Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 Reg. (UE) 2022/2065 – Segnalatori attendibili

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3. I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a) all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b) al tipo di presunto contenuto illegale notificato;

c) alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza. I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6. Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8. La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

In sintesi

  • I fornitori di piattaforme online devono trattare con priorità le segnalazioni provenienti dai «segnalatori attendibili», organismi riconosciuti per la loro competenza nell'individuare contenuti illegali.
  • La qualifica di segnalatore attendibile è attribuita dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento dell'ente richiedente, previa verifica di tre condizioni: competenza specifica, indipendenza dalle piattaforme e diligenza nelle segnalazioni.
  • I segnalatori attendibili pubblicano almeno annualmente una relazione sulle segnalazioni effettuate, classificate per piattaforma destinataria, tipologia di contenuto e azione adottata.
  • Se un segnalatore presenta un numero significativo di segnalazioni imprecise o non motivate, la piattaforma lo segnala al coordinatore, che può sospendere la qualifica durante l'indagine.
  • La Commissione pubblica e aggiorna una banca dati accessibile al pubblico con l'elenco dei segnalatori riconosciuti.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica dell'istituto

L'articolo 22 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce nel diritto europeo la figura del «segnalatore attendibile» (in inglese trusted flagger), una categoria di soggetti qualificati che operano come intermediari privilegiati tra la società civile e i fornitori di piattaforme online nel processo di individuazione e rimozione dei contenuti illegali.

L'istituto si innesta sul meccanismo di notifica e azione disciplinato dall'articolo 16, che obbliga le piattaforme online a predisporre meccanismi accessibili e di facile utilizzo per consentire a chiunque di segnalare la presenza di contenuti che si ritengono illegali. Il segnalatore attendibile non è un privato cittadino che si avvale di quel meccanismo ordinario: è un soggetto istituzionalmente riconosciuto, la cui segnalazione gode di un trattamento preferenziale - priorità e tempestività - in ragione della dimostrata affidabilità.

La ratio dell'istituto è duplice. Da un lato, consente alle piattaforme di allocare in modo più efficiente le risorse dedicate alla moderazione dei contenuti, concentrando l'attenzione immediata sulle segnalazioni provenienti da fonti verificate. Dall'altro, rafforza il ruolo della società civile organizzata - centri di ricerca, ONG, associazioni di categoria, autorità pubbliche - nell'ecosistema della moderazione, senza trasferire loro poteri decisionali: la piattaforma resta libera di valutare la fondatezza della segnalazione e decide autonomamente se rimuovere o meno il contenuto segnalato.

Condizioni per il riconoscimento della qualifica

Il paragrafo 2 elenca le tre condizioni cumulative che un ente deve soddisfare per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile. La prima è la disponibilità di «capacità e competenze particolari» nell'individuazione, identificazione e notifica di contenuti illegali. Questa condizione richiede che l'ente dimostri una specializzazione sostanziale nel settore - non è sufficiente una generica attenzione ai contenuti online, ma è necessaria una competenza tecnica, giuridica o tematica verificabile.

La seconda condizione è l'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online. Questa prescrizione tutela l'integrità del meccanismo: un ente legato strutturalmente a una piattaforma - attraverso controllo societario, finanziamento prevalente o altri legami - non offrirebbe garanzie di imparzialità nelle proprie segnalazioni. L'indipendenza è quindi un requisito sia formale sia sostanziale.

La terza condizione attiene alle modalità operative: le segnalazioni devono essere presentate «in modo diligente, accurato e obiettivo». Questa prescrizione ha anche rilevanza sanzionatoria, perché l'eventuale reiterata violazione di questo standard - segnalazioni sistematicamente imprecise o non motivate - legittima la sospensione e la revoca della qualifica.

Procedura di riconoscimento e ruolo del coordinatore

La qualifica è attribuita dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'ente richiedente. Qualunque ente - persona giuridica privata, associazione, organismo pubblico - può presentare domanda dimostrando il rispetto delle tre condizioni. Il coordinatore valuta la domanda e, in caso di esito positivo, comunica il riconoscimento alla Commissione europea e al Comitato europeo per i servizi digitali.

La Commissione raccoglie le informazioni trasmesse dai coordinatori e le pubblica in una banca dati accessibile al pubblico in formato leggibile meccanicamente, aggiornata con i nuovi riconoscimenti e le eventuali sospensioni o revoche. Questa banca dati consente ai fornitori di piattaforme di verificare con certezza lo status di un ente che si qualifica come segnalatore attendibile, evitando sia il rifiuto ingiustificato di segnalazioni legittime sia il trattamento privilegiato accordato a soggetti non riconosciuti.

