Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 DPR 487/1994 – Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un’identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell’ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell’ articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando: a) il cognome, il nome, il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’ articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2; d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico; e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; g) il titolo di studio posseduto o l’abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell’università o dell’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l’equiparazione; h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando; i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile; l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.

5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

7. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all’ articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 4 del DPR 487/1994 disciplina la procedura di registrazione e partecipazione tramite il Portale unico del reclutamento (InPA). La registrazione è gratuita e avviene esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, senza possibilità di accesso con credenziali ordinarie. All'atto della registrazione il candidato compila il curriculum con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, inserendo dati anagrafici, situazione penale, titoli di studio ed esperienze. Le comunicazioni relative al concorso avvengono esclusivamente tramite Portale, con pubblicazione del calendario delle prove almeno 15 giorni prima della data stabilita. Tutte le dichiarazioni false comportano conseguenze penali e la perdita dei benefici conseguiti.
Indice dei contenuti

La registrazione obbligatoria al Portale InPA

L'articolo 4 impone la partecipazione ai concorsi pubblici esclusivamente attraverso la previa registrazione al Portale InPA, sviluppato e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La registrazione è gratuita e avviene tramite SPID, CIE o CNS - i sistemi di identità digitale previsti dall'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 - ovvero tramite identità digitale notificata a livello almeno significativo ai sensi del regolamento UE eIDAS (n. 910/2014). L'esclusione di qualsiasi altra modalità di accesso risponde all'obiettivo di garantire l'identificazione certa dei candidati, prevenire impersonificazioni e semplificare la gestione amministrativa delle procedure.

Il curriculum come dichiarazione sostitutiva

Il comma 2 attribuisce al curriculum compilato all'atto della registrazione il valore giuridico di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa). Questo significa che il candidato non è tenuto a produrre certificati in originale per le informazioni che vi inserisce: la dichiarazione ha piena efficacia probatoria fino a prova contraria. Il candidato indica dati anagrafici, residenza e domicilio digitale (PEC), situazione elettorale, assenza di cause ostative all'impiego pubblico, titolo di studio (con indicazione dell'ateneo e della data di conseguimento, o degli estremi di equipollenza per titoli esteri), specializzazioni, esperienze professionali e precedenti penali.

Obblighi dichiarativi in materia penale

La lettera l) del comma 2 impone un obbligo dichiarativo preciso riguardo alla situazione penale del candidato. Chi non ha condanne, procedimenti in corso o precedenti iscrivibili nel casellario giudiziale dichiara l'assenza. Chi invece ha una situazione penale rilevante deve indicarla dettagliatamente: condanne con sentenza passata in giudicato, procedimenti penali in corso, procedimenti per misure di sicurezza o di prevenzione, precedenti penali iscrivibili ex articolo 3 del DPR 313/2002. La precisione richiesta - data del provvedimento e autorità competente - serve a consentire all'amministrazione la verifica della compatibilità con l'assunzione, senza dover attendere certificati ufficiali. Il valore dichiarativo non esime dall'obbligo di veridicità.

Privacy e trattamento dei dati personali

Il comma 3 ricorda che la registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy). I dati inseriti nel curriculum - compresi quelli sensibili come informazioni sulla disabilità o sulla situazione penale - sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di reclutamento. L'amministrazione è titolare del trattamento e deve garantire adeguate misure di sicurezza e limitazione delle finalità di utilizzo. I candidati mantengono i diritti di accesso, rettifica e cancellazione previsti dal GDPR.

Completezza della domanda e conseguenze delle false dichiarazioni

Il comma 4 stabilisce che le iscrizioni incomplete - ossia quelle che non contengano tutte le indicazioni relative ai requisiti richiesti - non sono prese in considerazione. Questa previsione attua un principio di autoresponsabilità del candidato: è suo onere verificare che la domanda sia completa prima di inviarla. Il comma 5 disciplina le conseguenze delle dichiarazioni false o mendaci: oltre alle responsabilità penali, civili e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, il candidato perde eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. L'amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni dei vincitori.

Comunicazioni e calendario delle prove

Il comma 6 accentra tutte le comunicazioni ai candidati nel Portale, compresi il calendario delle prove e gli esiti. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove devono essere resi disponibili sul Portale - con accesso tramite identificazione del candidato - almeno quindici giorni prima della data stabilita. Questo preavviso minimo garantisce ai candidati il tempo necessario per organizzare logistica e trasporto, soprattutto per le prove che si svolgono in sedi distanti dalla residenza. Il comma 7 demanda a un decreto ministeriale la disciplina dell'accesso e dell'utilizzo del Portale da parte di regioni ed enti locali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

È possibile registrarsi al Portale InPA senza SPID o CIE?

No. Il comma 1 ammette solo l'identificazione tramite SPID, CIE, CNS o identità digitale equivalente notificata ai sensi del regolamento eIDAS. Non sono consentite registrazioni con username e password tradizionali.

Il curriculum inserito nel Portale sostituisce i certificati originali?

Sì. Ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, ma l'amministrazione può verificarne la veridicità per i vincitori.

Con quanti giorni di anticipo viene comunicato il calendario delle prove?

Almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove, tramite accesso al Portale con identificazione del candidato.

Cosa rischia chi inserisce dati falsi nel curriculum del Portale?

Conseguenze penali, civili e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, oltre alla perdita dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Una domanda incompleta viene esaminata ugualmente?

No. Il comma 4 prevede che non si tenga conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni richieste per la registrazione o dal bando.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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