Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

In sintesi

  • La Sezione 3 del Capo III del DSA - che impone obblighi di dovere di diligenza specifici per le piattaforme online - non si applica ai fornitori qualificati come microimprese o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
  • L'esclusione vale anche per i fornitori che hanno perso la qualifica di micro/piccola impresa nei 12 mesi successivi alla perdita stessa, con una finestra di adattamento.
  • Eccezione fondamentale: l'articolo 24, paragrafo 3 (obbligo di comunicare al coordinatore dei servizi digitali il numero di utenti attivi) si applica a tutti, indipendentemente dalla dimensione.
  • Le piattaforme designate come VLOP (oltre 45 milioni di utenti UE) sono soggette agli obblighi del Capo III, Sezione 5, anche se teoricamente si qualificassero come piccole imprese - ipotesi praticamente impossibile.
  • L'esclusione riflette il principio di proporzionalità del DSA: gli obblighi di dovere di diligenza crescono al crescere delle dimensioni e dell'impatto sistemico del prestatore.
Indice dei contenuti

Il principio di proporzionalità nel DSA: perché non tutti gli obblighi valgono per tutti

Il DSA ha introdotto un sistema di obblighi «a strati» (layered obligations), dove le prescrizioni aumentano progressivamente in funzione delle dimensioni e del ruolo del prestatore nell'ecosistema digitale. Al livello base si trovano gli obblighi comuni a tutti i servizi intermediari (Capo III, Sezione 1, artt. 11-15: punti di contatto, relazioni di trasparenza, cooperazione con le autorità). Al livello intermedio si collocano gli obblighi specifici per le piattaforme online (Sezione 3, artt. 16-28: notice and action, segnalatori affidabili, trasparenza sulla moderazione, pubblicità, sistemi di raccomandazione, protezione dei minori). Al vertice si trovano gli obblighi rafforzati per le VLOP e VLOSE (Sezione 5, artt. 33-43: valutazione dei rischi sistemici, audit indipendenti, accesso ai dati per i ricercatori, contributo di vigilanza).

L'articolo 19 introduce un'esclusione orizzontale dal livello intermedio per le imprese più piccole, riconoscendo che gli obblighi della Sezione 3 - pur fondamentali per la tutela degli utenti - possono rappresentare oneri sproporzionati per operatori con risorse limitate. L'esclusione non è totale: alcune disposizioni di base continuano ad applicarsi. E non è permanente: chi cresce supera la soglia e deve adeguarsi, con un periodo di grazia di 12 mesi.

Chi sono microimprese e piccole imprese: i criteri della raccomandazione 2003/361/CE

Per determinare se un fornitore di piattaforma online rientra nell'esclusione dell'articolo 19, occorre applicare le definizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:

  • Microimpresa: meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  • Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Questi criteri si applicano all'impresa autonoma: se una piattaforma fa parte di un gruppo, occorre verificare i dati consolidati del gruppo, non solo quelli della singola entità giuridica. Una startup che gestisce un marketplace, ma è posseduta al 100% da una grande società tecnologica, potrebbe non qualificarsi come piccola impresa ai fini del DSA anche se la sua attività specifica ha dimensioni ridotte.

La raccomandazione 2003/361/CE distingue tre categorie di imprese ai fini della qualificazione dimensionale: autonome, associate e collegate. Per le imprese collegate, i dati (dipendenti, fatturato, bilancio) vengono sommati integralmente a quelli del partner.

La finestra di adattamento di 12 mesi

Il paragrafo 1 dell'articolo 19 introduce una disposizione di gradualità particolarmente rilevante per le imprese in rapida crescita: i fornitori che hanno perso la qualifica di micro o piccola impresa continuano a beneficiare dell'esclusione per i 12 mesi successivi alla perdita. Questa finestra consente all'impresa di pianificare e implementare i sistemi necessari per adempiere agli obblighi della Sezione 3 senza incorrere immediatamente in violazioni.

Dal punto di vista pratico, un fornitore che a metà anno supera le soglie dimensionali della raccomandazione 2003/361/CE deve: (a) prendere nota della data di superamento; (b) disporre di 12 mesi per adeguarsi; (c) al termine di questo periodo, essere pienamente conforme agli obblighi della Sezione 3. È consigliabile avviare il processo di compliance ben prima della scadenza, poiché gli obblighi della Sezione 3 - in particolare il meccanismo di notice and action (art. 16), il sistema di gestione dei reclami interni (art. 20) e gli obblighi di trasparenza sulla moderazione (art. 15, art. 17) - richiedono infrastrutture tecniche e organizzative non trascurabili.