Obblighi di trasparenza dei segnalatori attendibili

Il paragrafo 3 impone ai segnalatori attendibili di pubblicare almeno annualmente una relazione sulle segnalazioni effettuate nel periodo di riferimento. La relazione deve classificare le segnalazioni per: identità del prestatore di servizi di memorizzazione destinatario, tipologia del presunto contenuto illegale segnalato, azioni adottate dal prestatore a seguito della segnalazione.

La relazione deve includere anche una spiegazione delle procedure interne adottate per garantire il mantenimento dell'indipendenza. Questo requisito di trasparenza è simmetrico rispetto agli obblighi di rendicontazione imposti alle piattaforme: l'accountability non riguarda solo i grandi intermediari, ma anche i soggetti qualificati che interagiscono con essi in posizione privilegiata. Le relazioni - che non possono contenere dati personali - sono trasmesse al coordinatore competente e rese pubbliche, consentendo un monitoraggio esterno del funzionamento dell'istituto.

Sospensione e revoca della qualifica

I paragrafi 6 e 7 disciplinano i meccanismi correttivi. Se un fornitore di piattaforme online constata che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni «non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate», ha l'obbligo di comunicarlo al coordinatore competente, allegando le spiegazioni e la documentazione giustificativa. Questa comunicazione non è facoltativa: la locuzione «comunica» indica un obbligo, non una facoltà.

Ricevuta la comunicazione, il coordinatore valuta se vi siano «motivi legittimi» per avviare un'indagine. Se li ravvisa, dispone la sospensione della qualifica per la durata dell'indagine, che deve essere condotta senza indebiti ritardi. L'indagine può anche essere avviata d'ufficio o su segnalazione di terzi, senza necessità di impulso da parte di una piattaforma.

All'esito dell'indagine, se il coordinatore accerta che il segnalatore non soddisfa più le condizioni del paragrafo 2, procede alla revoca della qualifica. Prima di revocarla, il segnalatore è messo in condizione di rispondere alle constatazioni dell'indagine e di far valere le proprie ragioni: si tratta di una garanzia procedimentale minima di contraddittorio, applicabile anche nei procedimenti sanzionatori di natura non penale.

Orientamenti della Commissione

Il paragrafo 8 prevede che la Commissione, previa consultazione del Comitato, possa emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori nell'applicazione dei criteri di riconoscimento e dei meccanismi di sospensione e revoca. Questi orientamenti non hanno forza vincolante ma svolgono una funzione di armonizzazione interpretativa, riducendo il rischio di prassi difformi tra i diversi Stati membri nella valutazione dei requisiti per la qualifica.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può diventare segnalatore attendibile secondo il DSA?

Qualunque ente - associazione, ONG, organismo pubblico, istituto di ricerca - stabilito in uno Stato membro dell'UE può richiedere il riconoscimento al coordinatore dei servizi digitali del proprio Stato. Deve dimostrare competenza specifica nell'individuazione di contenuti illegali, indipendenza da qualsiasi piattaforma e impegno a presentare segnalazioni accurate e obiettive.

Cosa significa che le segnalazioni dei trusted flaggers devono essere trattate 'con priorità'?

Le piattaforme devono adottare misure tecniche e organizzative che garantiscano un'evasione più rapida rispetto alle segnalazioni ordinarie degli utenti. Il DSA non fissa tempi precisi, ma richiede che la priorità si traduca in prassi operative concrete e verificabili, non in una mera dichiarazione di intenti.

Una piattaforma è obbligata a rimuovere il contenuto segnalato da un trusted flagger?

No. Il riconoscimento della qualifica non equivale a un potere decisionale: la piattaforma valuta autonomamente la fondatezza della segnalazione e decide se rimuovere, limitare o mantenere il contenuto. La priorità riguarda i tempi di trattamento, non l'esito. La piattaforma resta responsabile delle proprie decisioni di moderazione.

Dove si può verificare se un ente ha lo status di segnalatore attendibile?

La Commissione europea pubblica e aggiorna una banca dati accessibile al pubblico in formato leggibile meccanicamente, contenente l'elenco degli enti riconosciuti da ciascun coordinatore dei servizi digitali, insieme agli enti la cui qualifica è stata sospesa o revocata.

Cosa succede se un coordinatore accerta che un segnalatore non è più indipendente da una piattaforma?

Il venire meno dell'indipendenza integra il mancato rispetto di una delle condizioni di riconoscimento. Il coordinatore, dopo aver dato all'ente la possibilità di esprimersi, può revocare la qualifica. La piattaforma è tenuta a comunicare al coordinatore eventuali informazioni che indichino irregolarità nell'operato del segnalatore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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