infermiere ospedaliero?
    Stipendio lordo complessivo €2.800-3.400/mese (DSS1-DSS3) comprese indennita di settore standard e turni. Variabile in base alla sede, reparto, anzianita. Tredicesima a dicembre. Netto circa €2.100-2.500/mese.
    L'indennita di malattie infettive a chi spetta?
    Al personale di reparti a rischio: Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Anestesia/Rianimazione, Microbiologia, Pneumologia, dialisi. €70-90/mese. Aggiuntiva al tabellare. Pagata 12 mensilita.
    Quanto si guadagna in piu in turno notte?
    +25% sulla retribuzione oraria ordinaria + indennita fissa €4-7/h. In media, un turno notte di 12h vale circa €60-90 in piu rispetto a un turno diurno equivalente. Indennita aggiuntiva di malattie infettive resta.
    Il salario accessorio decentrato cos'e'?
    Il complesso di voci aggiuntive contrattate in sede integrativa con le RSU di ogni azienda sanitaria. Include premio produttivita, indennita specifiche, progetti. €100-400/mese in busta paga o annualmente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 40 DPR 602/1973 – Rimborso imposta da commissioni tributarie (abrogato)

    Art. 40 DPR 602/1973 – Rimborso imposta da commissioni tributarie (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Art. 19 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

    Art. 19 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

    2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

  • Art. 143 TUIR: Reddito complessivo – Testo aggiornato

    Art. 143 TUIR: Reddito complessivo – Testo aggiornato

    Art. 143 TUIR – Reddito complessivo (ex art. 108)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita’ commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformita’ alle finalita’ istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
    2. Il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.
    3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:
    a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi.”

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  • Art. 20 DPR 445/2000

    Art. 20 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato