Testo dell'articoloVigente
Art. 20 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema interno di gestione dei reclami
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I fornitori di piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni generali:
a) le decisioni che indicano se rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o se limitarne la visibilità;
b) le decisioni che indicano se sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;
c) le decisioni che indicano se sospendere o cessare l'account dei destinatari;
d) le decisioni che indicano se sospendere, cessare o limitare in altro modo la capacità di monetizzare le informazioni fornite dai destinatari.
2. Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dal giorno in cui il destinatario del servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, o dell'articolo 17.
3. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.
4. I fornitori di piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre il fornitore della piattaforma online a ritenere che la sua decisione di non dare seguito alla segnalazione sia infondata o che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica le misure adottate, il fornitore della piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.
5. I fornitori di piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21 e le altre possibilità di ricorso a loro disposizione.
6. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 5 siano prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e finalità dell'obbligo: il sistema di reclami come garanzia di accountability
L'articolo 20 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce per i fornitori di piattaforme online l'obbligo di istituire un sistema interno di gestione dei reclami. La disposizione si colloca all'interno del capo III, sezione 3 («Obblighi supplementari per tutti i fornitori di piattaforme online»), e si applica - a differenza delle esenzioni di responsabilità degli articoli 4-6 - non ai mere conduit né ai prestatori di caching, bensì specificamente alle piattaforme online, intese come servizi di hosting che, su richiesta degli utenti, memorizzano e distribuiscono informazioni al pubblico in modo potenzialmente rilevante.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, garantire ai destinatari del servizio un rimedio interno rapido ed efficace contro le decisioni di moderazione, evitando che la mancanza di un canale di contestazione accessibile li costringa a ricorrere direttamente alle autorità giudiziarie per qualsiasi rimozione di contenuto. Dall'altro, rafforzare l'accountability delle piattaforme nei confronti degli utenti: se la piattaforma è chiamata a motivare e rivedere le proprie decisioni, sarà incentivata ad adottarle in modo ponderato fin dall'inizio.
Il sistema di reclami si inserisce in una catena di rimedi che il DSA costruisce in modo progressivo: prima il reclamo interno (art. 20), poi la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante organismi certificati (art. 21), infine il ricorso giurisdizionale ordinario. Questa architettura mira a deflettere il contenzioso giudiziario di massa, pur garantendo tutela effettiva agli utenti.
Ambito soggettivo e oggettivo: chi deve istituire il sistema e contro quali decisioni
L'obbligo grava su tutti i fornitori di piattaforme online, indipendentemente dalle loro dimensioni, con la sola eccezione delle microimprese e piccole imprese alle quali il DSA riserva un regime alleggerito (art. 19). Anche le VLOP (piattaforme di dimensioni molto grandi, con almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione) sono soggette a quest'obbligo, in aggiunta agli obblighi rafforzati del capo III, sezione 5.
Sul piano oggettivo, il paragrafo 1 individua quattro tipologie di decisioni impugnabili attraverso il reclamo interno:
(a) decisioni di rimozione dei contenuti o di disabilitazione dell'accesso o di limitazione della visibilità. Rientrano in questa categoria, per esempio, la cancellazione di un post, il downranking sistematico di certi contenuti o la loro esclusione dalle raccomandazioni algoritmiche;
(b) decisioni di sospensione o cessazione del servizio nei confronti di un destinatario, anche parziale;
(c) decisioni di sospensione o chiusura dell'account;
(d) decisioni di sospensione, cessazione o limitazione della monetizzazione dei contenuti dell'utente - categoria rilevante, ad esempio, per i creator che traggono reddito dalla piattaforma tramite programmi di revenue sharing o pubblicità.
Il termine per presentare reclamo è di almeno sei mesi dalla data in cui il destinatario è stato informato della decisione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 (notifica della decisione sulla segnalazione) o dell'articolo 17 (notifica delle restrizioni imposte al destinatario). Il periodo minimo di sei mesi è un floor: le piattaforme possono accordare un termine più ampio.
Requisiti di accessibilità e fruibilità del sistema
Il paragrafo 3 impone che il sistema sia «di facile accesso e uso» e che consenta la presentazione di reclami «sufficientemente precisi e adeguatamente motivati». Questi requisiti hanno una portata pratica immediata: il sistema non può essere celato in pagine difficili da trovare, richiedere procedure eccessivamente complesse o presentare campi obbligatori così generici da non guidare l'utente nella motivazione del proprio reclamo.
Dal punto di vista tecnico, la norma richiede che il sistema sia accessibile per via elettronica e gratuito. Non è sufficiente, dunque, un indirizzo e-mail generico di supporto: la piattaforma deve predisporre uno strumento strutturato che permetta all'utente di identificare con precisione la decisione contestata, indicarne il motivo e ricevere una risposta tracciabile.
Per le VLOP e i VLOSE, i requisiti di accessibilità si intrecciano con gli obblighi di interfaccia non ingannevole (divieto di dark pattern, art. 25 DSA): il percorso per accedere al sistema di reclami non deve essere reso artificiosamente difficile rispetto ad altre funzionalità della piattaforma.