L'eccezione: l'obbligo di comunicare il numero di utenti attivi (art. 24, par. 3)

Nonostante l'esclusione generale, il paragrafo 1 dell'articolo 19 fa salvo espressamente l'articolo 24, paragrafo 3, che impone a tutti i fornitori di piattaforme online - indipendentemente dalla dimensione - di pubblicare almeno una volta all'anno informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione. Questo dato è fondamentale sia per le autorità di vigilanza (permette di monitorare quali piattaforme si avvicinano alla soglia VLOP di 45 milioni), sia per gli utenti e i ricercatori.

L'obbligo è semplice ma non privo di implicazioni pratiche: una microimpresa che gestisce un marketplace di nicchia deve comunque implementare un sistema di conteggio degli utenti attivi mensili, definire il concetto di «utente attivo» in modo conforme al regolamento di esecuzione della Commissione, e pubblicare il dato nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 24. La mancata pubblicazione espone al rischio di sanzioni da parte del coordinatore dei servizi digitali.

La regola speciale per le VLOP: nessuna deroga per le piattaforme molto grandi

Il paragrafo 2 dell'articolo 19 dispone che i fornitori designati come VLOP ai sensi dell'articolo 33 siano soggetti agli obblighi della Sezione 3 anche se in astratto si qualificassero come microimprese o piccole imprese. In pratica, questa previsione ha portata teorica quasi nulla - una piattaforma con 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE non potrebbe mai essere una microimpresa - ma è giuridicamente rilevante: chiarisce che la qualificazione dimensionale prevale sulla qualificazione come piccola impresa, eliminando potenziali elusioni basate su strutture societarie artificiose.

Impatti operativi per chi è ai margini della soglia

I fornitori che si trovano in prossimità delle soglie dimensionali devono eseguire con attenzione la verifica annuale prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE. La perdita della qualifica di piccola impresa richiede un programma di conformità che tipicamente include: l'istituzione di un punto di contatto dedicato ai destinatari del servizio (art. 12); l'adozione di un meccanismo interno di gestione dei reclami (art. 20); la pubblicazione di relazioni di trasparenza sulla moderazione dei contenuti (art. 15); l'implementazione di un meccanismo di notice and action per i contenuti illeciti (art. 16); e - per i marketplace - il rispetto degli obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali (artt. 30-31). Pianificare per tempo questa transizione è essenziale per evitare il rischio di sanzioni fin dalla prima giornata in cui i 12 mesi di grazia scadono.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La mia piattaforma online ha 20 dipendenti e 5 milioni di euro di fatturato: devo rispettare gli obblighi della Sezione 3 del DSA?

No, se non sei parte di un gruppo più grande. Con 20 dipendenti e 5 milioni di fatturato rientri nella categoria delle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, e l'articolo 19 del DSA ti esclude dagli obblighi della Sezione 3 (artt. 16-28). Devi però rispettare l'obbligo di pubblicare il numero di utenti attivi mensili (art. 24, par. 3) e gli obblighi comuni a tutti i prestatori (artt. 11-15).

Ho superato le soglie dimensionali: da quando devo rispettare gli obblighi della Sezione 3?

Hai 12 mesi dalla data in cui hai perso la qualifica di micro o piccola impresa per adeguarti agli obblighi della Sezione 3. È importante documentare la data di superamento delle soglie e avviare immediatamente un piano di compliance, dato che le infrastrutture necessarie (sistemi di gestione dei reclami, report sulla moderazione, meccanismi di notice and action) richiedono tempo per essere implementate.

Sono una piccola impresa ma il mio servizio è stato designato come VLOP: l'esclusione si applica?

No. Il paragrafo 2 dell'articolo 19 dispone espressamente che la designazione come VLOP ai sensi dell'articolo 33 prevale sulla qualifica dimensionale. Una piattaforma designata VLOP è soggetta sia agli obblighi della Sezione 3 che a quelli rafforzati della Sezione 5, indipendentemente dalla propria dimensione economica.

Come si calcola la dimensione dell'impresa se faccio parte di un gruppo societario?

Per le imprese collegate (partecipazione superiore al 25%) e associate, i dati di dipendenti, fatturato e bilancio si sommano secondo le regole della raccomandazione 2003/361/CE. Non è possibile beneficiare dell'esclusione dell'articolo 19 facendo leva su strutture societarie che artificiosamente frazionano le dimensioni del gruppo.

Quali obblighi del DSA si applicano comunque alle microimprese e piccole imprese?

Anche le micro e piccole imprese devono rispettare: (a) gli obblighi comuni a tutti i prestatori di servizi intermediari (artt. 11-15: punto di contatto, cooperazione con le autorità, relazioni di trasparenza); (b) l'obbligo di comunicare annualmente il numero medio mensile di destinatari attivi nell'UE (art. 24, par. 3). Restano esclusi gli obblighi specifici della Sezione 3 (notice and action, segnalatori affidabili, trasparenza sulla moderazione, ecc.).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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