Testo dell'articoloVigente
Art. 2 DPR 487/1994 – Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) maggiore età; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.
5. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l’abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall’amministrazione o dall’ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l’ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l’ articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
In sintesi
L'articolo 2 del DPR 487/1994 elenca i requisiti generali che ogni candidato deve possedere per partecipare a un concorso pubblico: cittadinanza italiana o dei paesi UE con i requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica ove richiesta e titolo di studio indicato nel bando. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe motivate dai singoli enti. Sono esclusi chi è stato destituito dall'impiego per insufficiente rendimento, licenziato per motivi disciplinari o ha riportato condanne penali incompatibili con l'assunzione. I requisiti devono essere posseduti sia alla scadenza del bando sia all'atto della firma del contratto.Indice dei contenuti
I requisiti di accesso: elenco e struttura
L'articolo 2 del DPR 487/1994 costituisce il catalogo dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici. Il comma 1 ne elenca cinque: la cittadinanza (italiana o equiparata), la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità fisica ove richiesta e il titolo di studio. Si tratta di un elenco tassativo per i requisiti generali, ma che si integra con i requisiti particolari previsti dai singoli bandi, come specifiche esperienze professionali o abilitazioni. Il possesso cumulativo di tutti i requisiti è condizione necessaria, non sufficiente, per l'ammissione: l'amministrazione può sempre aggiungere ulteriori condizioni purché strettamente pertinenti al profilo.
Cittadinanza e accesso dei cittadini europei e dei paesi terzi
Il comma 1, lettera a), rinvia all'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 per disciplinare l'accesso dei cittadini non italiani. I cittadini degli stati membri dell'UE possono accedere ai posti che non implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale. I cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono anch'essi partecipare nei limiti stabiliti. Per i candidati non italiani né UE, il requisito del godimento dei diritti civili e politici di cui alla lettera c) è verificato con riferimento al paese di cittadinanza, come precisa il comma 2.
Il limite di età e la sua abolizione
Il comma 4 sancisce il principio della libertà d'età: la partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti anagrafici. Questa disposizione riflette un'evoluzione normativa significativa rispetto alla versione originaria del regolamento, che prevedeva limiti massimi di età. L'abolizione risponde all'esigenza di valorizzare l'esperienza maturata dai candidati più maturi e di garantire la parità di trattamento indipendentemente dall'età. La deroga è ammessa solo in presenza di regolamenti delle singole amministrazioni che motivino la necessità in base alla natura del servizio o a esigenze oggettive - come nel caso di concorsi per profili che richiedono particolari requisiti fisici connessi all'età.
Cause di esclusione e precedenti penali
Il comma 7 elenca le cause di esclusione dalla partecipazione. Sono esclusi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, licenziati per motivi disciplinari, dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione tramite documenti falsi o con nullità insanabile, nonché chi abbia riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all'assunzione. La norma impone un onere dichiarativo specifico per procedimenti penali in corso, procedimenti per misure di sicurezza o di prevenzione e precedenti iscrivibili nel casellario giudiziale: il candidato deve segnalarli nella domanda, con indicazione delle date e dell'autorità competente. Questa trasparenza preventiva consente all'amministrazione di valutare la situazione prima dell'eventuale immissione in ruolo.
Titoli di studio, abilitazioni e profili professionali
Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni devono individuare, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione richiesti in coerenza con la disciplina vigente del pubblico impiego, la contrattazione collettiva del comparto e il sistema di classificazione adottato. Possono essere prescritti ulteriori requisiti per particolari profili di qualifica. Per alcune amministrazioni sensibili - Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, difesa e sicurezza, giustizia - si applica l'articolo 35, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che consente verifiche aggiuntive sulla affidabilità del candidato. Queste previsioni riflettono la necessità di proporzionalità tra il titolo richiesto e le funzioni da svolgere.
Doppio momento di verifica dei requisiti
Il comma 8 introduce il principio del «doppio momento»: i requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine del bando sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Questa previsione è rilevante in pratica: un candidato che, dopo la scadenza del bando, perde uno dei requisiti - ad esempio viene condannato con sentenza irrevocabile per un reato ostativo - non potrà essere assunto anche se ha superato tutte le prove. Analogamente, chi acquisisce il requisito dopo la scadenza del bando non potrà sanare retroattivamente la propria posizione per quella procedura, salvo che il bando stesso non preveda diversamente per i requisiti perfezionabili.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un candidato straniero non europeo può partecipare a un concorso pubblico in Italia?
Solo in casi specifici: titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rifugiati o titolari di protezione sussidiaria possono accedere nei limiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001.
Esiste un limite di età massimo per partecipare ai concorsi pubblici?
No. Il comma 4 esclude limiti di età generali. Deroghe sono ammesse solo se previste da regolamenti delle singole amministrazioni, motivate dalla natura del servizio o da esigenze oggettive.
Chi ha subito un licenziamento disciplinare da un ente pubblico può ricandidarsi?
No. Il comma 7 esclude dalla partecipazione chi sia stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti solo alla scadenza del bando o anche all'assunzione?
Entrambi i momenti sono rilevanti. Il comma 8 richiede il possesso dei requisiti sia alla scadenza del termine del bando sia alla sottoscrizione del contratto.
Un candidato con procedimento penale in corso deve dichiararlo?
Sì. Il comma 7 impone al candidato di indicare nella domanda i procedimenti penali in corso, i procedimenti per misure di sicurezza o di prevenzione e i precedenti iscrivibili nel casellario giudiziale, con data e autorità.