Trattamento dei reclami: tempestività, non discriminazione, diligenza
Il paragrafo 4 dettaglia i criteri sostanziali per il trattamento dei reclami. La piattaforma deve gestirli in modo:
La norma prevede un caso specifico di annullamento obbligatorio: se il reclamo contiene motivi sufficienti per ritenere che la decisione originaria fosse infondata, o che le informazioni non fossero illegali né in violazione delle condizioni generali, o che il comportamento del reclamante non giustificasse le misure adottate, la piattaforma deve annullare la decisione senza indebito ritardo. Questa clausola introduce di fatto un obbligo di auto-correzione rapida, evitando che la piattaforma mantenga pro forma la decisione originaria in attesa del procedimento extragiudiziale.
Il divieto di decisioni interamente automatizzate e la supervisione umana
Il paragrafo 6 introduce un requisito qualitativo di particolare rilevanza: le decisioni sui reclami non possono essere adottate «avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati». È richiesta la supervisione di «personale adeguatamente qualificato».
Questo principio si ricollega al divieto più generale di dark pattern e di pratiche che riducono l'autonomia degli utenti, ma ha anche una valenza autonoma nel campo della moderazione dei contenuti. L'impiego massiccio di algoritmi di classificazione dei contenuti è prassi diffusa tra le piattaforme di grandi dimensioni; il DSA non vieta questa tecnologia, ma impone che la decisione finale sui reclami - cioè il riesame di una scelta già controversa - avvenga con l'intervento umano.
Il requisito «adeguatamente qualificato» implica che la persona incaricata del riesame abbia competenze idonee a valutare la fondatezza del reclamo, ivi compresa la conoscenza delle condizioni generali e degli standard di moderazione applicabili. Non è sufficiente che un dipendente di supporto clienti approvi acriticamente l'output algoritmico: deve essere in grado di formulare un giudizio indipendente.
Obbligo di comunicazione motivata e rimedi successivi
Il paragrafo 5 prescrive che la piattaforma comunichi al reclamante, «senza indebito ritardo», la propria decisione motivata e lo informi della possibilità di ricorrere alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21 DSA) nonché di altri rimedi disponibili. La motivazione deve essere sufficiente a consentire al reclamante di comprendere le ragioni della conferma o dell'annullamento della decisione originaria, e di valutare consapevolmente se proseguire con un organismo di risoluzione stragiudiziale o adire l'autorità giudiziaria.
Dal punto di vista sistematico, questa catena di rimedi - sistema interno, organismo stragiudiziale, giudice - riflette l'obiettivo del DSA di costruire un ecosistema di tutela scalabile, in cui i rimedi meno costosi vengono esperiti per primi, senza però pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dalla Carta.
Coordinamento con gli obblighi di trasparenza e sanzioni
I dati relativi ai reclami - numero ricevuto, oggetto, esito - devono essere riflessi nelle relazioni sulla trasparenza che le piattaforme online sono tenute a pubblicare almeno annualmente (art. 15 DSA). Per le VLOP e i VLOSE, la frequenza è maggiore e i contenuti delle relazioni sono più dettagliati (art. 42 DSA). Il mancato adeguamento agli obblighi dell'articolo 20 espone il fornitore alle sanzioni previste dal DSA: fino al 6% del fatturato mondiale annuo per le violazioni sistematiche accertate dalla Commissione (per le VLOP/VLOSE) o dall'autorità nazionale competente - il coordinatore dei servizi digitali - per le piattaforme di dimensioni ordinarie.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutte le piattaforme online devono istituire il sistema di reclami, anche le più piccole?
Sì, con un'eccezione: le microimprese e le piccole imprese sono esentate da questo obbligo ai sensi dell'art. 19 DSA. Le piattaforme di medie e grandi dimensioni, comprese le VLOP, sono tutte soggette all'obbligo.
Entro quanto tempo deve rispondere la piattaforma a un reclamo?
Il DSA non fissa un termine massimo uniforme, ma impone che la risposta avvenga 'senza indebito ritardo' e in modo 'tempestivo'. Per le VLOP, la tempestività è monitorata anche nell'ambito delle relazioni annuali sulla trasparenza e delle revisioni indipendenti.
La piattaforma può usare l'intelligenza artificiale per decidere sui reclami?
Può supportarsi con strumenti automatizzati, ma non può affidarsi esclusivamente ad essi. L'art. 20, par. 6 impone la supervisione di personale adeguatamente qualificato: la decisione finale sul reclamo deve coinvolgere una valutazione umana.
Cosa succede se la piattaforma non annulla una decisione pur in presenza di un reclamo fondato?
Il fornitore viola il DSA. Il coordinatore dei servizi digitali può avviare un'indagine e irrogare sanzioni. L'utente può inoltre rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale (art. 21 DSA) o adire il giudice ordinario.
Il sistema di reclami si applica anche alle decisioni prese prima dell'entrata in piena applicazione del DSA (17 febbraio 2024)?
No. Il DSA si applica pienamente dal 17 febbraio 2024. Per le VLOP/VLOSE designate, l'applicazione era anticipata di quattro mesi dalla notifica della designazione. Le decisioni anteriori all'entrata in vigore non rientrano nell'ambito del sistema di reclami DSA, sebbene possano rilevare ai sensi del diritto nazionale.