Testo dell'articoloVigente
Art. 1 DPR 487/1994 – Modalità di accesso
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L’amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso: a) concorso per esami; b) concorso per titoli ed esami; c) corso-concorso.
3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.
4. Per le aree o categorie per l’accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’avviso.
5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’ articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
6. Per le assunzioni del personale di cui all’ articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali. articolo successivo
In sintesi
L'articolo 1 del DPR 487/1994 stabilisce il principio cardine secondo cui le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni - tanto a tempo determinato quanto indeterminato - avvengono mediante concorso pubblico, orientato alla massima partecipazione e all'individuazione delle competenze qualificate. L'ente che indice la procedura sceglie tra tre tipologie: concorso per esami, concorso per titoli ed esami e corso-concorso, selezionando quella più funzionale al profilo richiesto. Il concorso deve garantire imparzialità, efficienza e celerità, anche con l'ausilio di sistemi automatizzati e preselezioni informatiche. Per le categorie che richiedono il solo obbligo scolastico si procede con avviamento a selezione tramite centri per l'impiego. Rimangono fuori dall'ambito del regolamento il personale del Servizio sanitario nazionale, i segretari comunali e le figure soggette a ordinamenti speciali.Indice dei contenuti
Il concorso pubblico come regola generale
Il primo comma dell'articolo 1 riafferma il principio costituzionale sancito dall'articolo 97, comma 4, della Costituzione: l'accesso agli uffici pubblici avviene «di regola mediante concorso». Il DPR 487/1994, nel testo attualmente vigente dopo le significative modifiche apportate dal D.P.R. 82/2023, declina questo principio in termini operativi, rinviando agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 165/2001 per i criteri di dettaglio. La norma sottolinea il duplice obiettivo della procedura selettiva: massima partecipazione e individuazione delle competenze qualificate. Questi due obiettivi sono complementari ma a volte in tensione: l'apertura ai candidati va bilanciata con la necessità di selezionare davvero i migliori profili.
Le tre tipologie concorsuali
Il comma 2 consente all'amministrazione di scegliere tra tre modelli: il concorso per esami, che valorizza esclusivamente la prova diretta delle conoscenze; il concorso per titoli ed esami, che combina valutazione dei titoli e prova pratica o scritta/orale; il corso-concorso, modalità selettiva che prevede un periodo formativo obbligatorio prima dell'immissione in ruolo, tipica della Scuola nazionale dell'amministrazione per i dirigenti. La scelta tra questi modelli non è discrezionale in senso assoluto: deve rispondere alla natura del profilo professionale indicato nel bando. Un'amministrazione che scegliesse il corso-concorso per un profilo operativo di basso livello incorrerebbe in un eccesso di potere per difetto di motivazione.
Imparzialità, efficienza e sistemi automatizzati
Il comma 3 introduce tre criteri guida per lo svolgimento delle procedure: imparzialità, efficienza ed efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante. A questi si aggiunge la celerità, realizzabile anche attraverso sistemi automatizzati di preselezione e forme di decentramento territoriale. L'uso di piattaforme digitali di preselezione - quiz a risposta multipla elaborati da algoritmi, somministrazione simultanea a migliaia di candidati - ha assunto un ruolo centrale nei grandi concorsi nazionali degli ultimi anni. La norma non impone questa modalità, ma la autorizza espressamente quando le dimensioni del concorso o la natura del profilo lo rendano opportuno.
Avviamento a selezione per profili a bassa specializzazione
Per le aree o categorie per cui è sufficiente l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il comma 4 prevede una procedura semplificata: l'avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego. I candidati sono convocati in base alla loro posizione negli elenchi tenuti dai centri, nel rispetto dei requisiti del titolo di studio richiesto. Questa previsione serve a ridurre i costi procedimentali per le assunzioni meno specializzate, pur garantendo la parità di trattamento tramite l'iscrizione pubblica negli elenchi. Il criterio di selezione è quindi basato sul punteggio di iscrizione e non su un concorso vero e proprio.
Assunzioni obbligatorie e categorie protette
Il comma 5 raccorda il DPR 487/1994 con la legge 68/1999 sulle categorie protette, stabilendo che le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica dagli elenchi di collocamento, previa verifica della compatibilità della disabilità con le mansioni da svolgere. Resta ferma la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 11 della stessa legge 68/1999, che disciplina la richiesta nominativa e la convenzione. Questo sistema garantisce che l'obbligo di assunzione non si riduca a una formalità, assicurando al contempo che il candidato possa effettivamente svolgere le mansioni previste dal profilo.
Esclusioni e ordinamenti speciali
Il comma 6 traccia i confini di applicazione del regolamento. Rimangono soggetti ai propri ordinamenti speciali le categorie di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs. 165/2001: magistratura, personale militare, forze di polizia, personale diplomatico. Il regolamento non si applica inoltre al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale - disciplinato da norme specifiche del settore sanitario - né ai segretari comunali, il cui accesso è regolato dalla normativa sull'Albo nazionale dei segretari. Queste esclusioni non derogano al principio costituzionale del concorso, che rimane applicabile anche a questi settori, ma affidano la disciplina di dettaglio ad altri strumenti normativi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un'amministrazione può scegliere liberamente tra concorso per esami e concorso per titoli ed esami?
No, la scelta deve essere funzionale alla natura del profilo professionale richiesto nel bando. La discrezionalità è vincolata dal criterio di coerenza con le competenze necessarie per il posto.
Il DPR 487/1994 si applica ai concorsi del Servizio sanitario nazionale?
No. Il comma 6 esclude espressamente il personale del SSN, i cui concorsi sono disciplinati dalle specifiche normative sanitarie.
Cosa si intende per «avviamento a selezione»?
È la procedura semplificata prevista per i profili che richiedono solo l'obbligo scolastico: i candidati iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego vengono convocati in ordine di graduatoria senza sostenere una prova concorsuale tradizionale.
I sistemi di preselezione automatizzata sono consentiti?
Sì. Il comma 3 li autorizza espressamente quando necessari per garantire celerità, in particolare nei concorsi con un numero elevato di candidati.
Le categorie protette devono comunque partecipare a un concorso?
No per le assunzioni obbligatorie: avvengono per chiamata numerica dagli elenchi di collocamento, con verifica della compatibilità della disabilità con le mansioni del profilo.